aleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.......................... .................................................. ..............................
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggioPer Christianfunzionario AE:ho trovato la domanda del rimborso, ma la risposta non è B?
In materia di IVA chi sono competenti all’erogazione dei rimborsi?
a) I centri di servizio
b) gli agenti della riscossione, che provvedono tramite conto fiscale, fino al limite massimo di 516.456 euro
c) gli uffici locali dell’agenzia delle entrate
Anche io voto per la B.... a tal proposito vi posto quanto ho trovato in merito...
Rimborsi IVA: art. 38-bis
L'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, oggetto del presente articolo, fissa le regole generali che stanno alla base dell'esecuzione dei rimborsi in materia di IVA.
È noto, infatti, che se dalla liquidazione dell'imposta annuale risulta un saldo di IVA a credito del periodo, al contribuente è consentito:
- portare tale "eccedenza d'imposta detraibile" (credito IVA) in detrazione nelle liquidazioni periodiche del periodo successivo (c.d. compensazione interna) o in compensazione con altri tributi, contributi e premi nel Modello F24 (c.d. compensazione esterna);
- oppure, alternativamente, chiedere tale credito IVA parzialmente o totalmente a rimborso sempreché ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 30, D.P.R. 633/1972.
Rimborsi IVA annuali
Per ottenere il rimborso del credito IVA annuale deve essere presentata apposita dichiarazione (modello VR), in due esemplari entrambi sottoscritti in originale, esclusivamente su supporto cartaceo, direttamente allo sportello del Concessionario della riscossione competente. Il modello va presentato a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata.
Si tenga presente che ai sensi dell'art. 38-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972, il modello VR vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati; conseguentemente, sono considerati validi i modelli VR presentati entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA autonoma ovvero di quella unificata.
Rimborso IVA infrannuale
A prescindere dalla periodicità di liquidazione dell'IVA (mensile o trimestrale), i contribuenti che rispettano le condizioni di cui all'art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972, possono ottenere il rimborso e/o l'utilizzo in compensazione (tramite Modello F24) anche del credito IVA maturato in corso d'anno, relativamente al primo, al secondo ed al terzo trimestre solare1. Il rimborso dell'IVA infrannuale deve essere effettuato sull'apposito modello ministeriale approvato con Provvedimento 08/09/2004 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Le situazioni in cui il contribuente può essere ammesso al rimborso dell'IVA trimestrale sono in numero minore rispetto a quelle per le quali può beneficiare del rimborso annuale; in effetti, l'art. 38-bis, co. 2, D.P.R. 633/1972, richiama soltanto le condizioni di cui all'art. 30, co. 3, lett. a), b) e c) con alcune limitazioni rispetto all'ipotesi di rimborso annuale. Si ricorda che il credito trimestrale che si può compensare o rimborsare è solo quello sorto nel trimestre; di conseguenza, è escluso quello che si riporta dall'anno o dal trimestre precedente.
Si tenga presente, inoltre, che:
- l'eventuale eccedenza che risulta dal quarto trimestre dell'anno non rientra nella disciplina dei rimborsi infrannuali, in quanto confluisce nell'ambito della dichiarazione annuale IVA;
- l'importo richiesto a rimborso o in compensazione non deve essere riportato nelle successive liquidazioni periodiche e va computato in sede di dichiarazione annuale;
- è richiesto, salvo casi di esonero, il rilascio di un apposita garanzia;
- se il credito è richiesto in compensazione la garanzia non è dovuta;
- l'ammontare del credito IVA infrannuale richiesto in compensazione (esterna) rileva ai fini del calcolo del limite annuo di Euro 516.456,90 previsto per le compensazioni ed i rimborsi in conto fiscale. Mentre, la richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale non soggiace al predetto limite in quanto il rimborso viene disposto direttamente dall'Ufficio e non dal Concessionario della riscossione. In altri termini, nel caso di rimborso infrannuale la procedura è soltanto quella ordinaria, per cui alla liquidazione del tributo non provvede il Concessionario della riscossione, ma soltanto l'ufficio competente.
L'istanza per il rimborso, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se ricorrono le condizioni per l'esonero della garanzia, o la dichiarazione di utilizzo in compensazione del credito trimestrale, va presentata all'Agenzia delle Entrate competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (può anche essere spedita per raccomandata ed in tal caso si considera presentata il giorno di consegna all'ufficio postale).
