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    Originariamente inviato da mirka80 Visualizza il messaggio
    il simone quando parla della liquidazione, in un pezzo dice: "l'art. 36 - bis dispone che l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'esito di tali attività qualora da questa emerga un risultato diverso da quanto dichiarato. la comunicazione del risultato della liquidazione automatizzata avviene anche quando esso coincide con il dichiarato. in tal caso si parla di comunicazione c.d. di regolarità."
    di questa comunicazione di regolarità dopo la liquidazione me ne ha dato conferma anche mio cugino commercialista.
    in poche parole, dopo che si è trasmessa la dichiarazione, l'ufficio effettua la liquidazione e poi ti comunica che è tutto ok.


    si si...chiaro ma vorrei sapere la norma che dispone la comunicazione di regolarità qual'è perchè nel 36 bis e ter non se ne parla ...
    nec recisa recedit

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      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
      si si...chiaro ma vorrei sapere la norma che dispone la comunicazione di regolarità qual'è perchè nel 36 bis e ter non se ne parla ...


      ecco Mirka l'ho trovato...è una circolare del 2000 ... ma robe da pazzi...pure la comunicazione di regolarita!
      comunque grazie
      nec recisa recedit

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        non ho trovato nessun riferimento normativo..ma tutti i commercialisti interpellati/torturati da me ( l'ultimo l'ho chiamato proprio un istante fa) mi confermano l'esistenza di questa "famigerata" comunicazione di regolarità! solo che nessuno mi sa dire se avviene successivamente alla sola liquidazione o dopo che si è proceduto anche al controllo formale.
        che ti devo dire paola, sarà prevista da disposizioni interne all'A.E....cmq il dubbio rimane..

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          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
          ecco Mirka l'ho trovato...è una circolare del 2000 ... ma robe da pazzi...pure la comunicazione di regolarita!
          comunque grazie
          ah..ti ho risposto prima di leggere il tuo intervento..va bè tutto è bene quel che finisce bene..ma allora sta cavolo di comunicazione si fà dopo la liquidazione o dopo anche il controllo formale? hai trovato qualcosa su questo?
          p.s. nn devi ringraziarmi..sono oberata di "debiti del genere" nei tuoi confronti visto l'aiuto che mi/ci dai con i tuoi interventi..

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            Originariamente inviato da mirka80 Visualizza il messaggio
            ah..ti ho risposto prima di leggere il tuo intervento..va bè tutto è bene quel che finisce bene..ma allora sta cavolo di comunicazione si fà dopo la liquidazione o dopo anche il controllo formale? hai trovato qualcosa su questo?
            p.s. nn devi ringraziarmi..sono oberata di "debiti del genere" nei tuoi confronti visto l'aiuto che mi/ci dai con i tuoi interventi..



            Mirka....adesso mangio qualcosa e poi mi leggo stà cavolo di circolare così vediamo di capirci qualcosa e poi vi faccio sapere .... ... tanto qua è un pozzo senza fondo ... direbbero ai Cesaroni...che amarezza !!!
            nec recisa recedit

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              buon appetito! a dopo

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                Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                ecco Mirka l'ho trovato...è una circolare del 2000 ... ma robe da pazzi...pure la comunicazione di regolarita!
                comunque grazie


                Allora ...questa comunicazione di regolarità si fa solo per i controlli automatizzati II.DD. ex 36 bis dec. acc. e 54 bis dec. iva ....
                vi posto un estratto della circolare che la istituisce ...
                questi proprio non c'hanno altro da fare all'agenzia eh!



                2. LE COMUNICAZIONI L'esito della liquidazione automatica e' comunicato al contribuente indiverse forme: - comunicazione di regolarita': quando l'esito della liquidazione automaticacoincide con quanto dichiarato; - comunicazione d'irregolarita' nei soli versamenti: quando i conteggi sonoregolari ma risultano versamenti omessi o effettuati in ritardo; - comunicazione d'irregolarita': quando, oltre ad eventuali versamenti omessio effettuati in ritardo, risultano errori materiali o di calcolo; - comunicazione di solo maggior credito: quando, la correzione degli erroricommessi dal contribuente comporta, un incremento del credito esposto indichiarazione; - comunicazione di solo minor rimborso: quando la correzione degli errori nonha determinato un' imposta dovuta, ma solo una riduzione del rimborsorichiesto; - comunicazione d'incoerenza: quando emergono errori non correggibiliautomaticamente ma che, per quelli che potrebbero rilevarsi come meri erroridi trascrizione o acquisizione dei dati, potrebbero innescare o comunquecondizionare le ulteriori attivita' dell'Amministrazione.
                nec recisa recedit

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                  Paola, invece la comunicazione di irregolarità riguarda sia 36bis, che 36ter, che 54bis....vero?
                  io ogni tanto vedo le comunicazioni di irregolarità ex 36bis, se la pretesa dell'AE è fondata, pago entro 30 giorni con sanzione ridotta del 3%.
                  se la pretesa non è fondata, devo dimostrare io di aver ragione, producendo documenti/F24....

