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    [QUOTE=paola66;329203]
    Originariamente inviato da Stefyc Visualizza il messaggio



    Ah Ah Ah....questa è carina .... altro che memento fiscale...io mi sento come...memento ...che devi morire...hai presente il film di Troisi nella scena il cui gli dicono...ricordati che devi morire !!!...

    Mah... andremo avanti ... ora per esempio c'è da chiarire la questione dell'interpello ...è nella discussione aperta da raggio di sole è c'è un Intervento di Pepito che non mi convice... se vuoi vieni lì così mi aiuti...tu in cose sei laureata ?
    Arrivo... se il computer me lo permette, sento che mi sta abbandonado, si blocca ogni 2 minuti... non fino al 17 ti prego!!!
    Ah! Sono laureata in giurisprudenza.

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      Originariamente inviato da conci74 Visualizza il messaggio
      F) il diniego da parte dell'Ammin. Finanz.dell'autotula è impugnabile?

      L’istanza di autotutela non sospende i termini per l’eventuale proposizione del ricorso avverso la cartella di pagam. (entro 60 gg. Dalla notifica), x cui il contribuente deve fare attenzione a non
      perdere il diritto di rivolgersi al giud. Tributario in attesa che l’A.F. risponda, xchè in effetti potrebbe anche tacere. Pertanto penso che non si possa impugnare il diniego dell’A.F. ma l’atto oggetto dell’eventuale diniego (cartella di pag.)



      Passando di qui per curiosità, fornisco ulteriori delucidazioni.
      Il diniego su istanza di autotutela non è impugnabile (la giurisprudenza tributaria si è espressa più volte in tal senso) in quanto gli atti impugnabili autonomamente sono indicati tassativamente all'art. 19 del d.lgs 546/92.
      La cartella può essere impugnata solo per vizi propri o per vizi di atti presupposti non impugnabili in via autonoma.
      Se ad esempio il vizio è nell'avviso di accertamento, la cartella non è impugnabile, poichè sarebbe stato onere del contribuente impugnare l'avviso de quo.

      ) Mi arriva un avviso di accertamento.. ma nn è mensionato " l'organo giurisdizionale a cui ricorrere".. l'atto è nullo.. annullabile.. o cosa?
      in effetti l'avviso essendo un provvedimento impositivo sarà nullo se mancano gli elementi essenziali (mancanza notifica, quando è intestato a soggetto inesistente, o manca la sottoscrizione, carenza di potere, violazione del giudicato, incompetenza territor.), e quindi, è NULLO quando manca l'organo giur. a cui ricorrere.
      La mancanza degli elementi di cui all'art. 7 l.212/200 non comporta annullabilità o nullità del provvedimento, ma mera irregolarità (come nel diritto amministrativo) che può dar luogo a rimessione in termini per errore scusabile del contribuente.
      Il provvedimento resta valido ed efficace, anche alla luce dell'art. 21 octies della l.241/90 (che rimane sempre il faro del procedimento amministrativo, pur connotandosi il dir.trib. per la sua specialità).

      Spero di aver dato una mano

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        Originariamente inviato da The Witcher Visualizza il messaggio
        Passando di qui per curiosità, fornisco ulteriori delucidazioni.


        Spero di aver dato una mano


        Grazie ...una grande mano...

        ascolta...io ho in mente di aver letto chissa dove ( ma dato il caldo e la stanchezza potrei anche essermelo sognato !) che se l'atto diventa definitivo e successivamente il contribuente chiede un annullamento in autotutela può impugnare l'eventuale esito negativo .... ti risulta qualcosa del genere ?

        che tragedia ... stà materia ...
        nec recisa recedit

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          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
          Grazie ...una grande mano...

          ascolta...io ho in mente di aver letto chissa dove ( ma dato il caldo e la stanchezza potrei anche essermelo sognato !) che se l'atto diventa definitivo e successivamente il contribuente chiede un annullamento in autotutela può impugnare l'eventuale esito negativo .... ti risulta qualcosa del genere ?

          che tragedia ... stà materia ...
          Ciao Paola...per scrupolo ho dato una controllatina...[FONT=lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif]l'argomento è stato oggetti di dibattito anche di recente (caso strano...)[/FONT]!

