L'ufficio impositore può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva: A Quando il reddito non risulta certo
B Quando il reddito non risulta congruo per due o più periodi di imposta
C Quando il reddito non risulta congruo per uno o più periodi di imposta
L'ufficio impositore può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva: A Quando il reddito non risulta certo
B Quando il reddito non risulta congruo per due o più periodi di imposta
C Quando il reddito non risulta congruo per uno o più periodi di imposta
Allora...a,b o c?
Scusate,,,,,ma non dovrebbe essere la B
ex art. 38 dpr 600/73 comma 4??? Io avrei risposto cosi....
sia che sia sinetico sia che sia da studio si settore la b non pote essere.....
x laura io speriamo che me la cavi
ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE (ART. 37, COMMI 2 E 3) L’articolo 37, commi 2 e 3, del decreto dispone l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che reca disposizioni in materia di accertamento sulla base degli studi di settore. Detta abrogazione opera a partire dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; quindi per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche con riferimento al periodo di imposta 2005. Attraverso tale modifica, il legislatore dispone l’applicazione generalizzata dell’accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prescindendo dal regime di contabilità adottato. In precedenza, ai sensi delle norme abrogate, l’Amministrazione finanziaria poteva procedere all’accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria (anche per opzione), e degli esercenti arti e professioni, se: - in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risultava superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta”; - nel caso di rilevanti situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale (limitatamente ai soggetti esercenti attività di impresa); - in caso di inattendibilità della contabilità ordinaria, in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con DPR 16 settembre 1996, n. 570.
In altri termini, con l’abrogazione delle norme citate, per sottoporre ad accertamento i contribuenti interessati, è sufficiente che gli stessi non risultino congrui anche per una sola annualità rispetto agli studi di settore.
Il comma 3 dell’articolo 37 del decreto dispone che, con riferimento al primo periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione, con le modalità previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195.
Ciò comporta, ad esempio, che per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il predetto adeguamento potrà essere eseguito già con riferimento all’anno 2005.
Si ritiene, infine, che il richiamo espresso operato dalla norma all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195 comporta che in sede di adeguamento la maggiorazione del 3 per cento commisurata ai ricavi e compensi non annotati si applica qualora la differenza tra ricavi e compensi annotati nelle scritture contabili e quelli risultanti dagli studi di settore sia superiore al 10 per cento dei ricavi e compensi annotati ......
ciao,
sono di nuovo qui. Sareste in grado di scrivermi un conto finanziario ed economico in partita doppia dei RATEI E RISCONTI attivi e passivi a titolo semplificativo....complimenti per l'alto grado di preparazione di questo forum.
da laura io speriamo che me la cavi a ROL (Riduzione orario lavoro?)con simpatia:
L’art. 22 del D.L. 78/2010 recita: “1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico,mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anchemediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, coneffetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data dientrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempredeterminare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi generesostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversida quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo diimposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacitàcontributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione delnucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la provacontraria di cui al quarto comma.La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il redditocomplessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente acomparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e,successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decretolegislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneriprevisti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per
gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge".
Provo ad allegare commento di un illustre alle Modifiche introdotte dal D.L. 78 del 2010... pag. 38 per il dettaglio che vi invio di seguito:
"..Va precisato, però, che è scomparso il limite della necessità della non congruità peralmeno due periodi di imposta, per cui l’Ufficio potrà ricorrere al metodo del redditometro
anche in presenza di una incongruità per una sola annata."
ma sono d'accordo sull' aspettiamo christian.... [/QUOTE]
l'allegato cui ti riferisci è quello originario di Chiara, che il computer ha incollato alla mia risposta.
Non ho allegato la batteria di quiz di organizzazione, che è facilmente reperibile in internet.
A tal proposito esiste un sito meraviglioso che utilizzo da anni e che contiene un software con le batterie di quiz di tutti i concorsi pubblici. Ha una bella grafica e consente di esercitarsi liberamente facendo quiz per materia od anche per singoli argomenti grazie al training avanzato. Non è obbligatorio, ma se ci si registra i propri risultati vengono registrati e schedati, così è possibile ripetere i quesiti che si sbagliano più frequentemente e magari evitare di perder tempo con quelli che si azzeccano facilmente. Il sito in questione si chiama "quiz" ed è preceduto da "qui" (tutto attaccato). Spero di essere stata chiara.
Ciao! Forse hai sbagliato ad allegare il file perché il tuo allegato che a me compare è l'indice di entriamo in azienda 1 che Chiara aveva gentilmente postato.......volevi invece allegare il file con i 2000 quiz di organizz. aziendale del concorso INPS 2009?
Grazie 1000 in anticipo....
Cmq anch'io ho trovato (come Chiara) solo libri lunghi di organizz. az. in facoltà e non posso permettermeli ora, dispense niente finora......ma continuo a cercare...
Ps: ieri ho letto il tuo post...grazie, ma non ti ho messo il "like" perché sto avendo problemi con la key internet e non posso stare collegata......cmq ti auguro che ti chiamino e che tu abbia l'imbarazzo della scelta!!! IBAL di cuore!
@ tutti i forumini: ciao ragazzi, buon studio! Siete grandi tutti!!!
la batteria è di 2000 quiz e riguarda esclusivamente organizzazione aziendale.
Tuttavia, sul sito che ho citato nel mio precedente post è possibile trovare batterie per tutte le materie, fatta eccezione per tributario: in questo caso c'è una piccola batteria di quiz ma è risalente nel tempo, quindi assolutamente da evitare.
Ciao, ma in questo file di 2000 domande che altre materie ci sono oltre a organizzazione aziendale?[/QUOTE]
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