Se il giorno cade di sabato deve intendersi prorogato al lunedì successivo (Circolare 25/01/2002, n. 6). Il credito trimestrale è utilizzabile in compensazione fin dal primo giorno successivo a ciascun trimestre di riferimento mediante presentazione del Modello F24 con l'indicazione dei seguenti codici: 6036 per l'IVA relativa al primo trimestre, 6037 per quella di cui al secondo trimestre, infine, codice 6038 per il credito IVA relativo al terzo trimestre dell'anno.
Richiesta di rimborso: gestione del plafond di Euro 516.456,90
La possibilità di effettuare compensazioni orizzontali con altri tributi, contributi o premi e soprattutto la possibilità di avvalersi subito della compensazione ha sostanzialmente ridotto la convenienza a richiedere a rimborso il credito IVA annuale o trimestrale.
Tuttavia, in taluni casi può, comunque, essere opportuno richiedere in parte a rimborso e in parte in compensazione il credito IVA, annuale o infrannuale.
Questo vuol dire che l'impresa deve saper gestire nel modo più conveniente il credito IVA tra le diverse alternative che gli si presentano tenendo, peraltro, in considerazione l'operatività del limite di Euro 516.456,90 previsto per i rimborsi e per le compensazioni.
Al riguardo, come già detto, per il credito IVA infrannuale soltanto la richiesta in compensazione (orizzontale) soggiace al predetto limite in quanto la richiesta di rimborso, invece, passa, esclusivamente, per la procedura ordinaria che prevede la liquidazione dell'importo da parte dell'Ufficio.
Per quanto riguarda le richieste di rimborso del credito IVA annuale, invece, il limite di Euro 516.456,90 vale per le liquidazioni disposte dal Concessionario e non per quelle disposte dal'Ufficio.
In effetti, in questa ipotesi fermo restando che le tutte richieste di rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale devono essere presentate al Concessionario della riscossione tramite modello VR, è opportuno precisare che esistono due diverse procedure, a seconda del soggetto che interviene nella liquidazione del tributo, che influenzano la gestione del plafond di euro 516.456,90. In effetti, anche se l'erogazione del rimborso avviene sempre ad opera del Concessionario della riscossione per il tramite del conto fiscale ciò che rileva è la liquidazione del rimborso che in un caso può essere effettuata direttamente dal Concessionario della riscossione (procedura semplificata) nell'altro, invece, dall'Ufficio competente, il quale, dopo la liquidazione, provvede ad inviare una disposizione di pagamento al Concessionario, a favore del contribuente.
La procedura semplificata di rimborso interessa quasi tutti i contribuenti ad eccezione di coloro che hanno cessato l'attività e di coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali per i quali la liquidazione dei rimborsi è di competenza esclusiva degli Uffici locali delle Agenzia delle Entrate. Più precisamente, compete al contribuente in sede di richiesta di rimborso attraverso il Modello VR scegliere tra la liquidazione diretta da parte del Concessionario (procedura semplificata) e quella meno rapida (c.d. procedura ordinaria) la quale prevede che il rimborso venga disposto dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La scelta dipende dalla gestione del plafond di Euro 516.456,90 in quanto il rimborso disposto dal Concessionario riduce la possibilità di effettuare le compensazioni orizzontali. In effetti, l'impresa deve tener conto che al raggiungimento del predetto limite concorrono tutte le compensazioni orizzontali e tutti i rimborsi disposti dal concessionario nell'anno solare in cui viene richiesto il rimborso.
Commenta
-
Originariamente inviato da colbert85 Visualizza il messaggioaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.......................... .................................................. ..............................
Non sparire, però..........
Commenta
-
Ai super esperti Christian Funzionario, Ale77, Fabiola...
Secondo voi è meglio prepararsi sui moduli Maggioli o Simone?
Ho letto che per alcune materie si consiglia di studiare anche sui manuali universitari... per quali materie?
Che voi sappiate ci sono corsi di preparazione in giro per l'Italia (centro-nord) con un rapporto qualità-prezzo abbordabile?
Grazie in anticipo e in bocca al lupo a tutti.
Leo
Commenta
-
Ospite
Originariamente inviato da rosa87 Visualizza il messaggioBuonasera a tutti! Vi seguo da molto tempo e tutte le vostre discussioni mi sono risultate molto utili.
Volevo sapere se tra voi c'è qualcuno di Caserta (o provincia) e per quale regione concorre.
Io con grande coraggio proverò nel Lazio.
Grazie a tutti
Commenta
-
[QUOTE=zazze81;599183]Anche io voto per la B.... a tal proposito vi posto quanto ho trovato in merito...
Rimborsi IVA: art. 38-bis
L'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, oggetto del presente articolo...OMISSIS.....
