ma secodno voi con quale punjteggio si passa??
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Sopravvissuti alla prima prova!
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Questa è una discussione evidenziata.
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Originariamente inviato da Bella81 Visualizza il messaggio
3) in una distribuzione simmetrica:
-media e mediana coincidono
moda e mediana coincidono
- .............................................
io ho messo la seconda ma in effetti è vera anche la prima
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Originariamente inviato da vinsy Visualizza il messaggiola redazione del bilancio deve essere effettuatà in unità di euro senza decimali, ad eccezione della nota integrativa.
qui ho sbagliato di brutto
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Originariamente inviato da jessicaa Visualizza il messaggioL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI PRIMA DEL 29.11.2008
Prima dell’introduzione della specifica sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
da parte del DL n. 185/2008, tale
violazione era equiparata all’ipotesi di omesso versamento
di tributi
e pertanto punita con la sanzione pari al 30% dell’importo illegittimamente compensato.
Tale previsione non risultava da alcuna norma di legge; ciò nondimeno in via interpretativa il
Ministero delle Finanze nella Circolare 19.5.2000, n. 101/E, aveva affermato che:
“Nel caso di compensazione di crediti inesistenti il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del
ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 …
effettuando il versamento delle somme a debito, corrispondenti al credito erroneamente
utilizzato in compensazione, maggiorate degli interessi e con il contestuale versamento della
relativa
sanzione prevista per l'omesso versamento in misura ridotta in rapporto alla data
del ravvedimento.”
Tale posizione è stata peraltro recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate anche
nell’ambito della Risoluzione 27.11.2008, n. 452/E con riferimento all’ipotesi di utilizzo di un credito
in compensazione nel mod. F24 in misura superiore al limite di € 516.416,90.
In tale occasione l’Agenzia ha specificato il principio in base al quale
“nel caso di compensazione
di un debito con un credito inesistente, per regolarizzare la violazione occorre ripristinare, a
posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento di un importo corrispondente
alla somma indebitamente utilizzata in compensazione“.
La necessità di ricostruire il credito, anziché di considerare come non effettuato il versamento
dell’importo a debito esposto nel mod. F24, è giustificata da esigenze di semplificazione collegate
con il meccanismo di compensazione basato sull’accreditamento immediato agli Enti beneficiari
degli importi a debito.
LA NUOVA SANZIONE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI
Come accennato, l’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 prescrive che
“l'utilizzo in
compensazione di crediti inesistenti
per il pagamento delle somme dovute è punito con la
sanzione dal cento al duecento per cento
della misura dei crediti stessi.”
Tale previsione, secondo la Relazione illustrativa al Decreto,
equipara la sanzione per la
violazione in esame a quella applicabile all’ipotesi di
dichiarazione infedele nella quale sia
indicato un credito superiore a quello spettante.
La nuova sanzione riguarda tutte le ipotesi in cui nel mod. F24 vengono esposti importi a credito
per procedere alla compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente viene
riscontrato che il credito indicato è superiore a quello disponibile. Gli importi utilizzati in eccesso
possono riguardare sia
crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali di vario tipo, sia i
crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali.
In assenza di una norma specifica circa la decorrenza della nuova sanzione,
la stessa risulta
applicabile a partire dalle violazioni commesse dal 29.
In più alla domanda: qualìè la durata dei membri del consiglio colleggiale la risposta era 3 anni
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Originariamente inviato da raffy1409 Visualizza il messaggioquesta è la formula che si applica? cosa indicano i numeri 360 e 440? scusa ma non riesco a capire....
440 è pari alla differenza tra 800 (voto massimo) e 360...
questo consente alla formula di poter dare un risultato tra 24 e 30 per i punteggi tra 360 e 800...
infatti se faccio 360 il risultato sarebbe:
24 + (360-360)*6/440 = 24 +0*6/440 = 24
se faccio 800:
24 + (800-360)*6/440 = 24 + 440*6/440 = 24 + 6 =30.
ovviamente la formula diventa "stravagante" per punteggi inferiori a 360 ma permette all'AE di poter dare un valore reputato "equo" al 24, cosa che la banale formula proporzionale non darebbe...
spero, ma non ne sono sicuro!, di essere stato chiaro...
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ragazzi io ho concorso per l'emilia romagna....l'anno scorso il 240o prese 25,493......quest'anno c'era forse qualcuno in +....ma non tantissimi...il test di quest'anno era di certo + difficile....inoltre il punteggio tende ad abbassarsi per via del -1.75 per ogni error invece del -1.5 dello scorso anno. Chi avesse fatto 60 esatte 19 errate e 1 omessa conseguirebbe 26,82. A mio avviso anche con 57-58 ci sono ottime chance di entrare.....
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