annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da gocciola Visualizza il messaggio
    azzardo!
    perchè la cessione delle partecipazioni può godere del regime PEX (esente al 95%, imponibile al 5%) (per cui si genererà una variazione PERMANENTE in diminuzione e NON temporanea in diminuzione (che darebbe luogo a imposte differite...) . ci sono delle condizioni per godere del regime pex: 1) partecipazione deve essere iscritta nel 1°bilancio come immobilizzazione finanziaria 2)società in cui si detiene partecipaz deve esercitare un'attività commerciale almeno dal 3°periodo anteriore all'es. in cui si verifica la plus. 3)partecipata deve trovarsi in white list 4)partecipazione deve essere detenuta per almeno 1 anno!
    PERO' può accadere che una newco può essere oggetto di conferimento d'azienda che è un'operazione fiscalmente neutrale per cui per godere del regime pex si deve pagare un'imposta sostitutiva(...) quindi comunque si ottiene un risparmio d'imposta rispetto al caso in cui si cede l'immobile in esso
    MA perchè siete partiti a razzo sull'IRES?
    io mi concentrerei più sull'imposta di registro...
    Per quanto riguarda la domanda sulla locazione di 9 anni: fosse durata un giorno in più la risposta esatta sarebbe stata "atto pubblico", non fosse altro per una questione di trascrizione...

    Commenta


      Originariamente inviato da gocciola Visualizza il messaggio
      pensiero presente nell'80% delle giornate...che periodaccio si è messo il concorso (tante cose da studiare e mi sento sempre in alto mare!!), l'ultimo anno di specialistica (esami e corsi)... ma poi vi leggo e mi date la carica per rigare dritto!!! ho appuntato l'aforisma di Paulo Coelho...
      e qual'è??
      cmq mi fa piacere sapere che non sono la sola!sù sù diamoci coraggio!anche tu giovanni.fas, vedrai che per il concorso avrai raggiunto gli altri!

      Commenta


        Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
        e qual'è??
        cmq mi fa piacere sapere che non sono la sola!sù sù diamoci coraggio!anche tu giovanni.fas, vedrai che per il concorso avrai raggiunto gli altri!
        ragazzi fatevi coraggio...studiate, studiate e studiate!!!!

        Commenta


          fresca fresca....stesso sgamuscio con la cessione d'azienda. sta volta si perde.....e come u voless motivà io n'avvis!
          Cessioni d'azienda, Fisco sconfessato

          La società costituita ad hoc per realizzare l'operazione di conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni riqualificata dal fisco come cessione diretta d'azienda non può essere destinataria di alcun accertamento per condotte elusive posto che quest'ultimo può riguardare solamente i pretesi cedente e cessionario dell'azienda. Questo è il principio di diritto affermato in materia di imposta di registro dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 202 del 20 settembre 2011 della sezione XLIII.
          I giudici si sono occupati di uno dei frequentissimi casi in cui l'amministrazione finanziaria contesta, utilizzando in chiave antielusiva l'articolo 20 del testo unico di registro, le operazioni di conferimento di azienda (nel caso di specie un centro commerciale) in una società con successiva cessione a terzi delle partecipazioni di quest'ultima, operazioni che, singolarmente considerate, scontano l'imposta di registro in misura fissa. Il fisco in questi casi ritiene infatti che la fattispecie vada riqualificata come una cessione diretta d'azienda da assoggettare a imposta proporzionale.
          La Commissione ha ritenuto che la società veicolo di nuova costituzione, a prescindere da ogni valutazione sull'elusività dell'operazione, non possa essere parte del contenzioso in quanto l'obbligazione solidale di pagare l'imposta di registro riguarda esclusivamente i pretesi cedente e acquirente l'azienda.
          L'affermata carenza di legittimazione passiva del veicolo societario è tuttavia solo uno degli aspetti che vengono alla luce nei casi in cui il fisco contesti tali operazioni. Le altre questioni che si pongono ruotano intorno alla verifica della sussistenza o meno di una fattispecie elusiva.
          L'impatto che può avere una riqualificazione di uno share deal (circolazione di azioni) in un asset deal (circolazione di beni) operato attraverso il ricorso all'articolo 20 del testo unico di registro, è assai rilevante in termini economici.
          La giurisprudenza di merito che di recente si è occupata di casi analoghi a quello in esame si è divisa tra una corrente, di gran lunga maggioritaria, che nega la sussistenza di una fattispecie di elusione e una minoritaria che invece la ravvisa. I contenziosi ruotano sui confini applicativi dell'articolo 20 e sul potere del fisco di disconoscere gli effetti di quelli che spesso sembrano dei legittimi margini di scelta concessi dal legislatore. Ciò soprattutto laddove non si sia fatto ricorso a strutture di puro artificio, ma sia stata realizzata un'operazione ampiamente giustificabile sotto il profilo aziendale, civilistico e fiscale.
          Il rischio è infatti che l'utilizzo dei concetti di elusione ed abuso del diritto travolgano acriticamente le scelte imprenditoriali. Tra la libertà imprenditoriale e le contestazioni erariali vi sono infatti dei canoni normativi e di coerenza sistemica che sovente lasciano volutamente al contribuente l'opportunità di scegliere lo schema negoziale che preferisce.
          Le perplessità sull'utilizzo dell'articolo 20 a fini antielusivi lascia perplessi innanzi tutto per ragioni sistemiche, posto che l'articolo 176 del Tuir esclude dal sindacato di elusività ai fini delle imposte dirette proprio le operazioni di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni. Inoltre, per contestare l'elusione, non vi devono essere ragioni economiche per definizione. L'adozione di uno share deal comporta delle differenze contabili, legali e fiscali precise rispetto all'asset deal, differenze che per il contribuente costituiscono un valido motivo economico per scegliere tra diversi modi di strutturare l'operazione. Si pensi soprattutto al profilo delle responsabilità e in particolare all'articolo 14 del Dlgs 472/97, che prevede solamente in capo a chi acquista direttamente un'azienda l'obbligazione solidale per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta l'operazione e nei due precedenti.
          © RIPRODUZIONE RISERVATA
          18 ottobre 2011