Caro zazze81, a mio modesto parere.....si deve leggere bene la domanda....
In materia di IVA chi sono competenti all’erogazione dei rimborsi?
forse la risposta B andava bene se la domanda fosse stata: In materia di IVA chi sono competenti all’erogazione dei rimborsi fino a Euro 516.456,90?
però, non essendo specificato NESSUN LIMITE, va da se che se una società dovesse chiedere un rimborso ad es. di 600.000 euro la richiesta va presentata all'ufficio territoriale competente (che, dopo l'ultima ristutturazione della AE, fa parte della Direzione Provinciale ma con specifiche attività di sportello e controllo, NONCHE' RIMBORSI)....
Vi riporto la risoluzione n. 103/E del 6 settembre 2006, con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in materia di cessioni di crediti Iva chiesti a rimborso in dichiarazione annuale, ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. (che comunque statuisce che: "...la richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale non soggiace al predetto limite in quanto il rimborso viene disposto direttamente dall'Ufficio e non dal Concessionario della riscossione. In altri termini, nel caso di rimborso infrannuale la procedura è soltanto quella ordinaria, per cui alla liquidazione del tributo non provvede il Concessionario della riscossione, ma soltanto l'ufficio competente".)
Ris. 103: "La questione trae origine dalla procedura di rimborso annuale delle eccedenze di credito Iva attualmente vigente e dalla circostanza che non sempre le somme sono erogate tempestivamente, in un unico momento, ma, talvolta, può trascorrere diverso tempo tra il rimborso di una quota di credito e la restante differenza.
Com’è noto, infatti, la procedura con cui, a oggi, è possibile ottenere il rimborso dei crediti Iva (articolo 38-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633) prevede che il contribuente, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 30 del Dpr n. 633 del 1972(1), faccia richiesta di rimborso presentando il modello VR(2), direttamente al concessionario della riscossione competente, dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui è maturato il credito e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva. In realtà, il concessionario della riscossione esegue rimborsi fino alla soglia massima di euro 516.456,90 (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), mentre l’erogazione degli importi eccedenti è effettuata direttamente agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale del richiedente, fatta eccezione per alcuni casi in cui l’ufficio(3) eroga l’intero importo.
Pertanto, le somme di competenza del concessionario sono gestite direttamente da quest’ultimo che, una volta richieste le garanzie fideiussorie previste dalla legge ed eseguiti i controlli di rito - e dopo aver interessato, comunque, l’ufficio competente mediante l’invio di copia della richiesta - salvo diversa indicazione comunicata dall’ufficio medesimo, può eseguire il rimborso, decorsi sessanta giorni dalla richiesta, degli importi dovuti, fino a 516.456,90 euro (articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 567). Ne consegue che, limitatamente a tali somme, salvo il caso in cui il concessionario non abbia fondi disponibili, il rimborso viene erogato con una certa celerità.
Diversamente, il rimborso delle somme superiori al limite sopra indicato deve essere disposto direttamente dagli uffici e non sempre l’erogazione avviene in tempi brevi.
Si è posto quindi il problema di chiarire se sia possibile cedere la parte di credito eccedente il limite di 516.456,90 euro, nonché se sia possibile cederlo in misura frazionata. In tal modo, il contribuente avrebbe la possibilità di incassare in tempi ridotti la quota di rimborso erogata direttamente dal concessionario e, nel contempo, sostenendo il costo della cessione a terzi, di monetizzare velocemente anche la restante quota di rimborso.
Con la risoluzione n. 103/E del 2006, l’Agenzia delle entrate ammette la cessione parziale della quota di credito Iva chiesto a rimborso ed erogato direttamente dall’ufficio competente, muovendo dalla considerazione che trattasi di somme tra loro distinte. In particolare, le differenze evidenziate, che permettono di trattare i due importi separatamente, concernono sia le procedure seguite per liquidare il rimborso sia i soggetti preposti all’erogazione.
L’Amministrazione puntualizza, infatti, come i due importi, anche se chiesti congiuntamente con la medesima dichiarazione, già nel modello sono indicati separatamente(4); differente è anche l’iter procedurale a cui le somme sono assoggettate e diversi sono, infine, i soggetti responsabili dell’erogazione (concessionario della riscossione territorialmente competente e ufficio locale in ragione del domicilio fiscale).
