Originariamente inviato da agos81
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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il problema è non è facile interpretare il codice civile. Il termine amministratore giudiziario e procuratore speciale sono la stessa cosa. Cmq, per farti un esempio, vai su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1770.pdf e fammi sapere.
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Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggioRipeto per me hanno sbagliato a farla,si trovano la fortuna che la A va bene e faranno valere la a...ma l'intenzione era differente
Al massimo, in caso venga fatto notare durante la correzione, questo quesito potrà non essere tenuto in considerazione nel punteggio finale.
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Originariamente inviato da Jason80 Visualizza il messaggioQuesto non è possibile farlo: le risposte sono predeterminate prima della prova, non possono cambiarle successivamente.
Al massimo, in caso venga fatto notare durante la correzione, questo quesito potrà non essere tenuto in considerazione nel punteggio finale.
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Hai ragione. Vai su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1770.pdf. E' uno dei casi di curatore previsto dall CC revocabile da un tribunale. La prima risposta non poteva essere giusta in nessun caso. Manco se fai ricorso te la concederanno come giusta con la prima risposta. Bacione
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Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggiosei certo di quello che dici?
Su questo non si sfugge.
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caro juansebastian.. innanzi tutto ti ringrazio per la stima... ma io in diritto non sono così ferrata... sono laureata in economia... cmq speriamo che non sia la domanda determinante per passare la prima prova... tanto non sapremo mai la risposta ufficiale...
Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggioNo la cosa triste è che per me chi l ha fatta intendeva il curatore fallimentare!Solo che siccome è un cxxxxxne ha sbagliato a porla ed ora siccome la a va bene a termini di regolamento faranno valere la a senza fare storia.Purtroppo appena ho letto alicasa e laurapellegrini dire che la c era sbagliata mi sono messo il cuore in pace,visto che ne sanno a pacchi di diritto
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Originariamente inviato da laurapellegriniit Visualizza il messaggiocaro juansebastian.. innanzi tutto ti ringrazio per la stima... ma io in diritto non sono così ferrata... sono laureata in economia... cmq speriamo che non sia la domanda determinante per passare la prima prova... tanto non sapremo mai la risposta ufficiale...
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Eredità giacente
Se il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è iscritto nel registro delle successioni. Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. Se però qualcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità. Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata. L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice, il quale, quando lo crede opportuno, può fissare al curatore termini per la presentazione dei conti della gestione e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice. La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti. La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.
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