          Qualche anno fa si potevano citare massime di questo tipo:

          << Sentenza Commissione Tributaria Provinciale Cagliari sez.II n.139 del 26.6.2004
          In tema di contenzioso tributario,è inammissibile l’impugnazione presentata contro il diniego di autotutela posto dall’amministrazione finanziaria,in quanto non rientrante fra gli atti tipici espressamente indicati dalla legge (D.Lgs 546/92 art.19 comma 1).>>


          Pare che in seguito vi sia stata una certa apertura della giurisprudenza sull'ammissibilità di siffatta impugnazione, prontamente smentita agli inizi di quest'anno (sono rimasto fermo a tal punto!)

          Riporto sentenza e commento dal sito IPSOA :

          Sent. n. 2870 del 3 febbraio 2009 (dep. il 6 febbraio 2009)
          della Corte Cass., SS.UU. civili - Pres. Carbone, Rel. Tirelli

          Fatto - Con atto notificato il 25/2/2006,
          ha proposto ricorso avverso ala sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.
          L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 3/2/2009.


          Motivi della decisione - Dalla lettura della pronuncia impugnata emerge in fatto che con separati avvisi di accertamento notificati il 24/12/1996, l’Ufficio II.DD. di Milano ha determinato induttivamente il reddito d’impresa percepito da … negli anni dal 1989 al 1992.
          La contribuente li ha impugnati con distinti ricorsi, che sono stati dichiarati inammissibili dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
          Successivamente al passaggio in giudicato delle relative sentenze, la ha però presentato istanza di annullamento in autotutela dei predetti avvisi, deducendo in proposito che il Tribunale penale di Milano, davanti al quale era stata tratta a giudizio per la stessa vicenda oggetto degli accertamenti, l’aveva assolta dalle imputazioni ascrittale con la formula “perché il fatto non sussiste”.
          L’ufficio unico delle Entrate ha respinto l’istanza e la … si è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Milnao, che ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il rifiuto dell’autotutela non rientrava nel novero degli atti impugnabili.
          La contribuente si è allora gravata al giudice superiore, che ha respinto l’appello perché l’atto impugnato aveva rappresentato lo sbocco finale di un procedimento sulla regolarità del quale avrebbe potuto pronunciarsi soltanto il giudice amministrativo.
          La … ha impugnato per cassazione, ricordando che le Sezioni Unite si erano già pronunciate per la devoluzione al giudice tributario delle controversie in tema di autotutela.
          Così riassunta la doglianza della ricorrente e premesso, altresì, che anche l’Agenzia delle Entrate ha concordato sulla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, aderendo così alla richiesta di controparte, osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza ormai consolidata di queste Sezioni Unite, le cause aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di procedere ad autotutela debbono essere proposte davanti alle Commissioni Tributarie, in quanto a seguito della riforma operata dall’art. 12 della legge n. 448/2001, la giurisdizione di queste ultime ha acquisito carattere generale, nel senso che dipende dalla materia, per cui sussiste ogni qual volta si discuta di uno specifico rapporto tributario (C. cass. 2005/16776 e 2007/7388).
          Trattandosi di principio consolidato che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sul ricorso proposto dalla … avverso il rifiuto dell’Ufficio di procedere in autotutela.
          La sentenza impugnata va, di conseguenza, annullata senza, però, necessità di alcun rinvio degli atti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia perché non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel rito con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario.
          Come già stabilito da queste Sezioni Unite nella causa Spelzini/Ministero delle Finanze “avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo … non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo”.
          Tenuto conto delle particolarità del caso concreto ed anche della fondatezza del ricorso in punto di giurisdizione, stimasi equo compensare le spese dell’intero giudizio fra le parti.


          P.Q.M.- La Corte, a Sezioni Unite,
          dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso originario, compensando le spese dell’intero giudizio fra le parti.


