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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da mora Visualizza il messaggio
    eravamo circa 3000... a te com'è andata??? e che livello di preparazione hai visto???

    Io ero a Pozzuoli..li eravamo presenti in 500 circa...
    allora insomma 3000 presenti complessivam in tutta la Campania...
    io 19 errori circa...a tutte tutte non ricordo cosa misi...tutto dipende dal livello generale cmq...e dalla formula per il punteggio anche...

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      Originariamente inviato da pasquale_fg81 Visualizza il messaggio
      Scusate ma il dubbio su questa rimane? La risposta alla domanda "secondo il codice civile il Tribunale può revocare il curatore"? Fa riferimento al codice civile e non alla legge fallimentare.....boh?!
      Riporto la domanda:
      Secondo quanto previsto dal codice civile, il curatore può essere revocato dal tribunale?
        1. No, in nessun caso;
        2. Sì, su richiesta del fallito;
        3. Sì, su richiesta del giudice delegato o del comitato dei creditori o d’ufficio

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        Originariamente inviato da Grace80 Visualizza il messaggio
        Una principessa non può che essere uno scorpione .... , però, mai perdere le speranze, la grinta non ti manca..
        si ma la principessa è morta da mezzo secolo!

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          Originariamente inviato da pasquale_fg81 Visualizza il messaggio
          Riporto la domanda:
          Secondo quanto previsto dal codice civile, il curatore può essere revocato dal tribunale?
            1. No, in nessun caso;
            2. Sì, su richiesta del fallito;
            3. Sì, su richiesta del giudice delegato o del comitato dei creditori o d’ufficio


          Questa domanda ha "inquietato" anche me! Se non ricordo male ho risposto con la n. 3! Non so se sia giusta, sbagliata o quant'altro! quello che è fatto è fatto! dopo il 27 riprendo il test e lo ricontrollo domanda per domanda!
          Per ora non ne vedo il motivo! Non ho alcuna voglia di farlo e non condivido l'accanimento terapeutico dei concorsisti. Anzichè rilassarsi un paio di giorni si spaccano la testa su questioni oramai del tutto consolidate.

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            Originariamente inviato da ilconteee Visualizza il messaggio
            si ma la principessa è morta da mezzo secolo!

            ahahaha...beh, se è per questo anche il principe e pure il conte, suo padre

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              Originariamente inviato da Silviamail Visualizza il messaggio
              Ti va di lasciarmi la tua mail? Oppure, se preferisci posso lasciarti la mia.
              Volevo chiederti info circa il concorso di Fermo della prox settimana.
              Scusate l'OT.
              lascia la tua qui

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                Originariamente inviato da helly87 Visualizza il messaggio
                scusate ragazzi ma allora

                27. La riscossione delle somme indicate nell’avviso di accertamento ai fini IVA relativo all’anno 2008 può essere affidata dall’Agenzia delle Entrate all’agente della riscossione, in presenza di fondato pericolo per la riscossione:
                A) decorsi almeno 60 giorni dalla notifica dell’avviso
                B) decorsi almeno 90 giorni dalla notifica dell’avviso
                C) decorsi almeno 180 giorni dalla notifica dell’avviso

                Risposta esatta B): il D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 ha introdotto importanti novità rispetto alla fase della riscossione dovuta in seguito ad avviso di accertamento. Prima di tale modifica succedeva che al contribuente erano lasciati 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento per decidere se pagare o fare ricorso; se non faceva nulla la pretesa del fisco diventava definitiva ed affidava la cartella esattoriale ad equitalia allungando i tempi.
                Con l’art. 29 della L. 122/2010 ha previsto che l’avviso di accertamento, decorsi i 60 giorni, diventi titolo esecutivo. La riscossione sarà sempre curata da Equitalia (concessionario) che potrà procedere con le azioni di recupero una volta trascorsi i 30 giorni dal termine del pagamento previsto. Perciò la riscossione potrà effettuarsi dopo 90 (60 + 30) giorni dopo la notifica dell’avviso di accertamento. Entra il vigore per gli avvisi notificati dal 1 luglio 2011 relativamente ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. Quindi per gli anni 2006 e 2007 varrà il vecchio sistema, mentre dal 2008 si farà applicazione del nuovo (ecco perché IVA 2008 nel quesito)


                sbaglio o su questo bisogna correggere le soluzioni precedentemente postate??
                ECCOTI IL TESTO INTEGRALE DELLA NORMA TI SOTTOLINEO IN GRASSETTO LE PARTI DI INTERESSE
                Art. 29Concentrazione della riscossione nell'accertamento1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nellaseguente lettera a) notificati a partire dal 1° luglio 2011 erelativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate aifini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto edil connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devonocontenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine dipresentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importinegli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione delricorso ed a titolo provvisorio, (( degli )) importi stabilitidall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e'altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente,anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti icasi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agliavvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi edell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti diirrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell'articolo 8, comma3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimicasi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessantagiorni dal ricevimento della raccomandata;b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi (( decorsisessanta giorni dalla )) notifica e devono espressamente recarel'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per ilpagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alledisposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in caricoagli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata,con le modalita' determinate con provvedimento del direttoredell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generaledello Stato;c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito dellariscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cuialla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nelloro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo'essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche primadei termini previsti alle lettere a) e b);d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza dinuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entratefornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti glielementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia dellariscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo dicui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella dipagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, lefacolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinanola riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degliatti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' precedutadalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena didecadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quelloin cui l'accertamento e' divenuto definitivo;f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per lapresentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cuialla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misuraindicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivoalla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossionespettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborsodelle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presentecomma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e allacartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicatinella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo siintendono effettuati alle somme affidate agli agenti dellariscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazionedel pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essereconcessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente dellariscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla letteraa) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della
                Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

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                  Originariamente inviato da pasquale_fg81 Visualizza il messaggio
                  scusate ma il dubbio su questa rimane? La risposta alla domanda "secondo il codice civile il tribunale può revocare il curatore"? Fa riferimento al codice civile e non alla legge fallimentare.....boh?!
                  scusa ma dove trovi all'interno dei 2697 articoli del codice civile un titolo o un capo che parli del fallimento?????
                  Fidati il fallimento e' disciplinato dagli estremi normativi che trovi nella risposta e li puoi verificare attraverso il sito altalex

                  Comunque hai ragione sul fatto dell'INCIPIT della domanda: la locuzione SECONDO IL CODICE CIVILE E' totalmente errata.
                  Ultima modifica di grazianozatty@libero.it; 10-06-2012, 22:49.

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                    quindi è 60 o 90?

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                      Originariamente inviato da BlackRain Visualizza il messaggio
                      quindi è 60 o 90?
                      60+30 nella procedura ordinaria, ma se c'è pericolo per la riscossione 60 giorni

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