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                    Originariamente inviato da saradella Visualizza il messaggio
                    Paola, invece la comunicazione di irregolarità riguarda sia 36bis, che 36ter, che 54bis....vero?
                    io ogni tanto vedo le comunicazioni di irregolarità ex 36bis, se la pretesa dell'AE è fondata, pago entro 30 giorni con sanzione ridotta del 3%.
                    se la pretesa non è fondata, devo dimostrare io di aver ragione, producendo documenti/F24....


                    si ...si...quella di irregolarità per tutti e tre i casi...per forza sostituisce l'avviso di accertamento che in questi casi non c'è....era la comunicazione di regolarità che è sbucata fuori come un cavolo a merenda ...meno male che Mirka ne ha parlato...vedi che l'unione fa la forza...anche se io proprio non ho più
                    nec recisa recedit

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                      Allora... PLUSVALENZE ESENTI ( PEX )



                      pigliamola un pò alla lontana così ci capiamo.... nell'ambito delle componenti positive di reddito abbiamo oltre alle altre voci che conoscete benissimo ricavi - plusvalenze e dividendi

                      allora i ricavi sono fissati dall'art.85 tuir e tra questi ci sono oltre ai ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi ( il core bisness ) anche quelli derivanti dalla cessione di azioni -quote - strumenti finanziari- obbligazioni che non sono immobilizzazioni e quindi sono attivo circolante ... queste cessioni di titoli non danno mai luogo a plusvalenza ma a ricavo con la conseguenza che sono belle e che tassate per l'intero perchè interamente concorrono alla base imponibile.

                      le plusvalenze invece derivano dalla cessione di beni relativi ( nel patrimonio ) all'azienda che non rientrano nelle voci di ricavo ex art.85. Tra questi beni che danno luogo a plusvalenze ci sono le partecipazioni ( azioni, quote, obbligazioni e quant'altro ) in altre società ma immobilizzate ...ivi incluse le s.n.c. e le s.a.s. che... ANCHE SE SONO IN ATTIVO CIRCOLANTE NON DANNO MAI LUOGO A RICAVO MA SEMPRE A PLUSVALENZA .
                      Quindi le partecipazioni immobilizzate : se - cedute a titolo onerose - se realizzate mediante risarcimento - se realizzato mediante conferimento in società ( che è equiparato alla cessione ex art. 9, comma 5 e 175 ) -se assegnate ai soci o destinate a finalità estranee...concorrono interamente a formare il reddito e questo vale per tutti gli imprenditori sia individuali che società ires. E queste sono le plusvalenze che l'art. 86 chiama "plusvalenze patrimoniali e io invece chiamo " normali " ( a me mi piace di più così). e fino qua ci siamo.

                      Se però le partecipazioni azionarie e le quote ( solo queste non anche le obbligazioni ) presentano congiuntamente 4 requisiti previsti dall'art. 87 tuir allora la plusvalenza realizzata non viene tassata interamente perchè non è "normale" ma "esente" ... cioè ricorrendo i 4 requisiti previsti la plusvalenza sarà tassata ( nel senso che entrerà nella base imponibile ) parzialmente ( molto parzialmente...).
                      Ora posto che questa disciplina si applica non solo ai soggetti ires ma anche agli imprenditori individuali ed alle s.n.c. ed s.a.s ( soggetti irpef ) ...sempre se ci sono i 4 requisiti...esistono vari livelli di esenzione...
                      - soggetti ires ....esenzione al 95%
                      - imprenditori individuali e s.n.c./ s.a.s....esenzione al 50.28%
                      quindi detto in altro modo le pex ( ossia le plusvalenze "parzialmente" esenti ) ... concorrono al 5% per i soggetti ires ed al 49.72% per imprenditori e soc.persone ( faccio presente che queste 2 aliquote corrispondono pari pari alla tassazione dei dividendi di quei soggetti )
                      i 4 requisiti li trovate facilmente al comma 1 dell'art. 87 ...che se li dovessi ricopiare ci metterei mezz'ora...e mò non mi va.


                      Vista da altro punto di vista si può dire che la cessione di titoli può dare luogo ai seguenti regimi impositivi :


                      - reddito diverso ...plusvalenza percepita da p.f. non imprenditore ( oppure da persona che di mestiere fa l'imprenditore ma ha titoli suoi personali e non sono nel patrimonio dell'azienda ) ... cessione di pacchetto non qualificato ...tutta tassata la plusvalenza ma ( solo ) al 12.50% ...cessione di pacchetto qualificato ... la plusvalenza entra nella b.i. ( solo ) al 49.72%


                      - reddito d'impresa
                      ...plusvalenza realizzata da impresa individuale oppure s.n.c./s.a.s. .... con i 4 requisiti pex...esente al 50.28% ( e quindi concorre al 49.72% ancora una volta la stessa aliquota di tassazione dei dividendi )
                      ...plusvalenza realizzata da soggetto ires ...con i 4 requisiti pex ...esente al 95% ( e quindi concorre al 5% e pure qui stesse aliquote di tassazione dei dividendi )
                      ...senza i 4 requisiti e quindi plusvalenze "normali" entrano tutte belle pare pare nella b.i. ( tutt'al più si potranno rateizzare ) ...ciè sono interamente tassate sia se percepite da soggetti ires che da imp.ind. o soc. pers.



                      una precisazione...le imprese minori non essendo tenute a redigere il bilancio non potranno mai usufruire del regime pex perchè uno dei 4 requisiti è la iscrizione dei titoli in bilancio tra le immobilizzazioni e senza bilancio dove le iscrivono ?...e quindi niente esenzione pex...


                      mi auguro che lor signori siano soffisfatti ...
                      nec recisa recedit

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