Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE
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Dispone la norma dell’art. 140 c.p.c. che, laddove non sia possibile eseguire la consegna dell’atto per irreperibilità del destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone che, secondo quanto disposto dall’art. 139 c.p.c. potrebbero riceverlo in suo luogo, l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto medesimo nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario ed, infine, notizia il destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
L'iter si intende perfezionato per il destinatario 10 giorni dalla data di spedizione della suddetta lettera raccomandata informativa ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
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