Originariamente inviato da grazianozatty@libero.it
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da freefish Visualizza il messaggio..e meno male che non è uscita la luna nera!!!
allora..se passo..farò un bonifico al cinghialone!! iban please!!
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Originariamente inviato da pasquale_fg81 Visualizza il messaggiola n. 25"si consideraeffettuata ai fini iva l’assegnazione in proprietà di case diabitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa": è corretta la b. Non la a come da te indicato. La spiegazione è questa scritta sotto:
Effettuazione dell’operazione. Ai sensi del comma 2 lettera d-bis) dell'art. 6 del d.p.r. N. 633/1972, per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa l'operazione si intende effettuata alla data del rogito notarile.
Tuttavia in base al comma 4 del medesimo art. 6 [ come modificato prima dall'art. 3, d.l. 27.04.1990, n. 90, poi dall'art. 1, d.l. 30.12.1991, n. 417 e da ultimo dall'art. 4-ter, d.l. 01.07.2009, n. 78 così come modificato dalla legge di conversione, l. 03.08.2009, n. 102 (g.u. 04.08.2009, n. 179 - s.o. N. 140) con decorrenza dal 05.08.2009] se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Tradotto: Se il socio ha pagato il corrispettivo non si considera più la data, ai fini iva, del rogito notarile ma quella del pagamento/emissione fattura.
La n.27 "la riscossione dellesomme indicate nell’avviso di accertamento ai fini iva relativoall’anno 2008 può essere affidata dall’agenzia delle entrateall’agente della riscossione, in presenza di fondato pericolo perla riscossione" è la a (decorsi almeno 60giorni dalla notifica dell’avviso). Qui si parla di pericolo per la riscossione. Ti riporto sotto la spiegazione:la sospensione legale di 180 giorni non opera qualora l’agenzia delle entrate abbia il fondato timore che vi sia pericolo per l’esito positivo della riscossione. In tal caso, invero, non opera neppure il termine dei 30 giorni successivi allo spirare del termine per la proposizione del ricorso, per cui l’esecuzione forzata può avere inizio decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento; in tal caso, l’agenzia delle entrate dovrà fornire all’agente della riscossione tutti gli elementi utili, acquisiti anche in fase di accertamento, per l’esecuzione.
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Originariamente inviato da liviù Visualizza il messaggiosalve a tutti ...io ho partecipato in lombardia...voglio chiedervi se con 66 corrette, 13 errate e 1 omessa che punteggio potrei aver preso?grazie ...
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Ciao a tutti, ho fatto il concorso in Toscana , secondo voi esperti con 61 risposte giuste e 19 errate ho qualche possibilità? Dovrei iniziare a fare qualcosa x la seconda prova o sono x forza fuori? Secondo la vostra esperienza quanto tempo trascorre tra la prima e la seconda prova?
Grazie a tutti
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Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggioQuesta domanda ha "inquietato" anche me! Se non ricordo male ho risposto con la n. 3! Non so se sia giusta, sbagliata o quant'altro! quello che è fatto è fatto! dopo il 27 riprendo il test e lo ricontrollo domanda per domanda!
Per ora non ne vedo il motivo! Non ho alcuna voglia di farlo e non condivido l'accanimento terapeutico dei concorsisti. Anzichè rilassarsi un paio di giorni si spaccano la testa su questioni oramai del tutto consolidate.
(beh, buonanotte)
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Originariamente inviato da pasquale_fg81 Visualizza il messaggioRiporto la domanda:
Secondo quanto previsto dal codice civile, il curatore può essere revocato dal tribunale?- No, in nessun caso;
- Sì, su richiesta del fallito;
- Sì, su richiesta del giudice delegato o del comitato dei creditori o d’ufficio
Invece...
uno che ha studiato, si è preparato avrebbe rispostola lettera C), infatti...
con la riforma della legge fallimentare intervenuta con il D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed il D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169) è stato introdotto l’art. 37.(1), che testualmente recita:“Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.[...].
