Originariamente inviato da civetta80
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TROVATO!!!!!!!
L’annullamento ex art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 30/12/2004. La portata delle disposizioni contenute dal comma 136 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 può essere chiarita alla luce delle disposizioni della legge 15/2005che hanno disciplinato in via generale il silenzio d’ufficio.
Il comma 136 citato stabilisce che, “al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione dell’efficacia delprovvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante”.
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