          Fonte Banche Dati Sole 24 ore

          Commenta


            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            e tutti co sta pex....ma l' imposta di registro? sti furbasti fanno 2 atti ma in realtà, la sostanza ne volevano uno solo..volevano cedere l'immobile...qual'è la norma che dobbia utilizzare per portarli sulla retta via sti furbacchioni? tenete presente che per le dirette l'operazione è ammessa (o meglio il legislatore se le scurdat di inserirla tra le operazioni infette....) quindi?...
            quindi i "furbacchioni" stanno celando una cessione d'azienda...mmm....così facendo cedono indirettamente l'azienda usufruendo della PEX (qualora ci siano i requisiti) e ottenendo vantaggi in termini di imposizione indiretta trasformando le imposte d'atto da proporzionali a fisse...

            Commenta


              Originariamente inviato da memento28 Visualizza il messaggio
              quindi i "furbacchioni" stanno celando una cessione d'azienda...mmm....così facendo cedono indirettamente l'azienda usufruendo della PEX (qualora ci siano i requisiti) e ottenendo vantaggi in termini di imposizione indiretta trasformando le imposte d'atto da proporzionali a fisse...
              Questo esempio l'ho trattato pari pari al corso di tecnica professionale progredito... Ora sono in ufficio e sinceramente non mi ricordo da cosa era dovuto il risparmio di imposta... Mi pare anche a me sull'imposta di registro...

              Però, ora mi lego e scusatemi, ma celano il trasferimento dell'immobile, non la cessione d'azienda? Sbaglio???

              Commenta


                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                fresca fresca....stesso sgamuscio con la cessione d'azienda. sta volta si perde.....e come u voless motivà io n'avvis!
                Cessioni d'azienda, Fisco sconfessato

                La società costituita ad hoc per realizzare l'operazione di conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni riqualificata dal fisco come cessione diretta d'azienda non può essere destinataria di alcun accertamento per condotte elusive posto che quest'ultimo può riguardare solamente i pretesi cedente e cessionario dell'azienda. Questo è il principio di diritto affermato in materia di imposta di registro dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 202 del 20 settembre 2011 della sezione XLIII.
                I giudici si sono occupati di uno dei frequentissimi casi in cui l'amministrazione finanziaria contesta, utilizzando in chiave antielusiva l'articolo 20 del testo unico di registro, le operazioni di conferimento di azienda (nel caso di specie un centro commerciale) in una società con successiva cessione a terzi delle partecipazioni di quest'ultima, operazioni che, singolarmente considerate, scontano l'imposta di registro in misura fissa. Il fisco in questi casi ritiene infatti che la fattispecie vada riqualificata come una cessione diretta d'azienda da assoggettare a imposta proporzionale.
                La Commissione ha ritenuto che la società veicolo di nuova costituzione, a prescindere da ogni valutazione sull'elusività dell'operazione, non possa essere parte del contenzioso in quanto l'obbligazione solidale di pagare l'imposta di registro riguarda esclusivamente i pretesi cedente e acquirente l'azienda.
                L'affermata carenza di legittimazione passiva del veicolo societario è tuttavia solo uno degli aspetti che vengono alla luce nei casi in cui il fisco contesti tali operazioni. Le altre questioni che si pongono ruotano intorno alla verifica della sussistenza o meno di una fattispecie elusiva.
                L'impatto che può avere una riqualificazione di uno share deal (circolazione di azioni) in un asset deal (circolazione di beni) operato attraverso il ricorso all'articolo 20 del testo unico di registro, è assai rilevante in termini economici.
                La giurisprudenza di merito che di recente si è occupata di casi analoghi a quello in esame si è divisa tra una corrente, di gran lunga maggioritaria, che nega la sussistenza di una fattispecie di elusione e una minoritaria che invece la ravvisa. I contenziosi ruotano sui confini applicativi dell'articolo 20 e sul potere del fisco di disconoscere gli effetti di quelli che spesso sembrano dei legittimi margini di scelta concessi dal legislatore. Ciò soprattutto laddove non si sia fatto ricorso a strutture di puro artificio, ma sia stata realizzata un'operazione ampiamente giustificabile sotto il profilo aziendale, civilistico e fiscale.
                Il rischio è infatti che l'utilizzo dei concetti di elusione ed abuso del diritto travolgano acriticamente le scelte imprenditoriali. Tra la libertà imprenditoriale e le contestazioni erariali vi sono infatti dei canoni normativi e di coerenza sistemica che sovente lasciano volutamente al contribuente l'opportunità di scegliere lo schema negoziale che preferisce.
                Le perplessità sull'utilizzo dell'articolo 20 a fini antielusivi lascia perplessi innanzi tutto per ragioni sistemiche, posto che l'articolo 176 del Tuir esclude dal sindacato di elusività ai fini delle imposte dirette proprio le operazioni di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni. Inoltre, per contestare l'elusione, non vi devono essere ragioni economiche per definizione. L'adozione di uno share deal comporta delle differenze contabili, legali e fiscali precise rispetto all'asset deal, differenze che per il contribuente costituiscono un valido motivo economico per scegliere tra diversi modi di strutturare l'operazione. Si pensi soprattutto al profilo delle responsabilità e in particolare all'articolo 14 del Dlgs 472/97, che prevede solamente in capo a chi acquista direttamente un'azienda l'obbligazione solidale per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta l'operazione e nei due precedenti.
                © RIPRODUZIONE RISERVATA
                18 ottobre 2011

