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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    [QUOTE=memento28;609475]
    2 domande appena pensate
    una operazione che presenta contemporeanamente risparmio d’imposta illecito, assenza di valide ragioni economiche, non aggiramento di «obblighi e divieti configura :

    a) operazione elusiva;
    b) operazione non elusiva;
    c) evasione;

    i redditi dei beni conferiti in trust non aventi sede legali in italia:
    a) sono tassati nello stato estero sede del trust;
    b) sono tassati in Italia in capo al beneficiario residente (in italia) solo ove venga verificata la sola finalità elusiva;
    c) sono tassati in Italia in capo al beneficiario residente ;


    Buongiorno a Tutti!!!!!!1

    Ma a che ora andate a nanna la sera???? Beato te che resisti fino a tardi...

    Premetto che il Trust nn è il mio argomento "preferito"....secondo me la risposta è la B:
    Residenza
    L'articolo 73, comma 3, del Dpr 917/1986, stabilisce che un soggetto Ires si considera residente se per la maggior parte del periodo di imposta ha (alternativamente) nel territorio dello Stato:
    • la sede legale
    • la sede dell'amministrazione
    • l'oggetto principale dell'attività.
    L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che i criteri di collegamento con il territorio dello Stato, dalla cui presenza discende la residenza fiscale, sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale (non potendosi, quindi, a differenza delle società e degli enti, avere riguardo alla loro sede legale poiché poco adeguata alla peculiarità giuridica).

    La sede dell'amministrazione risulta di facile individuazione per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un'apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali eccetera). Mancando questa struttura, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee.
    L'oggetto principale dell'attività del trust è, invece, collocato nello Stato in cui si trovano i beni del trust (in realtà poiché il trustee amministra i beni assegnati dal disponente, la residenza dello stesso non dovrebbe necessariamente coincidere con l'ubicazione dei beni).
    Un patrimonio immobiliare ubicato interamente in Italia, ha residenza fiscale riconducibile nel territorio dello Stato; ma, se i beni o i diritti interessano diversi Stati, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari, invece, l'oggetto principale dovrà essere, invece, identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata.

    Disposizione antielusiva di residenza:
    Trust offshore: l'articolo 73, comma 3, Dpr 917/1986, nell'ambito della definizione di residenza ai fini delle imposte sui redditi, prevede una specifica disposizione finalizzata a contrastare possibili fenomeni elusivi di localizzazione all'estero. I trust esteri istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, e comunque non inclusi nella "white list" individuata con decreto ministeriale 4 settembre 1996 sono, considerati residenti in Italia qualora alternativamente:
    1. il disponente o il beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia
    2. siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del trust, successivamente alla sua costituzione, atti di trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari (anche per quote), ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi.

    Tale disciplina antielusiva trova applicazione solo nel caso siano residenti in Italia i beneficiari effettivi del reddito, a nulla rilevando la residenza dei beneficiari del fondo in trust ed è applicabile ai trust con beneficiari "individuati", i cui redditi, quindi, sono imputati per trasparenza.
    La presunzione semplice opera anche se la residenza fiscale in Italia del disponente e del beneficiario non è verificata nel medesimo periodo d'imposta. Infatti, mentre la residenza del disponente, in virtù della natura istantanea dell'atto di disposizione, rileva nel periodo d'imposta in cui questi ha effettuato l'atto di disposizione a favore del trust (sono irrilevanti eventuali successivi cambi di residenza fiscale), quella del beneficiario attrae in Italia la residenza del trust, anche se si verifica in un periodo d'imposta successivo. Ulteriore presunzione opera, inoltre, se gli immobili e i relativi diritti interessati da atti dispositivi a favore del trust sono ubicati in Italia (circolare interpretativa), non essendo sufficiente, in tale caso, la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano del soggetto che pone in essere gli atti.

    ........calcola che sono 8 del mattino...se ho scritto baggianate..pazienza...

    Chiara


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      Chiara secondo me è la terza risposta quella sul trust, a prescindere dall'eventuale elusività. Comunque attendiamo memento per le risposte

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        Si.....tu hai ragione...

        è solo che (secondo me)..non si possono porre delle domande dal contenuto specifico in maniera generale...magari chi la scrive ha dei fatti presupposti che noi nn sappiamo...dovrebbero esserci elementi in piu..nel testo della domanda..altrimenti di discorsi potrebbero essercene a fiumi....un conto è sapere il caso concreto da cui scaturisce la domanda, un conto è rispondere alla domanda senza conoscere il caso concreto..nn so se mi sn spiegata...

        è un po' come la domanda di Christian sui pacchetti vacanze..lui sapeva dal caso concreto che c'era un ufficio vendite...ma per me, cosi come era fatta la domanda, i venditori potevano benissimo essere egiziani che partivano in giornata dal cairo e tornavano la sera a casa loro...nn so se in questa ipotesi cè so in Italia...dico solo che quando si parte da un caso specifico, la domanda deve essere posta un po piu dettagliata...altrimenti..almeno io mi confondo..

