Vi allego un file con qualche domanda...
quando le risolvete (sono abbastanza semplici) postatele con una piccola spiegazione (ove possibile) per dare a tutti possibilità di ripassare
Le risposte solo dopo che tutte le domande saranno postate con spiegazione
ciao
[ATTACH]4927[/ATTACH]
Se queste sono abbastanza semplici....aiutooooooooo!!!!io sono proprio in alto mare
Se queste sono abbastanza semplici....aiutooooooooo!!!!io sono proprio in alto mare
Generalmente mi limito ad un "like" ma stavolta voglio proprio scrivere che hai perfettamente ragione mi hai praticamente letto il pensiero vabbè...nonostante siano impossibili e la mia preparazione risulta alquanto deficitaria....mi limito a ricercare e provare a rispondere!!!!
Generalmente mi limito ad un "like" ma stavolta voglio proprio scrivere che hai perfettamente ragione mi hai praticamente letto il pensiero vabbè...nonostante siano impossibili e la mia preparazione risulta alquanto deficitaria....mi limito a ricercare e provare a rispondere!!!!
Infatti lo sto facendo anch'io per quel che posso
sulla domanda:
Il conferimento di ramo aziendale e la cessione di quote sociali sono operazioni soggette:
a) la prima ad IVA e la seconda a registro in misura proporzionale;
b) la prima a registro in misura fissa e la seconda ad IVA al 20%;
c) entrambe a registro in misura fissa.
CREDO(dopo aver fatto delle ricerche ma non sono certa) che la risposta sia la c.
Per quanto riguarda la cessione d'azienda (o in questo caso di rami d'azienda), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. 633/72, si configura come un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva,mentre ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del D.P.R. 131/86,(TU x l'imposta di registro) la cessione del ramo d’azienda è operazione soggetta a registrazione in termine fisso anche qualora il contratto non sia redatto per iscritto. Da un punto di visto civilistico, infatti, la cessione d'azienda non richiede la forma scritta a pena di nullità, ma solo ad probationem.
In riferimento alla cessione di quote sociali,sempre controllando il dpr 131/86 sull'imposta di registro credo che possa essere ricompreso nell'art.3 "Atti soggetti a registrazione in termine fisso Sono quegli atti per i quali è obbligatorio presentare la richiesta di registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto o se precedente dall'inizio del contratto (30 giorni per le locazioni) se formati in Italia oppure entro 60 giorni se formati all'estero. Tali atti sono: • gli atti scritti indicati nella tariffa; • i contratti verbali di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia, di trasferimento, affitto, nonché di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, relativamente ad aziende esistenti in Italia; • operazioni societarie, costituzione, conferimenti, aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni, ecc. • atti formatisi all'estero." e cmq ho trovato degli articoli che spiegano meglio il concetto (di sicuro da sola non ci sarei mai arrivata visto ancora la mia scarsa preparazione ma spero che almeno con queste ricerche sono riuscita a beccare la risposta giusta)Nessuna esenzione da bollo e registro per le cessione di quote sociali FiscoOggi.it
e questo Ipsoa Fisco: L’imposta di registro è unica
Sperando di non scrivere la prima cretinata della giornata
1) In caso di omessa autofatturazione di un servizio internazionale senza assolvimento di imposta dal parte del prestatore estero:
a) la violazione, in quanto formale, non dà luogo ad alcuna sanzione;
b) si applica la sanzione ridotta del 3% (con un minimo di 258,00 euro); c) si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (con un minimo di 258,00 euro)
Credo sia c) la ris esatta. Secondo quanto disciplina l'art. 6 del d.lgs. 471/97 aggiornato al d.lgs. 203/98:
"Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione
e alla registrazione di operazioni imponibili ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione
di prodotti determinati è punito con la sanzione
amministrativa compresa fra il cento e il duecento
per cento dell’imposta relativa all’imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta,
è soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta"
Sperando di non scrivere la prima cretinata della giornata
1) In caso di omessa autofatturazione di un servizio internazionale senza assolvimento di imposta dal parte del prestatore estero:
a) la violazione, in quanto formale, non dà luogo ad alcuna sanzione;
b) si applica la sanzione ridotta del 3% (con un minimo di 258,00 euro); c) si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (con un minimo di 258,00 euro)
Credo sia c) la ris esatta. Secondo quanto disciplina l'art. 6 del d.lgs. 471/97 aggiornato al d.lgs. 203/98:
"Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione
e alla registrazione di operazioni imponibili ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione
di prodotti determinati è punito con la sanzione
amministrativa compresa fra il cento e il duecento
per cento dell’imposta relativa all’imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta,
è soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta"
l'unica cosa...credo che il minimo sia 516 e non 258
Infatti lo sto facendo anch'io per quel che posso
sulla domanda:
Il conferimento di ramo aziendale e la cessione di quote sociali sono operazioni soggette:
a) la prima ad IVA e la seconda a registro in misura proporzionale;
b) la prima a registro in misura fissa e la seconda ad IVA al 20%;
c) entrambe a registro in misura fissa.
CREDO(dopo aver fatto delle ricerche ma non sono certa) che la risposta sia la c.
Per quanto riguarda la cessione d'azienda (o in questo caso di rami d'azienda), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. 633/72, si configura come un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva,mentre ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del D.P.R. 131/86,(TU x l'imposta di registro) la cessione del ramo d’azienda è operazione soggetta a registrazione in termine fisso anche qualora il contratto non sia redatto per iscritto. Da un punto di visto civilistico, infatti, la cessione d'azienda non richiede la forma scritta a pena di nullità, ma solo ad probationem.
In riferimento alla cessione di quote sociali,sempre controllando il dpr 131/86 sull'imposta di registro credo che possa essere ricompreso nell'art.3 "Atti soggetti a registrazione in termine fisso Sono quegli atti per i quali è obbligatorio presentare la richiesta di registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto o se precedente dall'inizio del contratto (30 giorni per le locazioni) se formati in Italia oppure entro 60 giorni se formati all'estero. Tali atti sono: • gli atti scritti indicati nella tariffa; • i contratti verbali di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia, di trasferimento, affitto, nonché di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, relativamente ad aziende esistenti in Italia; • operazioni societarie, costituzione, conferimenti, aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni, ecc. • atti formatisi all'estero." e cmq ho trovato degli articoli che spiegano meglio il concetto (di sicuro da sola non ci sarei mai arrivata visto ancora la mia scarsa preparazione ma spero che almeno con queste ricerche sono riuscita a beccare la risposta giusta)Nessuna esenzione da bollo e registro per le cessione di quote sociali FiscoOggi.it
e questo Ipsoa Fisco: L’imposta di registro è unica
1) Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili:a) Fino a concorrenza degli interessi attivi; l’eventuale eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del Risultato Operativo Lordo (R.O.L.) della gestione caratteristicab) Fino a concorrenza degli interessi attivi; l’eventuale eccedenza è indeducibilec) Fino a concorrenza degli interessi attivi; l’eventuale eccedenza è deducibile nei limiti del 70% del Risultato Operativo Lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica
A, art. 96 tuir
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quellicompresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degliinteressi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limitedel 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
Commenta