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    ma secodno voi con quale punjteggio si passa??

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      Originariamente inviato da Bella81 Visualizza il messaggio

      3) in una distribuzione simmetrica:
      -media e mediana coincidono
      moda e mediana coincidono
      - .............................................
      io ho messo la seconda ma in effetti è vera anche la prima
      No, purtroppo la seconda è sbagliata.

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        Padiglione 26 di Bologna risponde presente!!

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          qualcuno mi può spiegare come si calcolano i punti

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            Originariamente inviato da vinsy Visualizza il messaggio
            la redazione del bilancio deve essere effettuatà in unità di euro senza decimali, ad eccezione della nota integrativa.

            qui ho sbagliato di brutto
            sbagliato anche di sicuro e chissà quante altre ma per lo meno non era impossibile!

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              E invece è giusta!

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                Originariamente inviato da jessicaa Visualizza il messaggio
                L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI PRIMA DEL 29.11.2008
                Prima dell’introduzione della specifica sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti


                da parte del DL n. 185/2008, tale
                violazione era equiparata all’ipotesi di omesso versamento
                di tributi

                e pertanto punita con la sanzione pari al 30% dell’importo illegittimamente compensato.
                Tale previsione non risultava da alcuna norma di legge; ciò nondimeno in via interpretativa il
                Ministero delle Finanze nella Circolare 19.5.2000, n. 101/E, aveva affermato che:
                “Nel caso di compensazione di crediti inesistenti il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del
                ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 …
                effettuando il versamento delle somme a debito, corrispondenti al credito erroneamente
                utilizzato in compensazione, maggiorate degli interessi e con il contestuale versamento della
                relativa


                sanzione prevista per l'omesso versamento in misura ridotta in rapporto alla data
                del ravvedimento.”
                Tale posizione è stata peraltro recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate anche
                nell’ambito della Risoluzione 27.11.2008, n. 452/E con riferimento all’ipotesi di utilizzo di un credito
                in compensazione nel mod. F24 in misura superiore al limite di € 516.416,90.
                In tale occasione l’Agenzia ha specificato il principio in base al quale


                “nel caso di compensazione
                di un debito con un credito inesistente, per regolarizzare la violazione occorre ripristinare, a
                posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento di un importo corrispondente
                alla somma indebitamente utilizzata in compensazione“.
                La necessità di ricostruire il credito, anziché di considerare come non effettuato il versamento
                dell’importo a debito esposto nel mod. F24, è giustificata da esigenze di semplificazione collegate
                con il meccanismo di compensazione basato sull’accreditamento immediato agli Enti beneficiari
                degli importi a debito.
                LA NUOVA SANZIONE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI
                Come accennato, l’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 prescrive che


                l'utilizzo in
                compensazione di crediti inesistenti

                per il pagamento delle somme dovute è punito con la
                sanzione dal cento al duecento per cento


                della misura dei crediti stessi.”

                Tale previsione, secondo la Relazione illustrativa al Decreto,


                equipara la sanzione per la
                violazione in esame a quella applicabile all’ipotesi di

                dichiarazione infedele nella quale sia
                indicato un credito superiore a quello spettante.
                La nuova sanzione riguarda tutte le ipotesi in cui nel mod. F24 vengono esposti importi a credito
                per procedere alla compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente viene
                riscontrato che il credito indicato è superiore a quello disponibile. Gli importi utilizzati in eccesso
                possono riguardare sia

                crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali di vario tipo, sia i
                crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali.
                In assenza di una norma specifica circa la decorrenza della nuova sanzione,


                la stessa risulta
                applicabile a partire dalle violazioni commesse dal 29.



                In più alla domanda: qualìè la durata dei membri del consiglio colleggiale la risposta era 3 anni

                domanda per me sconosciuta ma di che si tratta?sarò fuso ma qualcuno mi illumini!

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                  Originariamente inviato da raffy1409 Visualizza il messaggio
                  questa è la formula che si applica? cosa indicano i numeri 360 e 440? scusa ma non riesco a capire....
                  360 è il valore che l'AE ha deciso valga la votazione di 24...

                  440 è pari alla differenza tra 800 (voto massimo) e 360...

                  questo consente alla formula di poter dare un risultato tra 24 e 30 per i punteggi tra 360 e 800...

                  infatti se faccio 360 il risultato sarebbe:
                  24 + (360-360)*6/440 = 24 +0*6/440 = 24

                  se faccio 800:
                  24 + (800-360)*6/440 = 24 + 440*6/440 = 24 + 6 =30.

                  ovviamente la formula diventa "stravagante" per punteggi inferiori a 360 ma permette all'AE di poter dare un valore reputato "equo" al 24, cosa che la banale formula proporzionale non darebbe...

                  spero, ma non ne sono sicuro!, di essere stato chiaro...

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                    ragazzi io ho concorso per l'emilia romagna....l'anno scorso il 240o prese 25,493......quest'anno c'era forse qualcuno in +....ma non tantissimi...il test di quest'anno era di certo + difficile....inoltre il punteggio tende ad abbassarsi per via del -1.75 per ogni error invece del -1.5 dello scorso anno. Chi avesse fatto 60 esatte 19 errate e 1 omessa conseguirebbe 26,82. A mio avviso anche con 57-58 ci sono ottime chance di entrare.....

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                      Sei stato chiarissimo, grazie. finalmente (ma ho saltato alcune pagine, lo ammetto) una spiegazione e non una semplice affermazione tautologica.
                      grazie ancora

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