@colbert
non per essere petulante ma:
C se è giusta non è completa infatti
l’art. 13 della I parte della tariffa del D.P.R. n. 642/72 stabilisce che le fatture, gli estratti di conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento o di addebitamento di somme, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, le ricevute o quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto, quando si riferiscono ad operazioni non assoggettate ad IVA (non imponibili, esenti e non soggette) e se la somma supera € 77,47, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine. Le fatture relative ad operazioni assoggettate ad IVA sono invece esenti da bollo. La stessa esenzione si applica a tutti i documenti relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, purché tale indicazione sia riportata nei suddetti documenti;
diciamo che la domanda non era chiara
@ sonia.antonini
Lombardia
non per essere petulante ma:
C se è giusta non è completa infatti
l’art. 13 della I parte della tariffa del D.P.R. n. 642/72 stabilisce che le fatture, gli estratti di conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento o di addebitamento di somme, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, le ricevute o quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto, quando si riferiscono ad operazioni non assoggettate ad IVA (non imponibili, esenti e non soggette) e se la somma supera € 77,47, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine. Le fatture relative ad operazioni assoggettate ad IVA sono invece esenti da bollo. La stessa esenzione si applica a tutti i documenti relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, purché tale indicazione sia riportata nei suddetti documenti;
diciamo che la domanda non era chiara
@ sonia.antonini
Lombardia
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