          COMMENTO IPSOA

          La Corte di Cassazione ha affermato, a prima lettura, un principio di diritto apparentemente netto e dirompente: che non è impugnabile l’atto con cui il Fisco respinge l’istanza del contribuente volta al ritiro, in via amministrativa, di un atto di accertamento asseritamente illegittimo e diventato definitivo (impugnazione del diniego di autotutela).
          La Corte osserva, in modo reciso e con motivazione estremamente sintetica, che tale impugnabilità deve essere esclusa perché:
          a)il potere dell’Amministrazione è discrezionale, e
          b)sindacarne l’esercizio in sede di impugnazione significherebbe aggirare la definitività dell’atto, far rientrare, per così dire, dalla finestra dell'impugnazione del diniego di annullamento in autotutela ciò che non può più passare dalla porta (del ricorso contro l’atto definitivo che si vorrebbe far ritirare dall’amministrazione, visto che non lo si può più impugnare).

          Intesa alla lettera, la sentenza è controvertibile, per almeno tre motivi.
          Il primo è che essa contraddice - apparentemente senza darne conto in una motivazione molto sintetica - l’orientamento precedente, che si era pronunciato per la impugnabilità davanti al giudice tributario.
          La seconda è che non si vede come il fatto che il potere di autotutela sia discrezionale possa escludere l’impugnazione. Una discrezionalità priva di controlli è, infatti, libertà o arbitrio, dal lato del Fisco, e denegata difesa, per il contribuente.
          Il terzo è che la Corte sembra omettere di considerare che l’oggetto dell'impugnazione del contribuente, in caso di diniego di autotutela, non è affatto il provvedimento divenuto definitivo e la sua illegittimità (questione ormai preclusa dalla definitività di esso), ma il corretto esercizio degli eccezionali poteri di annullamento in autotutela.
          Non è quindi assolutamente vero che ammettere l’impugnazione del diniego di autotutela riapra i termini per valutare la legittimità dell’atto definitivo: si tratta di verificare non se il provvedimento di accertamento fosse illegittimo, ma solo se esistevano o meno gli eccezionali e gravissimi motivi per ritirarlo, anche se divenuto definitivo.
          Due cose diverse.
          E’ probabile allora che la decisione della Cassazione debba essere contestualizzata, tenuto conto che, dalla lettura di essa, emerge come l’istanza di ritiro in autotutela avanzata dal contribuente era manifestamente infondata.
          L’unico modo per salvare la decisione dalle critiche predette è, quindi, intendere che il motivo di diritto indicato non vada enfatizzato e che la apoditticità della motivazione debba essere correlata al manifesto torto del contribuente, nel merito
          (Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 06/02/2009, n. 2870)

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            Originariamente inviato da rating1 Visualizza il messaggio
            inizio io.. solo domande.. le alternative nn ho tempo per pensarle..le faccio difficili... mi scuso in anticipo...
            a) puo' essere emessa una fattura con dicitura" Iva ad esigibilità differita"?
            b) un giacimento petrolifero può configurare la "stabile organizzazione?
            c) cos'e' la marca temporale?
            d) art. 14 L. 388/2000 di cosa si occupa?
            e) perche' le esportazioni sono operazioni IVA nn imponibili?
            f) il diniego da parte dell'Ammin. Finanz.dell'autotula è impugnabile?
            g) in commissione regionale se chiedo la "conciliazione giudiziale".. il giudice che mi risponde?
            h) la conciliazione giudiziale puo' essere chiesta dall' AF?
            i) Mi arriva un avviso di accertamento.. ma nn è mensionato " l'organo giurisdizionale a cui ricorrere".. l'atto è nullo.. annullabile.. o cosa?
            l) il notaio puo' presentare interpello?
            m) nel consolidato Nazionale e mondiale con la domanda di interpello.. cosa si chiede all'AF?
            n) il difensore abilitato in un ricorso tributario è sempre obbligatorio?
            o) da chi viene sospesa la cartella di pagamento?
            p) in quale caso c'e' la "messa in mora" dell'AF?
            q) ho un fatturato di 10.000.000€ sono assoggettato all'accertamento x gli studi di settore?

            le altre domande stasera.. ciaooo

            La "marca temporale" sarà.....un tipo di perturbazione atmosferica !!!

