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CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 2 dicembre 2011, n.21 |
1. Quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno. D’altra parte, sul piano logico, superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al limite fissato nel bando. 2. Nel bando di concorso, il concetto di età "non superiore a" è concettualmente equivalente al “compimento” di una data età, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si “supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis. Detto altrimenti, “superare” e “compiere” un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la “conclusione”, l’“esaurimento”, l’“ultimazione” di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno. |
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 2 dicembre 2011, n.21 |
1. Quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno. D’altra parte, sul piano logico, superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al limite fissato nel bando. 2. Nel bando di concorso, il concetto di età "non superiore a" è concettualmente equivalente al “compimento” di una data età, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si “supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis. Detto altrimenti, “superare” e “compiere” un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la “conclusione”, l’“esaurimento”, l’“ultimazione” di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno. |
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