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    Originariamente inviato da maldis31 Visualizza il messaggio
    Karel nell'art. 73 del tuir al punto d) vi è scritto che soggetti passivi ires sono anche società ed enti non residenti, per i redditi prodotti in Italia. Sono compresi società ed enti di ogni tipo, e quindi ad esempio anche le società di persone? Lo chiedo perchè in questo punto non vi sono ulteriori precisazioni e "società ed enti non residenti" è generico
    No, le società di persone non sono mai soggetti passivi nè irpef nè ires... lo sono sempre i soci. Per queste il problema di assoggettabilità all'imposta non si pone proprio....perchè anche se fossero società di persone "estere" occorrerà comunque fare riferimento ai soci e capire se sono residenti in italia (in questo caso pagherebbero l'irpef su questi redditi, ovunque prodotti), o residenti all'estero (in questo caso pagherebbero l'irpef sui redditi eventualmente prodotti in italia).

    I soggetti passivi Ires non sono mai persone fisiche, nè appunto società di persone... si parla sempre di società (di capitali) o enti, commerciali o non, residenti o non...
    Almeno, che io sappia è così (non sono infallibile)

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      Ho trovato questo IRES: soggetti, imponibile e imposta:

      SOGGETTI PASSIVI
      Sono soggetti passivi dell'IRES:
      • le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee (di cui al regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (di cui al regolamento CE n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato (ivi comprese le società di capitali che svolgono funzioni di pubblico interesse a vantaggio dello Stato e di altri enti pubblici);
      • gli enti commerciali, cioè gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
      • gli enti non commerciali, cioè gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
      • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
      Le società di persone, le associazioni di professionisti o artisti e i soggetti equiparati quando non sono residenti in Italia sono soggetti IRES (non hanno il regime della trasparenza).

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        Originariamente inviato da maldis31 Visualizza il messaggio
        Ho trovato questo IRES: soggetti, imponibile e imposta:

        SOGGETTI PASSIVI
        Sono soggetti passivi dell'IRES:
        • le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee (di cui al regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (di cui al regolamento CE n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato (ivi comprese le società di capitali che svolgono funzioni di pubblico interesse a vantaggio dello Stato e di altri enti pubblici);
        • gli enti commerciali, cioè gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
        • gli enti non commerciali, cioè gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
        • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
        Le società di persone, le associazioni di professionisti o artisti e i soggetti equiparati quando non sono residenti in Italia sono soggetti IRES (non hanno il regime della trasparenza).
        Ero convinta non lo fossero, non l'ho mai letto da nessuna parte....(spero questo sito sia attendibile) bhè almeno l'ho scoperto prima dell'8!...
        P.s. ovviamente sono soggetti ad imposta solo per i redditi prodotti in italia...

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          Si solo per i redditi prodotti in Italia. Se poi ho tempo vedo se riesco a trovare riscontri anche in altri siti

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            quindi le plusvalenze da partecipazioni non qualificate son passate da 12,5 a 20%?

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              Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
              quindi le plusvalenze da partecipazioni non qualificate son passate da 12,5 a 20%?
              mi associo alla richiesta

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                Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
                quindi le plusvalenze da partecipazioni non qualificate son passate da 12,5 a 20%?
                a 12.5% ormai vengono tassati solo i titoli di stato. le plusvalenze non qualificate vengonoe tassate al 20%

                vedi comma 9, articolo 2, del Decreto Legge nr. 138/2011

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                  Capital gain (art. 2, co. 28-34). — Stabilita al 20% la nuova aliquota dell’imposta
                  sostitutiva che colpisce le plusvalenze realizzate su partecipazioni
                  non qualificate, titoli, certificati di massa, valute oggetto di cessione a termine,
                  metalli preziosi, e quote di organismi di investimento. Tale disposizione
                  scatta per i capital gain realizzati dall’1-1-2012. Le plusvalenze sui titoli
                  di Stato si computano nella misura del 62,5%. Le minusvalenze si dedurranno
                  dalle relative plusvalenze future limitatamente al 62,5% anziché
                  al 100%. Resta fermo il limite quinquennale per il riporto.

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                    Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
                    quindi le plusvalenze da partecipazioni non qualificate son passate da 12,5 a 20%?
                    Si, 20%. E' una novità introdotta dall'art.2 DL 138/2011 (comma 6 e seguenti), a decorrere dal 1 gennaio 2011

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                      Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
                      Capital gain (art. 2, co. 28-34). — Stabilita al 20% la nuova aliquota dell’imposta
                      sostitutiva che colpisce le plusvalenze realizzate su partecipazioni
                      non qualificate, titoli, certificati di massa, valute oggetto di cessione a termine,
                      metalli preziosi, e quote di organismi di investimento. Tale disposizione
                      scatta per i capital gain realizzati dall’1-1-2012. Le plusvalenze sui titoli
                      di Stato si computano nella misura del 62,5%. Le minusvalenze si dedurranno
                      dalle relative plusvalenze future limitatamente al 62,5% anziché
                      al 100%. Resta fermo il limite quinquennale per il riporto.
                      Le plusvalenze però sono diverse dagli utili/dividendi... Sono date dalla differenza fra prezzo di acquisto della partecipazione e prezzo di cessione.. (di solito sono gli intermediari stessi che provvedono a calcolare il netto che spetta al soggetto, è una ritenuta a titolo d'imposta).
                      Mentre gli utili/dividendi sono determinati dall'utile di bilancio della società, relativamente alla quota da distribuire agli azionisti...il trattamento fiscale è lo stesso, sono però due concetti diversi

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