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              Originariamente inviato da The Witcher Visualizza il messaggio
              Ciao Paola...per scrupolo ho dato una controllatina...[FONT=lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif]l'argomento è stato oggetti di dibattito anche di recente (caso strano...)[/FONT]!


              (Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 06/02/2009, n. 2870)



              certo che io e te ...andremmo a togliere le sentenze fresche fresche dal tavolino dell'estensore...

              allora ... ho ritrovato l'articolo che avevo letto : è nel Fisco n.24 del 25 di Giugno 2009 ed oltre alla sentenza da te postata , la n 2870, ne è stata pronunciata un' altra sulla medesima questione....9669 del 23 aprile 2009 sempre sezioni unite in cui ...siccome la destra non fa mai quello che fa la sinistra.... un pò si cambia orientamento.
              In pratica con l'ultima pronuncia di aprile si afferma la possibilità di sindacare il rifiuto di esercizio dell'autotutela in presenza di atti divenuti definitivi purchè ...tele riesame riguardi solo la legittimità del rifiuto e non anche la fondatezza della pretesa tributaria ....


              ti ringrazio infinitamente per esserti preso il disturbo di fare questa ricerca...anche considerato che sei in vacanza ...
              nec recisa recedit

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                Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                certo che io e te ...andremmo a togliere le sentenze fresche fresche dal tavolino dell'estensore...

                allora ... ho ritrovato l'articolo che avevo letto : è nel Fisco n.24 del 25 di Giugno 2009 ed oltre alla sentenza da te postata , la n 2870, ne è stata pronunciata un' altra sulla medesima questione....9669 del 23 aprile 2009 sempre sezioni unite in cui ...siccome la destra non fa mai quello che fa la sinistra.... un pò si cambia orientamento.
                In pratica con l'ultima pronuncia di aprile si afferma la possibilità di sindacare il rifiuto di esercizio dell'autotutela in presenza di atti divenuti definitivi purchè ...tele riesame riguardi solo la legittimità del rifiuto e non anche la fondatezza della pretesa tributaria ....


                ti ringrazio infinitamente per esserti preso il disturbo di fare questa ricerca...anche considerato che sei in vacanza ...
                Hai proprio ragione! Ho letto ora la sentenza!
                Certo che ci vorrebbe proprio un bell'abbonamento ad una rivista di diritto tributario (ovviamente gli uffici se ne guardano bene...).
                Come al solito il bianco diventa nero dopo appena qualche mese, non c'è più religione .

                Mi auguro nuovamente che simili domande non rientrino nei questionari, sarebbe davvero paradossale.

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                  ragazzi ho un dubbio atroce (roba da nn dormire la notte ) ma la c.d. comunicazione di regolarità da parte degli Uffici avviene solo dopo la liquidazione ex art 36-bis o anche dopo il controllo formale ex art 36-ter?...

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                    Originariamente inviato da mirka80 Visualizza il messaggio
                    ragazzi ho un dubbio atroce (roba da nn dormire la notte ) ma la c.d. comunicazione di regolarità da parte degli Uffici avviene solo dopo la liquidazione ex art 36-bis o anche dopo il controllo formale ex art 36-ter?...


                    da dove sbuca fuori questa comunicazione di regolarità ?
                    mi dai il riferimento normativo per favore ?
                    nec recisa recedit

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                      il simone quando parla della liquidazione, in un pezzo dice: "l'art. 36 - bis dispone che l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'esito di tali attività qualora da questa emerga un risultato diverso da quanto dichiarato. la comunicazione del risultato della liquidazione automatizzata avviene anche quando esso coincide con il dichiarato. in tal caso si parla di comunicazione c.d. di regolarità."
                      di questa comunicazione di regolarità dopo la liquidazione me ne ha dato conferma anche mio cugino commercialista.
                      in poche parole, dopo che si è trasmessa la dichiarazione, l'ufficio effettua la liquidazione e poi ti comunica che è tutto ok.

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