[QUOTE=memento28;609475]
2 domande appena pensate
una operazione che presenta contemporeanamente risparmio d’imposta illecito, assenza di valide ragioni economiche, non aggiramento di «obblighi e divieti configura :
a) operazione elusiva;
b) operazione non elusiva;
c) evasione;
i redditi dei beni conferiti in trust non aventi sede legali in italia:
a) sono tassati nello stato estero sede del trust;
b) sono tassati in Italia in capo al beneficiario residente (in italia) solo ove venga verificata la sola finalità elusiva;
c) sono tassati in Italia in capo al beneficiario residente ;
Buongiorno a Tutti!!!!!!1
Ma a che ora andate a nanna la sera???? Beato te che resisti fino a tardi...
Premetto che il Trust nn è il mio argomento "preferito"....secondo me la risposta è la B:
Residenza
L'articolo 73, comma 3, del Dpr 917/1986, stabilisce che un soggetto Ires si considera residente se per la maggior parte del periodo di imposta ha (alternativamente) nel territorio dello Stato:
La sede dell'amministrazione risulta di facile individuazione per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un'apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali eccetera). Mancando questa struttura, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee.
L'oggetto principale dell'attività del trust è, invece, collocato nello Stato in cui si trovano i beni del trust (in realtà poiché il trustee amministra i beni assegnati dal disponente, la residenza dello stesso non dovrebbe necessariamente coincidere con l'ubicazione dei beni).
Un patrimonio immobiliare ubicato interamente in Italia, ha residenza fiscale riconducibile nel territorio dello Stato; ma, se i beni o i diritti interessano diversi Stati, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari, invece, l'oggetto principale dovrà essere, invece, identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata.
Disposizione antielusiva di residenza:
Trust offshore: l'articolo 73, comma 3, Dpr 917/1986, nell'ambito della definizione di residenza ai fini delle imposte sui redditi, prevede una specifica disposizione finalizzata a contrastare possibili fenomeni elusivi di localizzazione all'estero. I trust esteri istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, e comunque non inclusi nella "white list" individuata con decreto ministeriale 4 settembre 1996 sono, considerati residenti in Italia qualora alternativamente:
Tale disciplina antielusiva trova applicazione solo nel caso siano residenti in Italia i beneficiari effettivi del reddito, a nulla rilevando la residenza dei beneficiari del fondo in trust ed è applicabile ai trust con beneficiari "individuati", i cui redditi, quindi, sono imputati per trasparenza.
La presunzione semplice opera anche se la residenza fiscale in Italia del disponente e del beneficiario non è verificata nel medesimo periodo d'imposta. Infatti, mentre la residenza del disponente, in virtù della natura istantanea dell'atto di disposizione, rileva nel periodo d'imposta in cui questi ha effettuato l'atto di disposizione a favore del trust (sono irrilevanti eventuali successivi cambi di residenza fiscale), quella del beneficiario attrae in Italia la residenza del trust, anche se si verifica in un periodo d'imposta successivo. Ulteriore presunzione opera, inoltre, se gli immobili e i relativi diritti interessati da atti dispositivi a favore del trust sono ubicati in Italia (circolare interpretativa), non essendo sufficiente, in tale caso, la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano del soggetto che pone in essere gli atti.
........calcola che sono 8 del mattino...se ho scritto baggianate..pazienza...
Chiara
una operazione che presenta contemporeanamente risparmio d’imposta illecito, assenza di valide ragioni economiche, non aggiramento di «obblighi e divieti configura :
a) operazione elusiva;
b) operazione non elusiva;
c) evasione;
i redditi dei beni conferiti in trust non aventi sede legali in italia:
a) sono tassati nello stato estero sede del trust;
b) sono tassati in Italia in capo al beneficiario residente (in italia) solo ove venga verificata la sola finalità elusiva;
c) sono tassati in Italia in capo al beneficiario residente ;
Buongiorno a Tutti!!!!!!1
Ma a che ora andate a nanna la sera???? Beato te che resisti fino a tardi...
Premetto che il Trust nn è il mio argomento "preferito"....secondo me la risposta è la B:
Residenza
L'articolo 73, comma 3, del Dpr 917/1986, stabilisce che un soggetto Ires si considera residente se per la maggior parte del periodo di imposta ha (alternativamente) nel territorio dello Stato:
- la sede legale
- la sede dell'amministrazione
- l'oggetto principale dell'attività.
La sede dell'amministrazione risulta di facile individuazione per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un'apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali eccetera). Mancando questa struttura, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee.
L'oggetto principale dell'attività del trust è, invece, collocato nello Stato in cui si trovano i beni del trust (in realtà poiché il trustee amministra i beni assegnati dal disponente, la residenza dello stesso non dovrebbe necessariamente coincidere con l'ubicazione dei beni).
Un patrimonio immobiliare ubicato interamente in Italia, ha residenza fiscale riconducibile nel territorio dello Stato; ma, se i beni o i diritti interessano diversi Stati, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari, invece, l'oggetto principale dovrà essere, invece, identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata.
Disposizione antielusiva di residenza:
Trust offshore: l'articolo 73, comma 3, Dpr 917/1986, nell'ambito della definizione di residenza ai fini delle imposte sui redditi, prevede una specifica disposizione finalizzata a contrastare possibili fenomeni elusivi di localizzazione all'estero. I trust esteri istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, e comunque non inclusi nella "white list" individuata con decreto ministeriale 4 settembre 1996 sono, considerati residenti in Italia qualora alternativamente:
- il disponente o il beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia
- siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del trust, successivamente alla sua costituzione, atti di trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari (anche per quote), ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi.
Tale disciplina antielusiva trova applicazione solo nel caso siano residenti in Italia i beneficiari effettivi del reddito, a nulla rilevando la residenza dei beneficiari del fondo in trust ed è applicabile ai trust con beneficiari "individuati", i cui redditi, quindi, sono imputati per trasparenza.
La presunzione semplice opera anche se la residenza fiscale in Italia del disponente e del beneficiario non è verificata nel medesimo periodo d'imposta. Infatti, mentre la residenza del disponente, in virtù della natura istantanea dell'atto di disposizione, rileva nel periodo d'imposta in cui questi ha effettuato l'atto di disposizione a favore del trust (sono irrilevanti eventuali successivi cambi di residenza fiscale), quella del beneficiario attrae in Italia la residenza del trust, anche se si verifica in un periodo d'imposta successivo. Ulteriore presunzione opera, inoltre, se gli immobili e i relativi diritti interessati da atti dispositivi a favore del trust sono ubicati in Italia (circolare interpretativa), non essendo sufficiente, in tale caso, la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano del soggetto che pone in essere gli atti.
........calcola che sono 8 del mattino...se ho scritto baggianate..pazienza...
Chiara
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