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    Originariamente inviato da juny76 Visualizza il messaggio
    Dai Giovanni.... che dici abbiamo speranza?
    la speranza è l'ultima a morire, anche perchè può benissimo capitare che qualcuna che ho dato per errata in realtà l ho messa giusta (lo stesso vale al contrario però..)
    delle 6 incerte a sensazione mi sembravano 4 corrette e 2 errate, sarei arrivato a 61, ma poi ieri ho scoperto che non sarebbe bastato.. da ieri non so piu niente..
    61 o 62?? 61 :-(

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      Ti va se ci scambiamo le risposte corrette ai quesiti? io le ho controllate con i testi normativi, i codici e tramite materiale trovato su internet... Le ho messe aconfrotno con quelle postate in questo forum e sono arrivata alla conclusione che siano queste quelle giuste.....
      File allegati

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        le mie risposte le trovi nella discussione sopravvissuti alla prima prova, il file si chiama risposte 5.
        non ho ora il file con me quindi non posso allegarlo qui.
        61 o 62?? 61 :-(

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          Originariamente inviato da giovannitre Visualizza il messaggio
          le mie risposte le trovi nella discussione sopravvissuti alla prima prova, il file si chiama risposte 5.
          non ho ora il file con me quindi non posso allegarlo qui.
          Ok.. lo cerco subito... grazie millle!!

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            Originariamente inviato da juny76 Visualizza il messaggio
            Ti va se ci scambiamo le risposte corrette ai quesiti? io le ho controllate con i testi normativi, i codici e tramite materiale trovato su internet... Le ho messe aconfrotno con quelle postate in questo forum e sono arrivata alla conclusione che siano queste quelle giuste.....
            juny, alla domanda n° 51: La cessione del credito non accettata dal debitore, ma a questo notificata, consente la compensazione del credito ceduto con un credito vantato dal debitore verso il cedente e sorto anteriormente alla notificazione?

            A) No
            B) Sì
            C) No, se non nel caso di un'esplicita convenzione tra le parti risultante dal titolo

            la risposta corretta è la B e non la C indicata da te nel questionario,
            Ciao

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              Originariamente inviato da _Raz_ Visualizza il messaggio
              juny, alla domanda n° 51: La cessione del credito non accettata dal debitore, ma a questo notificata, consente la compensazione del credito ceduto con un credito vantato dal debitore verso il cedente e sorto anteriormente alla notificazione?

              A) No
              B) Sì
              C) No, se non nel caso di un'esplicita convenzione tra le parti risultante dal titolo

              la risposta corretta è la B e non la C indicata da te nel questionario,
              Ciao
              Tu hai ragione... però esistono su internet una serie di modelli che riguardano ad esempio la trasparenza bancaria dove si fa esplicito riferimento alla possibilità di derogare al disposto dell'art. 1248 c.c. ,,

              Questo è il mio modestissimo parere... tutto opinabile...

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                secondo me invece la risposta è no.
                il credito non è compensabile.
                61 o 62?? 61 :-(

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                  Originariamente inviato da juny76 Visualizza il messaggio
                  Tu hai ragione... però esistono su internet una serie di modelli che riguardano ad esempio la trasparenza bancaria dove si fa esplicito riferimento alla possibilità di derogare al disposto dell'art. 1248 c.c. ,,

                  Questo è il mio modestissimo parere... tutto opinabile...
                  Il tuo "modesto" parere è sempre un contributo alla discussione e alla riflessione. L'ho già detto in qualche post precedente ma mi scuserete se mi ripeto. L'articolo di cui sopra non è l'art 1264 ma l'art.1248. Te li riporto entrambi così li confronti.
                  - Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
                  La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata .
                  Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
                  - Art. 1248 Inopponibilità della compensazione
                  Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo , non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente .
                  La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
                  ----
                  quindi nella nostra domanda il debito sorto ANTERIORMENTE alla notificazione può essere compensato
                  Ciao

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                    se creditore ha ceduto il credito, come fa il debitore a compensare un credito verso questo? ormai il credito è stato ceduto ad un terzo, quindi il debitore deve pagare il terzo e non puo compensare con il cedente.
                    61 o 62?? 61 :-(

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                      Originariamente inviato da _Raz_ Visualizza il messaggio
                      Il tuo "modesto" parere è sempre un contributo alla discussione e alla riflessione. L'ho già detto in qualche post precedente ma mi scuserete se mi ripeto. L'articolo di cui sopra non è l'art 1264 ma l'art.1248. Te li riporto entrambi così li confronti.
                      - Art. 1264 Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
                      La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata .
                      Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
                      - Art. 1248 Inopponibilità della compensazione
                      Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo , non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente .
                      La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
                      ----
                      quindi nella nostra domanda il debito sorto ANTERIORMENTE alla notificazione può essere compensato
                      Ciao
                      Sono d'accordissimo con te... sono convinta del no perchè la risposta è no.... però penso che se esitono questi modelli che vongono fatti sottoscrivere ai consumatori allora vuol dire che le parti possono, con un'esplicita convenzione, derogare all'art. 1248..... credo...

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