Ragazzi, riguardo la domanda sullo scopo elusivo di un contratto, mi sapreste dare una risposta?
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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procedura di ammortamento
Originariamente inviato da giangy83 Visualizza il messaggioMa qual'è la risposta sulla procedura di ammortamento?
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Originariamente inviato da moorica Visualizza il messaggioCosa avviene per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti che non contengano, per le unità immobiliari urbane, la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie:
a) gli atti sono annullabili
b) gli atti sono nulli
c) gli atti sono validi
p.s. speriamo che la festa del primo maggio recuperi la forza e la valenza che aveva!
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Il regime di tassazione dei dividendi da parte di persone fisiche, società commerciali, società di persone e di capitali, professionisti, lavoratori autonomi è soggetto ad un regime fiscale particolarmente complesso in quanto dipendente da una serie di parametri, il periodo di possesso, la percentuale di partecipazione se trattasi di azioni, quote o partecipazioni, dell’imputazione in bilancio se tra l’attivo circolante o le immobilizzazioni in sede di prima iscrizione e altre.
Iniziamo con il suddividere i soggetti che percepiscono i dividendi, i proventi, i frutti della azione o della partecipazione, in base alla natura. Poi sarà meglio sempre fare una distinzione tra tassazione fiscale del dividendo percepito ossia deliberato dall’assemblea per intenderci e il gain o plusvalenza da cessione della partecipazione qualificata.
Se siete interessati potete anche leggere l’articolo dedicato alla tassazione delle rendite finanziarie
Tassazione fiscale partecipazioni qualificate
Nel caso di persona fisica in possesso di una partecipazione qualificata (confronta l’articolo 2359 del codice civile per verificare quando una partecipazione può dirsi qualificata) la tassazione prevista per il dividendo percepito (o deliberato) sarà calcolata sul solo 49,72% salvo casi specifici previsti nel caso di utilizzo di riserve già tassate che seguono altro corso.Tassazione fiscale partecipazioni non qualificate
Nel caso invece di persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate e che percepiscono dividendi si applicherà una ritenuta a titolo di imposta (non a titolo di acconto e pertanto non entrerà nella determinazione del reddito imponibile del soggetto percettore nella misura del 12,50% e che ora passa al 20% dopo la riforma sulla tasaszione delle rendite finanziarie.
Lo stesso trattamento fiscale è previsto per le società semplici e le società di persone mentre per le società di capitali la disciplina fiscale si modifica e viene sottoposta ad una tassazione secca del 27% e che dopo la riforma dovrebbe scendere al 20% dopo il primo gennaio 2012.In relazione alla tipologia di partecipazioni o azioni possedute poi possiamo avere altri trattamenti fiscali come nel caso delle azioni di risparmio che non danno diritto di voto e per le quali il fisco ha stabilito che la tassazione scendesse al 12,50% a titolo di imposta e che ora dovrebbe anche questa salire al 20%.
Tassazione Ires dei dividendi
Nel caso di società di capitali o società commerciali soggette ad Ires o anche stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri i dividendi concorreranno nella misura del 5% eccetto alcuni casi come enel caso di opzione del regime della trasparenza che prevede che non entreranno nella determinazione del reddito imponibile Ires.Per i fondi pensione ed i fondi comuni di investimento immobiliare vale quanto detto nel corso dei precedenti articoli ossia che i dividendi concorrono alla formazione del reddito del fondo soggetto ad imposta sostitutiva dell’11% mentre per i secondi se quotati non sono previste forme di tassazione o di prelievo alla fonte a titolo di acconto o di imposta ma sarà applicata sui proventi prodotti ed erogati una tassazionel del 20%Nel caso invece di società non residenti il discorso si complica molto per via delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra i due paesi interessati e della applicazione dei rimborsi per le maggiori imposte pagate eventualmente all’estero e che nella maggior parte dei casi prevede una tassazione del 27% a titolo di imposta o dell’1,375% anche se si rimanda all’analisi sul caso specifico.Per gli enti che non esercitano attività commerciale è previsto un particolare regime di favore che vi consiglio approfondire caso per caso con l’ausilio del D.Lgs n.344 del 2003 (Finanziaria 2004) che ha previsto dei particolari regimi agevolati di tassazioni sui dividendi.
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