Io ho risposto C) ragionando sulle nozioni che possiedo e soprattutto perchè considero la Legge Fallimentare una Legge Complemetare al Codice Civile, com' E'!!! Tale tipo di Leggi, vengono emanate appunto per completare o comunque integrare articoli e argomenti del Codice Civile (nel caso della domanda) visto che il diritto è sempre in evoluzione e c'è necessità di regolare fattispecie sempre più complesse. Ora, se per Codice Civile nella domanda intendevano "Codice Civile e Leggi Complementari"...credo vada bene. Ma se invece, si fosse arrivati al punto di fare le domande con l'intenzione...da "malpensanti" di cui sopra...sarebbe una truffa alle nostre menti,altro che inganno e trabocchetti. Mi auguro, come da legge, sia corretta la C), visto che, appunto, lo dice la Legge chi può revocare un curatore.
Molte domande, erano capziose per gli argomenti che trattavano, specifici, tanto di cappello; molte altre, sono state scritte coi piedi, generiche, insinuavano dubbi non perchè fatte "bene" apposta per "ingannarti", ma perchè ti facevano perder tempo a cercare di pensare lo scrivente cosa volesse dire. I dubbi mi venivano perchè forse in alcune materie (vedi soprattutto amministrativo) mi ritengo abbastanza preparato (la mia attività in amministrativo è caratterizzata da una certa diuturnitas) quindi, conoscendo a fondo gli argomenti, dubitavo per la genericità delle domande, trattate con troppa parsimonia:- vedi anche la domanda sull'ottemperanza, sciocca al primo sguardo anche per uno che ha letto dell'ottemperanza dal Simone, io ho dubitato per come era posta, eppure ne scrivo di diffide ad adempiere alle PP.AA., oggi facoltative, ma di lì alla nomina di un commissario ad acta...non è tutto così automatico come fa intendere il quesito;
- altro quesito: il vizio dell'atto amministrativo può essere eccepito:
A soltanto in sede giurisdizionale
B sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale
C soltanto in sede amministrativa mediante apposito reclamo
...chi l'ha scritta non sa cosa ci sia "sotto".
Mi chiedo e Vi chiedo:
- cosa intendeva chi ha scritto la domanda per "sede giurisdizionale"? (voleva far pensare al Giudice Civile)?
- e per sede "amministrativa" (alludeva al Tar)? Dando come opzione entrambe le opzioni (giurisdiz. + amministrativa cosa voleva intendere)?
- e per "reclamo"?(intendeva un atto preciso, "tipico", che si chiama "reclamo",oppure un "reclamo" come termine sinonimo di "diffida" o altro atto che ha quello scopo??
- ....ma soprattutto per "vizio", intendeva:un vizio di merito o di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere - manifesta illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietò con precedenti provvesimenti-)?
Al 27 giugno l'ardua sentenza.
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Originariamente inviato da pincola Visualizza il messaggioCiao a tutti... ma non c'è nessuno che ha fatto il concorso in Toscana? Qualcuno sa quante domande ci sono state e quanta gente c'era presente?
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faccio notare questo quesito riferito a IVA 2008
7. La riscossione delle somme indicate nell’avviso di accertamento ai fini IVA relativo all’anno 2008 può essere affidata dall’Agenzia delle Entrate all’agente della riscossione, in presenza di fondato pericolo per la riscossione:
A) decorsi almeno 60 giorni dalla notifica dell’avviso
B) decorsi almeno 90 giorni dalla notifica dell’avviso
C) decorsi almeno 180 giorni dalla notifica dell’avviso
Risposta esatta B): il D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 ha introdotto importanti novità rispetto alla fase della riscossione dovuta in seguito ad avviso di accertamento. Prima di tale modifica succedeva che al contribuente erano lasciati 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento per decidere se pagare o fare ricorso; se non faceva nulla la pretesa del fisco diventava definitiva ed affidava la cartella esattoriale ad equitalia allungando i tempi.
Con l’art. 29 della L. 122/2010 ha previsto che l’avviso di accertamento, decorsi i 60 giorni, diventi titolo esecutivo. La riscossione sarà sempre curata da Equitalia (concessionario) che potrà procedere con le azioni di recupero una volta trascorsi i 30 giorni dal termine del pagamento previsto. Perciò la riscossione potrà effettuarsi dopo 90 (60 + 30) giorni dopo la notifica dell’avviso di accertamento. Entra il vigore per gli avvisi notificati dal 1 luglio 2011 relativamente ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. Quindi per gli anni 2006 e 2007 varrà il vecchio sistema, mentre dal 2008 si farà applicazione del nuovo (ecco perché IVA 2008 nel quesito)
quindi é giusto 90 e non 60
Attendo lumi...
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