Le pene previste per i delitti di cui al decreto 74/2000 sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Sopravvissuti alla prima prova!
Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
-
Originariamente inviato da Simonanicole Visualizza il messaggioAdesione va bene quella del pagamento PRIMA RATA
ciao simo...ma dai...sei sicura??? allora ho sbagliato anche questa!!! che rabbia,,,ne ho sbagliato un paio che sapevo per la fretta..e le altre per ignoranza. Uff..mi sa che non passo
Commenta
-
Originariamente inviato da giovannitre Visualizza il messaggioda quello che hanno detto nella sala dove ero io meno del 30%
Commenta
-
Originariamente inviato da civetta80 Visualizza il messaggioIo vagamente. Mi sembra che ho risposto la A.
Commenta
-
Originariamente inviato da giulieee Visualizza il messaggiociao simo...ma dai...sei sicura??? allora ho sbagliato anche questa!!! che rabbia,,,ne ho sbagliato un paio che sapevo per la fretta..e le altre per ignoranza. Uff..mi sa che non passo
Commenta
-
Originariamente inviato da giulieee Visualizza il messaggiociao simo...ma dai...sei sicura??? allora ho sbagliato anche questa!!! che rabbia,,,ne ho sbagliato un paio che sapevo per la fretta..e le altre per ignoranza. Uff..mi sa che non passo
Altra che ho sbagliato azz: avevo risposto 1
Le pene previste per i delitti di cui al decreto 74/2000 sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
Commenta
-
Originariamente inviato da monicaferriere Visualizza il messaggio
quindi la nostra era? sportivi professionisti? quindi i 7500 nn c'entra niente e concorrono ordinariamente al reddito?
Commenta
-
Originariamente inviato da salvador Visualizza il messaggiostate tranqulli, che finché gli errori sono 15-20 si passa (e nessuna omessa, quindi le altre tutte giuste), praticamente ovunque
Commenta
-
Originariamente inviato da puzzola02 Visualizza il messaggioin effetti nel mio test non c'era quella sulla riscossione in 1° grado che viene effettuata per la metà delle imposte dovute che invece è stata riportata nel fila delle domande allegato. eppure avevano assicurato che le domande fossero tutte uguali, solo in un ordine di domanda e risposte differenti.
e che dire della domanda sul ricorso in appello.
nessuna delle opzioni era vera. nell'appello c'è il divieto dello ius novorum (mi sembra sia l'art. 58 del D.Lgs. 472/1992) che rigurada tanto le domande nuove quanto le eccezzio. l'unica che si avvicinava era quella delle eccezioni rilevabili d'ufficio ma l'utilizzo della parolina magina "anche" escludeva anche questa risposta....
art. 57
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio
Commenta
Commenta