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NB: Da ultimo, è opportuno precisare che le somme eventualmente scambiate tra i partecipanti al Gruppo sulla base di pattuizioni interne in contropartita di vantaggi/svantaggi fiscali conseguenti all’adesione al regime, non assumono rilevanza ai fini IVA. Ciò in quanto costituiscono pagamenti di denaro non ricollegabili a una sottostante operazione che ha valenza ai fini IVA, essendo corrisposti a titolo di compensazione di uno svantaggio finanziario.
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per motivi di cautela fiscale, allo scopo di evitare che le partecipazioni di controllo in soggetti con una rilevante posizione creditoria siano acquisite al fine di utilizzare in compensazione le eccedenze IVA pregresse - successivamente alla costituzione del Gruppo IVA, non è consentito il trasferimento al Gruppo delle eccedenze di credito, emergenti dalla dichiarazione annuale di ciascun soggetto partecipante e relative all’anno precedente a quello di ingresso nel Gruppo medesimo. Tale eccedenza resta, dunque, nella disponibilità esclusiva del soggetto partecipante al Gruppo IVA, il quale può scegliere se richiedere il rimborso dell’IVA a credito in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 633, anche qualora non ricorrano le condizioni di ammissibilità ivi previste, ovvero se utilizzare detto credito in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (i.e. compensazione orizzontale).
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioper motivi di cautela fiscale, allo scopo di evitare che le partecipazioni di controllo in soggetti con una rilevante posizione creditoria siano acquisite al fine di utilizzare in compensazione le eccedenze IVA pregresse - successivamente alla costituzione del Gruppo IVA, non è consentito il trasferimento al Gruppo delle eccedenze di credito, emergenti dalla dichiarazione annuale di ciascun soggetto partecipante e relative all’anno precedente a quello di ingresso nel Gruppo medesimo. Tale eccedenza resta, dunque, nella disponibilità esclusiva del soggetto partecipante al Gruppo IVA, il quale può scegliere se richiedere il rimborso dell’IVA a credito in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 633, anche qualora non ricorrano le condizioni di ammissibilità ivi previste, ovvero se utilizzare detto credito in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (i.e. compensazione orizzontale).
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In effetti, il “trucco” – se così si può chiamare – consisteva proprio nel non annullare completamente il debito fiscale. Così facendo, il sistema, ricevuta comunque una notifica di accredito dalle banche, seppur per pagamenti irrisori (parliamo di bonifici anche solo di qualche decina di euro, comunque mai sopra i 100), riconosceva per buoni i pagamenti effettuati, fatte salve le successive verifiche del caso. In assenza di segnali di anomalia sull’autenticità dei crediti dichiarati, una volta verificata l’esattezza dei dati identificativi del contribuente (la partita Iva ed il codice fiscale), si procedeva alla cancellazione delle posizioni debitorie di chi aveva comunque provveduto ad un pagamento, revocando di conseguenza anche gli eventuali atti di accertamento e i pignoramenti adottati. Per contrastare il fenomeno, con l’ultima Legge di Bilancio, è stata introdotta da inizio anno una nuova disciplina delle compensazioni, con più stringenti obblighi in capo ai contribuenti, come il possesso delle credenziali di accesso ai portali Entratel e Fisconline dell’A.E. oppure quello di avvalersi, in alternativa, di intermediari abilitati. In questa circostanza, l’intervento dei militari ha messo fine al meccanismo di evasione, garantendo anche la restituzione delle somme sottratte all’Erario.
Guardia di Finanza Salerno, scoperta una frode fiscale da oltre 7 milioni di euro
https://www.irpinianews.it/guardia-d...lioni-di-euro/
18 Novembre 2020
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