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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Sul caso evasione - elusione... appurato che la risposta giusta, sembra essere la 3... ci si chiedeva sulle motivazioni...

    Mi ricordavo di aver fatto un caso, ad un esame dell'università.... trovato!!!!

    Riporto pari pari il contenuto della slide... il caso non è propriamente uguale, ma penso che possa esser utile per capire l'elusione:

    "Elusione... un caso "di scuola"
    > Obiettivo perseguito: scorporo ramo immobiliare della società Alfa srl per cederlo a terzi
    > Iposti: scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare della società Alfa srl a favore di una beneficiaria neo costituita XXXsrl e successiva cessione a terzi delle quote rappresentative del capitale sociale di XXX srl. (L'operazione è elusiva, si veda ad esempio il Parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive n. 23 del 29/09/2004 oppure Risoluzione Ministeriale n. 327/E del 16/10/2012).
    > L'operazione prospettata è elusiva in quanto tende a "trasformare" beni di primo grado (immobili) in beni di secondo grado (partecipazioni) realizzando un sostanziale risparmio d'imposta (dovuto alla più tenue tassazione delle plusvalenze su partecipazioni rispetto alle stesse plusvalenze su immobili).
    >> L'operazione che l'amministrazione finanziaria andrebbe a suggerire è la cessione diretta del ramo immobiliare al socio terzo"

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      fresca fresca....stesso sgamuscio con la cessione d'azienda. sta volta si perde.....e come u voless motivà io n'avvis!
      Cessioni d'azienda, Fisco sconfessato

      La società costituita ad hoc per realizzare l'operazione di conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni riqualificata dal fisco come cessione diretta d'azienda non può essere destinataria di alcun accertamento per condotte elusive posto che quest'ultimo può riguardare solamente i pretesi cedente e cessionario dell'azienda. Questo è il principio di diritto affermato in materia di imposta di registro dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 202 del 20 settembre 2011 della sezione XLIII.
      I giudici si sono occupati di uno dei frequentissimi casi in cui l'amministrazione finanziaria contesta, utilizzando in chiave antielusiva l'articolo 20 del testo unico di registro, le operazioni di conferimento di azienda (nel caso di specie un centro commerciale) in una società con successiva cessione a terzi delle partecipazioni di quest'ultima, operazioni che, singolarmente considerate, scontano l'imposta di registro in misura fissa. Il fisco in questi casi ritiene infatti che la fattispecie vada riqualificata come una cessione diretta d'azienda da assoggettare a imposta proporzionale.
      La Commissione ha ritenuto che la società veicolo di nuova costituzione, a prescindere da ogni valutazione sull'elusività dell'operazione, non possa essere parte del contenzioso in quanto l'obbligazione solidale di pagare l'imposta di registro riguarda esclusivamente i pretesi cedente e acquirente l'azienda.
      L'affermata carenza di legittimazione passiva del veicolo societario è tuttavia solo uno degli aspetti che vengono alla luce nei casi in cui il fisco contesti tali operazioni. Le altre questioni che si pongono ruotano intorno alla verifica della sussistenza o meno di una fattispecie elusiva.
      L'impatto che può avere una riqualificazione di uno share deal (circolazione di azioni) in un asset deal (circolazione di beni) operato attraverso il ricorso all'articolo 20 del testo unico di registro, è assai rilevante in termini economici.
      La giurisprudenza di merito che di recente si è occupata di casi analoghi a quello in esame si è divisa tra una corrente, di gran lunga maggioritaria, che nega la sussistenza di una fattispecie di elusione e una minoritaria che invece la ravvisa. I contenziosi ruotano sui confini applicativi dell'articolo 20 e sul potere del fisco di disconoscere gli effetti di quelli che spesso sembrano dei legittimi margini di scelta concessi dal legislatore. Ciò soprattutto laddove non si sia fatto ricorso a strutture di puro artificio, ma sia stata realizzata un'operazione ampiamente giustificabile sotto il profilo aziendale, civilistico e fiscale.
      Il rischio è infatti che l'utilizzo dei concetti di elusione ed abuso del diritto travolgano acriticamente le scelte imprenditoriali. Tra la libertà imprenditoriale e le contestazioni erariali vi sono infatti dei canoni normativi e di coerenza sistemica che sovente lasciano volutamente al contribuente l'opportunità di scegliere lo schema negoziale che preferisce.
      Le perplessità sull'utilizzo dell'articolo 20 a fini antielusivi lascia perplessi innanzi tutto per ragioni sistemiche, posto che l'articolo 176 del Tuir esclude dal sindacato di elusività ai fini delle imposte dirette proprio le operazioni di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni. Inoltre, per contestare l'elusione, non vi devono essere ragioni economiche per definizione. L'adozione di uno share deal comporta delle differenze contabili, legali e fiscali precise rispetto all'asset deal, differenze che per il contribuente costituiscono un valido motivo economico per scegliere tra diversi modi di strutturare l'operazione. Si pensi soprattutto al profilo delle responsabilità e in particolare all'articolo 14 del Dlgs 472/97, che prevede solamente in capo a chi acquista direttamente un'azienda l'obbligazione solidale per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta l'operazione e nei due precedenti.
      © RIPRODUZIONE RISERVATA
      18 ottobre 2011

