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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Buono weekend e buono studio a tutti
    Finalmente é arrivato il compendio di Tributario della Simone 2012 ..stamane vado ad acquistarlo..
    Saluti
    Mich

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      Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
      Che per economicità aziendale si debba intendere un'attività a scopo di lucro è una cosa che non sta nè in cielo nè in terra
      quoto il mio amico ninni, tutti i testi quando spiegano l'economicità dicono che non si deve intendere come perseguimento di un lucro, ma bensì come la ricerca di un equilibrio economico tra costi e ricavi.[/QUOTE]

      solo per dire che dobbiamo stare attenti a postare domande e risposte (anche per questo è meglio argomenatare le risposte) perchè si rischia di far sbagliare la gente in sede d'esame.

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        ciao, mi sembrava utile questo articolo trovato sul sito leggioggi.it
        dove sono scaricabili i testi aggiornati di civile e penale.

        Si incorre nel reato di diffamazione se si dà dell’evasore a qualcuno. Anche se quel “qualcuno” ha dichiarato in precedenza di aver frodato il fisco.
        Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5063/12 depositata il 29 marzo.
        La pronuncia trae origine dalla vicenda che ha coinvolto il noto attore nonché politico Luca Barbareschi e l’avvocato ed ex Ministro della Difesa Cesare Privati. Il primo, durante una trasmissione televisiva, aveva accusato Previti di prendere in giro l’Italia dichiarando testualmente “…è un paese dove un ex ministro dichiara di aver frodato 100 miliardi al fisco e non succede niente“.
        Previti adiva così il Tribunale di Roma, chiedendo il risarcimento del danno in suo favore, ma il Tribunale rigettava la domanda.
        La Corte d’appello, invece, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la richiesta e condannava Barbareschi al pagamento dei danni, liquidati in 10.000 euro, affermando che “il fatto notorio posto a fondamento della decisione del Tribunale non poteva surrogare il deserto probatorio, in grado tale da escludere qualsiasi esimente per il convenuto. Le frasi utilizzate sono obiettivamente lesive della reputazione del Previti perché gratuite“.
        Barbareschi ricorreva così in Cassazione affermando di non avere alcuna colpa e di non aver detto nulla di particolarmente offensivo o “di nuovo“, dal momento che si trattava di fatto notorio posto che lo stesso Previti “aveva affermato pubblicamente nel corso dei processi a suo carico di aver evaso le imposte sui compensi professionali“.
        La Suprema Corte è tuttavia di diverso avviso e, rigettando il ricorso, fa il punto su cosa debba intendersi per fatto notorio. Per i giudici di legittimità, infatti, la “notorietà” del fatto va intesa in senso rigoroso, ovvero come un concetto acquisito per vero dall’intera collettività con un grado di certezza tale da non poter essere contestato.
        “Questa Corte ha già affermata (tra le altre, Cass. n. 23978/2007) che il ricorso al fatto notorio deroga al principio dispositivo (ed al relativo onere probatorio) sempre che la “notorietà” sia intesa in senso fortemente rigoroso e del tutto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grade di certezza de apparire indubitabile e incontestabile”, si legge nella sentenza.
        “Nella vicenda in esame, – continuano i giudici di legittimità - fermo restando che l’accertamento sul punto spetta al giudice di merito, configurando una quaestio facti non ulteriormente censurabile nella presente sede di legittimità, è evidente (per quanto emerge dalla motivazione) che la Corte di merito non ha ritenuto validamente sussistente il fatto notorio e la connessa “esimente” dal punto di vista probatorio a favore del Barbareschi”.

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          Ragazzi, riducendo all' osso qual'e' la differenza tra prescrizione e decadenza??

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            Originariamente inviato da albalie Visualizza il messaggio
            ciao, mi sembrava utile questo articolo trovato sul sito leggioggi.it
            dove sono scaricabili i testi aggiornati di civile e penale.