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          Originariamente inviato da chiaralauri Visualizza il messaggio
          Si.....tu hai ragione...

          è solo che (secondo me)..non si possono porre delle domande dal contenuto specifico in maniera generale...magari chi la scrive ha dei fatti presupposti che noi nn sappiamo...dovrebbero esserci elementi in piu..nel testo della domanda..altrimenti di discorsi potrebbero essercene a fiumi....un conto è sapere il caso concreto da cui scaturisce la domanda, un conto è rispondere alla domanda senza conoscere il caso concreto..nn so se mi sn spiegata...

          è un po' come la domanda di Christian sui pacchetti vacanze..lui sapeva dal caso concreto che c'era un ufficio vendite...ma per me, cosi come era fatta la domanda, i venditori potevano benissimo essere egiziani che partivano in giornata dal cairo e tornavano la sera a casa loro...nn so se in questa ipotesi cè so in Italia...dico solo che quando si parte da un caso specifico, la domanda deve essere posta un po piu dettagliata...altrimenti..almeno io mi confondo..
          Chiara sono d'accordo con te, non sempre è facile contestualizzare le domande, spesso chi le scrive parte da presupposti a noi sconosciuti, il caso della risposta alla domanda di Cristian poteva essere letta in chiave diversa, ovvero come giustamente hai fatto notare tu, il caso di venditori egiziani che prendono l'aereo e vendono in occasioni particolari i pacchetti viaggi (vedasi fiere turistiche ecc). Comunque, almeno per quanto mi riguarda, ero proprio all'oscuro dell'esistenza di una SO personale, in questo la domanda di Cristian mi è tornata utile in quanto mi ha consentito di colmare una lacuna.
          Ultima modifica di andrea975; 29-11-2011, 12:03.

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            data concorso

            Ho letto su altro forum che la data della prima prova dovrebbe essere il 17 febbraio...ma è possibile che dalla pubblicazione della data (27 gennaio) alla data del concorso ci siano meno di 30 giorni?

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              Originariamente inviato da sonia78_2002 Visualizza il messaggio
              Ho letto su altro forum che la data della prima prova dovrebbe essere il 17 febbraio...ma è possibile che dalla pubblicazione della data (27 gennaio) alla data del concorso ci siano meno di 30 giorni?
              Sì è possibile... è sufficiente che passino almeno 20 giorni...

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                Ciao,
                parlavamo l'altro giorno del valore contabile di un bene: esso è dato dalla differenza tra costo di acquisto di questi e valore già ammortizzato 8 nell'esempio 1000 euro nel primo anno, 2000 nel secondo anno...)...in p.d. può essere scritto:

                macchinario dare 3 000
                fondo amm.to avere 1000

                nella scrittura di ammortamento
                fondo amm.to dare 1000
                macchinario avere 3000

                presumendo che il macchinario costi 3000, ammortizzabile per 3 esercizi, e il totale venga suddiviso per 3 anni( quindi 1000 al fondo per ogni esercizio)
                ???

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                  ....scusatemi, ....io avrei il manuale SIMONE per il concorso AE 2008,....potrebbe andare ancora bene???....
                  Per quanto riguarda tributario.....in questi 3 anni si sono registrate novità o modifiche ? Se sì...mi dite quali per favore grazie mille

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                    Originariamente inviato da memento28 Visualizza il messaggio
                    2 domande appena pensate
                    una operazione che presenta contemporeanamente risparmio d’imposta illecito, assenza di valide ragioni economiche, non aggiramento di «obblighi e divieti configura :

                    a) operazione elusiva;
                    b) operazione non elusiva;
                    c) evasione;

                    i redditi dei beni conferiti in trust non aventi sede legali in italia:
                    a) sono tassati nello stato estero sede del trust;
                    b) sono tassati in Italia in capo al beneficiario residente (in italia) solo ove venga verificata la sola finalità elusiva;
                    c) sono tassati in Italia in capo al beneficiario residente ;



                    Secondo me sono queste le ris giuste. Nel primo caso non si ravvisano tutti i requisiti necessari previsti dall'art. 37bis dpr 600/73. Nel secondo caso, in base a quanto dice la domanda dalla quale non emerge alcun fenomeno elusivo, credo che i redditi siano imputatie tassati in capo ai beneficiari residenti.

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                      Originariamente inviato da wanamabell Visualizza il messaggio
                      Secondo me sono queste le ris giuste. Nel primo caso non si ravvisano tutti i requisiti necessari previsti dall'art. 37bis dpr 600/73. Nel secondo caso, in base a quanto dice la domanda dalla quale non emerge alcun fenomeno elusivo, credo che i redditi siano imputatie tassati in capo ai beneficiari residenti.