      Fonte Banche Dati Sole 24 ore

      permettimi di ribattere con questo (anche se del 2010):

      Più atti per un solo scopo finale.
      Così il Registro combatte gli abusi

      E’ di 115 milioni di euro il recupero effettuato dall’ufficio. I giudici di Milano ne confermano la legittimità

      le CT lasciano il tempo che tovano....
      solo la cassazione (magari a SS UU) fa testo!
      http:// FiscoOggi.it | Sito web di fiscalità nazionale ed internazionale/normativa-e-prassi/articolo/piu-atti-un-solo-scopo-finale-cosi-il-registro-combatte-gli-abusi

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        e tutti co sta pex....ma l' imposta di registro? sti furbasti fanno 2 atti ma in realtà, la sostanza ne volevano uno solo..volevano cedere l'immobile...qual'è la norma che dobbia utilizzare per portarli sulla retta via sti furbacchioni? tenete presente che per le dirette l'operazione è ammessa (o meglio il legislatore se le scurdat di inserirla tra le operazioni infette....) quindi?...

        il legislatore NON si è scordato



        art. 37-bis Dpr 600/73


        comma 3
        Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell' ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:
        a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
        b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

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          Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio


          che differenza c'è tra evasione ed elusione?

          1) evade chi effettua operazioni atte a determinare un risparmio di imposta;

          2) elude colui che non emette scontrino;

          3) elude chi vende le partecipazioni di una newco anzichè l'immobile in esso contenuto.

          Ciao a tutti e COMPLIMENTI A TUTTI, non tanto per le risposte date ma per l'impegno (e la fantasia) che avete mostrato.
          Davvero bravi.
          Ho impiegato un pò di tempo per leggere tutte le pagine, ma non volevo trascurare il vostro lavoro.
          Purtroppo solo pocchissimi si sono avvicinati alla soluzione CON UNA MOTIVAZIONE abbastanza valida anche se non del tutto esatta.

          Ora mettetevi comodi perchè la cosa è lunga!!!

          La risposta è la n. 3

          Prima di arrivare alle spiegazioni, per togliere qualsiasi dubbio, vi spiego perchè la risp. 1 e 2 non vanno bene.

          Si chiedeva la differenza tra evasione ed elusione.

          Evade chi pone un comportamenteo CONTRA LEGEM!!! punto e basta. SE ESISTE UNA NORMA E TU LA VIOLI, STAI EVADENDO!!! pertanto al punto 1 dove esiste un LECITO RISPARMIO DI IMPOSTA, NON C'E' EVASIONE.

          Il lecito risparmio di imposta (per fare un esempio comune, l'utilizzo delle CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI CHE PREVEDONO AD ES. UNA RITENUTA DEL 5% SU ROYALTIES PAGATE ALL'ESTERO (IN QUELLO STATO DOVE ESISTE LA COVENZIONE) INVECE DEL 30% ORDINARIO) è associato ad un comportamento che POTREBBE ESSERE CORRETTO O AL MASSIMO ELUSIVO.
          Invece l'utilizzo improprio dei trattati internazionali per ottenere benefici che non spettano si chiama "Treaty Shopping", ma di questo ne parleremo più avanti.

          Al punto 2 troviamo una semplicissima (stupida) EVASIONE. Chi non emette lo scontrino viola l'art. 22 del dpr 633/72.

          E arriviamo all'elusione vera e propria. (in questo caso contrastata dall'art. 37 -bis dpr 600/73 che al 3° comma recita:

          [3] Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell' ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:
          a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
          b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
          .......


          Un metodo molto efficace per capire se ci troviamo di fronte ad un comportamento elusivo è valutare il comportamento del soggetto che realizza (di solito) tutta una serie di complesse attività per ottenere (quasi) unicamente un vantaggio fiscale (tassazione ridotta o nulla). Noi in sede di accertamento chiediamo le "valide ragioni economiche" dell'operazione e confrontiamo le "situazioni" prima e dopo le operazioni per valutare GLI EFFETTI (se di tipo realmente economico, es ristrutturazione aziendale, o se solo di tipo fiscale).

          Poniamo fisso il punto di partenza (una società A che ha un immobile e lo vuole vendere ad un'altra società B). La strada più breve a "naturale" è la CESSIONE DELL'IMMOBILE da A a B con emersione di plusvalenza patrimoniale TASSABILE!
          Che cosa può fare A per "far arrivare" l'immobile a B SENZA PAGARE IMPOSTE??

          Crea una NEWCO (NEW COMPANY- nuova società) vuota e VI CONFERISCE l'immobile avendo in cambio le PARTECIPAZIONE DELLA NEWCO (se l'immobile vale 100 io lo conferisco a 100 (a seguito di perizia), avrò partecipazioni attestanti il capitale della newco per un valore di 100) . Successivamente vi è una cessioni di partecipazioni ESTERO SU ESTERO tra società estera (di solito con sede in Lussemburgo) tra la controllante di A e la controllante di B per 250, (senza emersione di plus in italia). B entra in possesso (indiretto) dell'immobile (rivalutato e quindi anche con maggior ammortamenti).
          Alla fine l'immobile è stato si ceduto, ma in modo indiretto e non assogettato a tassazione.
          La PEX, in questo contesto, non rientra perchè tutte le operazioni su descritte si aprono e chiudono nell'arco di un giorno.

          uff...che sudata!!!