            Si incorre nel reato di diffamazione se si dà dell’evasore a qualcuno. Anche se quel “qualcuno” ha dichiarato in precedenza di aver frodato il fisco.
            Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5063/12 depositata il 29 marzo.
            La pronuncia trae origine dalla vicenda che ha coinvolto il noto attore nonché politico Luca Barbareschi e l’avvocato ed ex Ministro della Difesa Cesare Privati. Il primo, durante una trasmissione televisiva, aveva accusato Previti di prendere in giro l’Italia dichiarando testualmente “…è un paese dove un ex ministro dichiara di aver frodato 100 miliardi al fisco e non succede niente“.
            Previti adiva così il Tribunale di Roma, chiedendo il risarcimento del danno in suo favore, ma il Tribunale rigettava la domanda.
            La Corte d’appello, invece, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la richiesta e condannava Barbareschi al pagamento dei danni, liquidati in 10.000 euro, affermando che “il fatto notorio posto a fondamento della decisione del Tribunale non poteva surrogare il deserto probatorio, in grado tale da escludere qualsiasi esimente per il convenuto. Le frasi utilizzate sono obiettivamente lesive della reputazione del Previti perché gratuite“.
            Barbareschi ricorreva così in Cassazione affermando di non avere alcuna colpa e di non aver detto nulla di particolarmente offensivo o “di nuovo“, dal momento che si trattava di fatto notorio posto che lo stesso Previti “aveva affermato pubblicamente nel corso dei processi a suo carico di aver evaso le imposte sui compensi professionali“.
            La Suprema Corte è tuttavia di diverso avviso e, rigettando il ricorso, fa il punto su cosa debba intendersi per fatto notorio. Per i giudici di legittimità, infatti, la “notorietà” del fatto va intesa in senso rigoroso, ovvero come un concetto acquisito per vero dall’intera collettività con un grado di certezza tale da non poter essere contestato.
            “Questa Corte ha già affermata (tra le altre, Cass. n. 23978/2007) che il ricorso al fatto notorio deroga al principio dispositivo (ed al relativo onere probatorio) sempre che la “notorietà” sia intesa in senso fortemente rigoroso e del tutto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grade di certezza de apparire indubitabile e incontestabile”, si legge nella sentenza.
            “Nella vicenda in esame, – continuano i giudici di legittimità - fermo restando che l’accertamento sul punto spetta al giudice di merito, configurando una quaestio facti non ulteriormente censurabile nella presente sede di legittimità, è evidente (per quanto emerge dalla motivazione) che la Corte di merito non ha ritenuto validamente sussistente il fatto notorio e la connessa “esimente” dal punto di vista probatorio a favore del Barbareschi”.

            raga su quel reato basta ricordare la differenza con l'ingiuria e il tentativo incompiuto...
            non scomodiamo la cassazione

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              Originariamente inviato da laet Visualizza il messaggio
              buonasera a tutti
              qualcuno sa quante domande sono state presentate in Lombardia? Data la distribuzione in tutte queste sedi saremo tantissimi...ma ho provato a chiamare e mi hanno detto che non danno questo tipo di informazioni!!! Inoltre anche la distribuzioni per cognomi è molto anomala , io sono ad Assago...qualcuno sa se c'è un posto dove dormire là vicino.
              Grazie in anticipo.

              siccome ci sono 5 sedi in + (forum incluso) siamo sicuramente oltre 30000 domande.

              per la suddivisione nel 2009 erano così in realtà:
              a) diritto tributario 30
              b) diritto civile e commerciale 19
              c) diritto amministrativo 11
              d) elementi di diritto penale 3
              e) contabilità aziendale 9
              f) organizzazione e gestione aziendale 3
              g) scienza delle finanze 2
              h) elementi di statistica 3

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                Originariamente inviato da mario0 Visualizza il messaggio
                Ragazzi, riducendo all' osso qual'e' la differenza tra prescrizione e decadenza??

                la prescrizione in soldoni riguardia l'inerzia e il non uso mentre la decadenza il mancato compimento di un'azione che trova fonte nella legge

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                  Originariamente inviato da mario0 Visualizza il messaggio
                  Ragazzi, riducendo all' osso qual'e' la differenza tra prescrizione e decadenza??
                  la prescrizione è la perdita del diritto per inerzia del titolare nell'esercitarlo, inerzia (non uso del diritto) che deve essere protratta per un certo periodo di tempo. ogni atto di esercizio del diritto azzera il termine di prescrizione. nella decadenza devi esercitare il diritto entro un termine perentorio, decorso il quale non si può più esercitare il diritto. es. quando saremo funzionari potremo fare accertamenti sulle dichiarazioni solo entro il 31/12 del quarto anno scuccessivo a quello di presentazione della dichiarazione.

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                    Le società cooperative si prefiggono uno scopo:
                    a) di lucro;
                    b) consortile;
                    c) ideale.

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                      Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                      Le società cooperative si prefiggono uno scopo:
                      a) di lucro;
                      b) consortile;
                      c) ideale.

                      consortile che sarebbe una specificazione dello scopo mutualistico

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                      Sto operando...
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