Pertanto, in considerazione delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, un soggetto che vanta un credito Iva chiesto a rimborso, superiore al limite più volte richiamato, potrà optare per la cessione globale di tutto il credito a un solo cessionario ovvero per la cessione parziale della somma eccedente il limite medesimo. In tal modo, viene fornito ai contribuenti un ulteriore strumento per anticipare la liquidità del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Giova al riguardo ricordare che i contribuenti possono usufruire di altri mezzi per monetizzare i propri crediti chiesti a rimborso; è possibile, ad esempio, ottenere dagli istituti di credito, che hanno sottoscritto con l'Agenzia specifiche convenzioni, l’anticipazione del 90 per cento del valore del credito medesimo(5), per il quale, previamente, si è ottenuto il rilascio, da parte degli uffici, dell'attestazione di cui all'articolo 10 (“Attestazione dei crediti tributari”) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, non ammette che la quota eccedente il limite di 516.456,90 euro possa essere a sua volta ceduta in modo frazionato. Si è voluto, in tal modo, salvaguardare l’originario rapporto obbligatorio di diritto pubblico esistente tra Amministrazione e cedente del credito, anche al fine di non permettere che l’eccessivo frazionamento del credito tra più cessionari potesse in qualche modo ledere il principio della solidarietà verso l’Erario tra cedente e cessionario in caso di indebita esecuzione del rimborso, dettato dall’articolo 5, comma 4-ter, del Dl 14 marzo 1988, n. 70(6).
In altre parole, con l’interpretazione fornita non si è voluto permettere un frazionamento illimitato dei crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione, che altrimenti potrebbe ledere il potere di controllo e l’eventuale attività di recupero di indebiti rimborsi. Pertanto, la cessione parziale viene ammessa solo per quelle quote di credito che, per le circostanze sopra individuate, sono autonomamente gestiti e quindi tra loro frazionabili.
Ovviamente, affinché la cessione abbia effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, la stessa dovrà risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, da cui dovrà emergere l’esatta individuazione delle parti e dell’importo a credito ceduto, e dovrà essere notificata formalmente all'ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente, ai sensi dell'articolo 69 della legge sulla contabilità di Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), che disciplina in generale le cessioni di crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.
NOTE
1. omissis...
2. omissis....
3. Il rimborso è erogato sempre dall'ufficio in caso di cessazione di attività o di procedure concorsuali
4. omissis
5. omissis...
6. omissis...
Inoltre sul sito di equitalia si legge: "Rimborsi in conto fiscale
Il rimborso può avvenire su richiesta del titolare del conto fiscale o su disposizione d’ufficio. Nel caso di rimborso a titolari di conto fiscale, il rimborso viene effettuato direttamente dall'Agente della riscossione (Adr). Nel caso, invece, di rimborso su disposizione d'ufficio se, per esempio, si tratta di rimborsi Iva infrannuali l'Agenzia delle entrate effettua la liquidazione, mentre l'Adr provvede all'erogazione. Nel caso di conti fiscali chiusi o di contribuenti soggetti a procedure concorsuali, l’erogazione dei rimborsi viene eseguita direttamente dall'Amministrazione finanziaria.
L’erogazione del rimborso Iva può essere effettuata dall’Adr:
- a seguito di richiesta effettuata dal titolare di conto fiscale tramite il modello VR o G, ma solo fino a concorrenza del limite annuale di 516.456,90 euro;
- a seguito di disposizione da parte degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate e senza limiti di importo.
Concludendo, probabilmente la domanda trae in inganno e si potrebbe considerare la risposta B quella giusta, ma non specificando IL LIMITE DEL RIMBORSO (o particolari condizioni), credo la risposta esatta sia la C.
ps: certo che se per ogni domanda c'è da fare tutto sto popò di lavoro......
bhe' sono le 01.13, per oggi basta cosi!!!
BUONANOTTEEEEEE!!!!
Commenta
-
Originariamente inviato da fabiola Visualizza il messaggioTi ringrazio, lo spero anch'io! Se l'hai fatto anche nel 2008 il "responsabile d'aula", io c'ero!!! Comunque, peccato....mi saresti stato d'aiuto Scherzi a parte, se tutto va bene troveremo il modo di conoscerci
PS: x fare carriera....bisogna superare l'orale!!!
PS: x fare carriera....bisogna superare l'orale!!!
ah ah ah... bella questa.... credo che una volta arrivata all'orale (che ti auguro di cuore)...ti troverai di fronte un paio di dirigenti niente male.... se riesci a "superarli" (circa 1.80 ciascuno)...allora potrai far parte della nostra grande famiglia
ps: nel 2008 ero alla Bicocca, blocco U6, ma non ricordo l'aula....
Commenta
Commenta