Originariamente inviato da chiaralauri
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"Le concessioni con cui la PA conferisce ex novo posizioni giuridiche al destinatario,si distinguono fondamentalmente in:
a)potestative e modificative
b)traslative e potestative
c)traslative e costitutive"
Penso che non ci siano dubbi che la risposta giusta sia la C.
Nella domanda è gia insita la definizione di concessione(atti della PA con cui vengono conferiti a privati o terzi diritti, facoltà o poteri non preesistenti con il conseguente ampliamento della loro sfera giuridica) e dappertutto si trova la loro distinzione in Concessioni traslative (di poteri o facoltà su beni pubblici che trasferiscono al privato speciali diritti su un determinato bene sottratto alla disponibilità privata es. concessioni di acqua o concessione mineraria).
Concessioni costitutive sono quelle costitutive di diritti soggettivi es. il decreto di cambiamento di nomi e cognomi; costitutive di diritti all’esercizio di professioni in cui sia limitato il numero degli esercenti es. apertura di farmacie.
Cmq il termine potestativo fa per lo piu riferimento a diritti o condizioni non concessioni
Sulla seconda domanda di contabilità non mi pronuncio perchè sono ancora in alto mare
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