                      Io credo che alla prima domanda si debba rispondere con b) di seguito le ragioni: (ovviamente se ci sono pronunce più recenti e in contrasto correggetemi)

                      Le pronunce della Corte suprema: evasione ed elusione

                      La Corte di cassazione, con la sentenza del 29 luglio 2004 n. 14515, ha riconosciuto quale operazione elusiva quella che presenta i seguenti elementi:
                      • l'elemento oggettivo, costituito dall'esistenza di fatti, atti o negozi, anche collegati tra loro
                      • l'elemento soggettivo, costituito dall'assenza di valide ragioni economiche quale fine dell'operazione
                      • l'elemento teleologico, costituito dalla finalità di aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario o di ottenere riduzioni o rimborsi d'imposta altrimenti indebiti.
                      In particolare, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (sentenze n. 20398 del 21 ottobre 2005 e n. 22932 del 14 novembre 2005), i giudici hanno disposto la nullità assoluta di alcuni contratti, per difetto di causa, da intendersi come mancanza di uno scopo economico delle operazioni poste in essere.

                      Con un'altra sentenza (la n. 20398 del 21 ottobre 2005), la Cassazione ha ipotizzato simulazione assoluta o relativa dei contratti in essere, ovvero la nullità per frode alla legge, compresa quella tributaria, contemplata all'articolo 1344 cc.
                      La sentenza del 26 ottobre 2005, n. 20816, va oltre, qualificando le norme tributarie, quali imperative, poste a tutela dell'interesse generale del concorso paritario alle spese pubbliche. Pertanto, l'istituto civilistico della nullità del contratto, quando questo costituisce il mezzo per eludere una norma imperativa, di cui all'articolo 1344 cc, trova applicazione anche alle violazioni di disposizioni tributarie.

                      La pronuncia del 5 maggio 2006, n. 10353, riprendendo alcuni punti espressi nella sentenza del 21 febbraio 2006 - causa C-255/02 - della Corte di giustizia, afferma che la valutazione del carattere abusivo ed elusivo dell'operazione economica, spetta al giudice di merito, dandone motivazione logica e adeguata; pertanto, è da rintracciarsi nell'ordinamento interno il principio in base al quale i contribuenti non possano avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme giuridiche.

                      Ne deriva che:
                      • un contratto è lecito se, oltre al risparmio fiscale, si accompagna una valida ragione economica
                      • la norma tributaria ha natura di norma imperativa e, pertanto, la sua violazione può integrare la figura della nullità del contratto per violazione di legge, di cui all'articolo 1344 cc
                      • è l'ordinamento giuridico, e per esso il giudice, che qualifica il fatto (operazione), ricollegando a esso determinati effetti. Pertanto, un'operazione ritenuta elusiva dal giudice, in quanto diretta ad aggirare il sistema tributario, diviene inopponibile all'Amministrazione tributaria.
                      Viene, dunque, sanzionato con la nullità civilistica il contratto posto in esser privo di valide ragioni economiche, il cui unico scopo (causa) o motivo (movente individuale) è il risparmio d'imposta. Si va, pertanto, oltre l'inopponibilità delle operazioni poste in essere all'Amministrazione finanziaria.

                      Fatte salve le premesse di cui sopra, emerge, una sottile linea di demarcazione tra elusione ed evasione, entrambe caratterizzate, in ogni caso, da una inopponibilità all'Amministrazione finanziaria degli atti posti in esser privi di una valida ragione economica e aventi il fine di aggirare obblighi e divieti previsti dal sistema tributario.
                      In tal senso, l'interposizione fittizia di persone, inopponibile all'Amministrazione finanziaria, è un atto nullo ai fini civilistici, e da esso in teoria non dovrebbero discenderne effetti. Ma la legge fa salvi i diritti acquisiti dai terzi, dai titolari apparenti, se in buona fede (articolo 1415 cc). Considerando, inoltre, che la legge permette ai creditori di esercitare l'azione revocatoria (la quale, a sua volta, presuppone un'effettiva alienazione di beni fatta in frode ai creditori, e che la stessa ha effetto esclusivamente nei confronti dei creditori che hanno agito, si dovrebbe sostenere che l'interposizione fittizia andrebbe inizialmente inquadrata nella categoria dell'evasione d'imposta, ma restandone in piedi (al limite) gli effetti civilistici, ben si potrebbe collocarla per il risultato, comunque raggiunto e in presenza di ulteriori condizioni (buona fede e/o motivo illecito non comune a entrambe le parti), nella categoria dell'elusione.

                      In ogni caso, si vuole solo sottolineare che a prescindere dalle qualificazioni e fermo restando l'inopponibilità degli atti de quibus all'Amministrazione finanziaria, determinati soprattutto da una programmazione fiscale dell'azienda, i giudici potranno dichiarare la nullità civilistica degli atti posti in essere, con un ritorno allo status ante negozio (rectius contratto), dichiarandolo nullo, mai esistito, con evidenti riflessi in tema di mercato, economia, ordinamento sociale e certezza del diritto.

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