                Fonte Banche Dati Sole 24 ore
                Possiamo fare un discorso a parte sulle plusvalenze derivante dalla cessione d'azienda con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente è imponibile ai fini del reddito d'impresa. Non è rilevante che anche la rendita sia tassata secondo le regole dei redditi assimilati al lavoro dipendente. È il parere dell'ordinanza n. 23874/10 della Cassazione, in virtù del quale plusvalenza e rendita vitalizia assumono entrambe rilevanza fiscale in quanto hanno diversi e autonomi presupposti impositivi.
                La disciplina delle rendite vitalizie è dettata dall'articolo 50, comma 1, lettera h), del Tuir, in base al quale le stesse sono trattate alla stregua dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Discusso è, invece, se la cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia possa determinare l'insorgenza di plusvalenze imponibili ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Tuir. A riguardo, sono possibili tre soluzioni.1) La plusvalenza conseguente la cessione d'azienda non è tassabile poiché la controprestazione dell'acquirente è costituita da una rendita vitalizia; sarebbe, perciò, tassabile esclusivamente la rendita vitalizia, che costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nei vari anni di percezione della stessa 2) La plusvalenza è tassabile sulla base del valore attuale della rendita stessa. In tal caso, per evitare un fenomeno di doppia imposizione, sarebbe tassabile la sola plusvalenza, essendo fiscalmente irrilevante il successivo incasso della rendita che, in buona sostanza, assumerebbe natura di componente meramente finanziaria: si tratterebbe, in pratica, dell'incasso postergato del prezzo pattuito. 3)La plusvalenza e la rendita vitalizia hanno entrambe rilevanza tributaria in quanto hanno diversi e autonomi presupposti impositivi: la prima ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la seconda agli effetti della formazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

                Commenta


                  Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                  nell'ultimo concorso toglievano 1,5 punti per le risp errate, ma ne davano 10 per quelle giuste e 0 per quelle non date..., meglio provare a rispondere
                  addirittura 10, credevo come la maggior parte dei concorsi che avevo fatto: 1 punto x le esatte, -0,25 o -0,5 per le errate.

                  Commenta


                    Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                    colgo l'occasione per estrarre una domanda a risposta "aperta", dai post dei 2 bravi studiosi (beati voi che avete il tempo di farlo con calma e bene) ma invito gli stessi ad aspettare che siano gli altri a rispondere (sono sicuro che vuoi conoscete la risposta)

                    che differenza c'è tra evasione ed elusione?

                    1) evade chi effettua operazioni atte a determinare un risparmio di imposta;

                    2) elude colui che non emette scontrino;

                    3) elude chi vende le partecipazioni di una newco anzichè l'immobile in esso contenuto.
                    la 3: nella prima c'è elusione, nella seconcda siamo davanti a vera e propria evasione.

                    Commenta


                      Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio


                      ps: ma tu faresti davvero il concorso anche in caso di vincita? certo un posto "fisso" vale una fortuna....ma oggi ci sono 25.000.000 di € in ballo!!

                      Io, lavorando, mi sono rimessa sui libri, riprendendo l' università rimossa da un bel po', dando gli ultimi 5 esami che mi mancavano e la tesi, (in un anno e mezzo) solo per far questo concorso.
                      E chi mi chiede cosa desideri, ha una sola risposta: lavorare in AE.
                      I soldi servono per vivere serenamente ma non danno dignità, cultura, grazia, educazione, rispetto per gli altri.

                      A

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X