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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Per Giorgia68...e non solo...

    sicuramente gli altri forumini saranno piu' svegli di me...io sicuramente sono un po' "tarda"...ma potresti scrivere in maniera meno stringata??? alle volte non capisco quello scrivi/quale domanda dai la risposta

    Grazie

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      La tassazione del compromesso
      L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema rispondendo ad un interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ribadito il concetto di contratto preliminare, che è disciplinato dall’articolo 1385 cod. civ., e costituisce l’accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo, indicandone i contenuti e gli aspetti essenziali. Il contratto produce tra le parti effetti unicamente obbligatori e non reali, non essendo idoneo a trasferire la proprietà del bene o a determinare l’obbligo di corrispondere il prezzo pattuito.
      Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione (articolo 10, della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – di seguito T.U.R) e comporta il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00 indipendentemente dal prezzo della compravendita. Tuttavia, sulle somme pagate a titolo di acconto o di caparra confirmatoria per l’Agenzia delle Entrate è dovuta l’imposta proporzionale di registro.

      Fonte:
      Tassazione compromessi soggetti ad IVA.
      Ultima modifica di karel76; 08-01-2012, 17:10.

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        Originariamente inviato da giorgia68 Visualizza il messaggio
        ho dei dubbi sulle domande che riguardano la conciliazione giudiziale ..la tassazione del preliminare ..e la 77 è palesemente sbagliata
        Originariamente inviato da cini79 Visualizza il messaggio
        Ciao ragazzi ho fatto il TEST PROVE D'ESAME Mikel 2, non so se sbaglio ma la risposta giusta alla domanda n. 77 sulle imposte dirette non è la B anzichè la C come riposta il file?
        Originariamente inviato da chiaralauri Visualizza il messaggio
        Scusate...ma a questa domanda ..ne siete sicuri della risposta??? non so chi ha fatto il questionario, ma a me non sembra corretta:

        21 1664 La conciliazione giudiziale consente al contribuente
        x A di patteggiare l'imponibile anche prima di avere ricevuto l'accertamento OK
        B di recedere dal secondo grado del giudizio
        x C di mettere fine a una controversia già avviata presso la commissione tributaria provinciale ERRORE
        Io credo che sia giusta la C per i segg. motivi:

        Conciliazione giudiziale

        La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco.
        Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
        Può essere proposta:
        • dalla Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
        • dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).
        Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
        Come si svolge il procedimento

        La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.
        La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:
        • il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
        • l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
        • il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.
        Se si raggiunge l’accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
        La conciliazione fuori udienza viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
        In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo. Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.

        Non vorrei dire una baggianata....ma attenzione con i quiz sbagliati..perchè se nessuno se ne accorge, o peggio, chi se ne accorge non lo comunica....chi pensa di aver azzeccato poi all'esame è un casino!!!

        Se sbaglio io, allora chiedo venia!

        Chiara
        è giusta la c, appena posso correggo.

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          abbiamo già detto e fatto ..mi sembra ..scusami x la stringatezza...:-)

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            A Pasqui...questa l'hai corretta???
            TRIBUTARIO 24 1670 Il contenzioso con il fisco si chiude definitivamente con
            x A la conciliazione giudiziale ERRORE
            x B il concordato OK
            C l'interpello
            E' giusta la A......quando cè contenzioso....visto che il concordato come l'accertamento con adesione, consente al contribuente di risolvere eventuali pendenze nei confronti dell'Amministrazione finanziaria evitando di ricorrere al processo tributario.

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              Originariamente inviato da giorgia68 Visualizza il messaggio
              21 24 61 ...

              ho fatto la conciliazione della montenegro spa ..proprio x chiudere contenzioso ..verso accertamento da verbale dre ..
              21, 24 e 61 sono le risposte secondo te errate?

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                Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggio
                io sapevo che un bene ipotecato può essere venduto liberamente, ma l'acquirente del bene però può poi subire l'azione del creditore. attendo anche io lumi in merito alla questione

                p.s :mi riferivo ai beni pignorati da equitalia,il fatto è che le domande le faccio da solo e non le copio da internet(visto che sono riferite all'ultimo decreto) quindi qualcosa sfugge

                Vendita del bene pignorato o ipotecato da parte del debitore (art.
                10): il debitore può vendere il bene ipotecato o pignorato con
                il consenso dell’agente della riscossione, cui va versato l’intero
                corrispettivo. L’eventuale eccedenza del corrispettivo rispetto al
                debito va rimborsata al debitore entro 10 giorni lavorativi successivi
                all’incasso (nuovo art. 52, co. 2-bis, D.P.R. 602/1973).

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                  il contratto preliminare di vendita sconta di solito un'imposta di registro pari allo 0,50% della caparra indicata in atto che sarà poi detratta in sede di stipula del definitivo

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                    dipende da come lo registri..generalmente è una fissa

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                      Originariamente inviato da Giak Visualizza il messaggio
                      capisco,ma perchè 2 volte Christian che dice di essere un funzionario AE ha sbagliato?
                      a me sembra voglia fuorviare tutti...
                      Giak l'unico nel forum che tenta di fuorviare fli altri sei tu! Christian ha fatto un lavoro eccezionale, dovendolo coinciliare con la sua professione, e della sua buona fede sono assolitamente certo!

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