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            Originariamente inviato da kiarina.86 Visualizza il messaggio
            Sul caso evasione - elusione... appurato che la risposta giusta, sembra essere la 3... ci si chiedeva sulle motivazioni...

            Mi ricordavo di aver fatto un caso, ad un esame dell'università.... trovato!!!!

            Riporto pari pari il contenuto della slide... il caso non è propriamente uguale, ma penso che possa esser utile per capire l'elusione:

            "Elusione... un caso "di scuola"
            > Obiettivo perseguito: scorporo ramo immobiliare della società Alfa srl per cederlo a terzi
            > Iposti: scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare della società Alfa srl a favore di una beneficiaria neo costituita XXXsrl e successiva cessione a terzi delle quote rappresentative del capitale sociale di XXX srl. (L'operazione è elusiva, si veda ad esempio il Parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive n. 23 del 29/09/2004 oppure Risoluzione Ministeriale n. 327/E del 16/10/2012).
            > L'operazione prospettata è elusiva in quanto tende a "trasformare" beni di primo grado (immobili) in beni di secondo grado (partecipazioni) realizzando un sostanziale risparmio d'imposta (dovuto alla più tenue tassazione delle plusvalenze su partecipazioni rispetto alle stesse plusvalenze su immobili).
            >> L'operazione che l'amministrazione finanziaria andrebbe a suggerire è la cessione diretta del ramo immobiliare al socio terzo"

            Bravo...va bene anche questa spiegazione!

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              Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
              permettimi di ribattere con questo (anche se del 2010):

              Più atti per un solo scopo finale.
              Così il Registro combatte gli abusi

              E’ di 115 milioni di euro il recupero effettuato dall’ufficio. I giudici di Milano ne confermano la legittimità

              le CT lasciano il tempo che tovano....
              solo la cassazione (magari a SS UU) fa testo!
              http:// FiscoOggi.it | Sito web di fiscalità nazionale ed internazionale/normativa-e-prassi/articolo/piu-atti-un-solo-scopo-finale-cosi-il-registro-combatte-gli-abusi


              Più atti per un solo scopo finale. Così il Registro combatte gli abusi FiscoOggi.it

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                Originariamente inviato da ale_77 Visualizza il messaggio
                Grazie, Chris, per avermi messa in crisi ...ma ci provo a dirne una delle mie!!!
                La cessione di partecipazioni sociali iscritte nell'attivo immobilizzato (cc.dd. partecipazioni strategiche) genera plusvalenze che sono imponibili, ma solo nel caso in cui le partecipazioni non fruiscono della PEX (partecipation exemption).
                Se invece fruiscono della PEX, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione delle stesse SONO ESENTI da tassazione (totalmente per i soggetti Ires, parzialmente per gli impreditori individuali o le società commerciali di persone).
                Il soggetto interessato potrebbe, dunque, trovar convenienza optando per questo disegno.
                Però, ti prego, non mi rimettere in crisi!!!...sto facendo dir. comm.le!!!

                non ti volevo mettere in crisi, apprezzo molto il tuo impegno...e non ti preoccupare se non sei precisa... si migliora solo con il tempo..

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                  Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                  Ciao a tutti e COMPLIMENTI A TUTTI, non tanto per le risposte date ma per l'impegno (e la fantasia) che avete mostrato.
                  Davvero bravi.
                  ....
                  uff...che sudata!!!
                  io ero ferma a riflettere sui commi al 37- bis commi 1 e 3 punto c
                  e non capivo come si realizzasse concretamente l' elusione, visto che affinchè si abbia elusione, come affermato dal legislatore l' operazione posta in essere non deve semplicemente realizzare un risparmio fiscale, ma deve essere priva di valide ragioni economiche.

                  e se non mi facevi un esempio tu...
                  io stavo mandando al tappeto gli ultimi due neuroni che non hanno ancora dato forfait....

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                    Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                    Bravo...va bene anche questa spiegazione!
                    i'm a girl =D Certo che però la mia memori fa acqua... mi ricordavo la cosa, ma un conto è come l'ho spiegata nel primo post di oggi pomeriggio verso le 17.30 e un conto come l'ho riportata ricopiando la slide che avevo studiato =D eheheheh proprio vero, che un conto è capire, e un conto è far capire =D

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                      Originariamente inviato da giovanni.fas Visualizza il messaggio
                      soprattutto dopo aver constatato la preparazione di christian, rol e altri. depresso io.

                      ma dai.....
                      lascia stare la depressione....e buttiamoci con entusiasmo nel TUIR

                      I migliori rimedi contro la depressione sono le buone azioni e dei bagni caldi.
                      Dodie Smith (scrittice inglese)



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                      Sto operando...
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