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L'angolo di ROL

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    Le accurate investigazioni hanno consentito di appurare come le citate imprese, formalmente distinte, fossero in realtà tutte riconducibili ad un unico, informale gruppo societario, composto complessivamente da 14 aziende, al cui vertice figurava un imprenditore del Sulcis Iglesiente che, tuttavia, non ha mai ricoperto formalmente ruoli di amministratore all'interno delle società sottoposte al suo controllo di fatto.

    Più nello specifico, le risultanze d’indagine hanno consentito di ipotizzare come l'imprenditore abbia fatto uso di numerosi prestanome - nove quelli sino ad ora individuati - per la gestione occulta delle imprese fallite, nel tentativo di evitare di incorrere in conseguenze penalistico/amministrative.

    Attraverso operazioni infragruppo, con cessione di immobili a prezzi superiori a quelli di mercato, pagamenti preferenziali, la sistematica omissione del pagamento di tributi fiscali e contributivi nonché la falsificazione dei dati di bilancio, l’amministratore “di fatto” del gruppo d’aziende, con la complicità degli altri indagati, sarebbe risultato responsabile della distrazione di disponibilità finanziarie di pertinenza aziendali per oltre 6,5 milioni di euro, utilizzate anche per il pagamento, in proprio favore, di rilevanti compensi, in quanto assunto quale dipendente/consulente da alcune delle società del gruppo.


    http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-...ta-fraudolenta

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      https://www.commercialistatelematico...i-imprese.html

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        https://dcpe.it/gruppo-iva-provvedimento-attuativo/

        PREMESSA
        L’istituto del Gruppo IVA, introdotto nell’ordinamento nazionale con la legge di bilancio 2017 (art. 1 co. 24 ss. della L. 11.12.2016 n. 232), consente a una pluralità di soggetti passivi IVA, nel rispetto di determinate condizioni e previo esercizio diunaspecifica opzione, di operare come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta. Ciò comporta, fra l’altro, che le operazioni infragruppo non sono soggette ad IVA.
        1.1 VANTAGGI CONNESSI ALLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA
        Dall’applicazione dell’istituto del Gruppo IVA derivano benefici di natura organizzativo-gestionale ed economico-finanziaria.
        Infatti, la costituzione del Gruppo IVA consente, fra l’altro:
        • il risparmio dei costi associati all’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi infragruppo, in quanto queste ultime operazioni sono irrilevanti ai fini dell’imposta;
        • l’accentramento degli adempimenti IVA in capo a un unico soggetto, rappresentante del Gruppo, nonché il venir meno degli obblighi IVA per le operazioni infragruppo irrilevanti ai fini dell’imposta;
        • l’automatica compensazione delle posizioni debitorie e creditorie IVA dei partecipanti.

        L’istituto appare particolarmente vantaggioso per i gruppi di imprese del settore bancario e assi­curativoche, effettuando operazioni esenti IVA, sono soggetti all’indetraibilità dell’imposta relativa alle operazioni passive, posto che per tali soggetti è anche venuta meno la possibilità di utilizzare il regime di esenzione per i consorzi ex art. 10 co. 2 del DPR 633/72 (cfr. Corte di Giustizia UE 21.9.2017 cause C-326/15, C-605/15, C-616/15).

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          Il gruppo IVA è diverso dall’istituto dell’IVA di gruppo in cui si consente a più soggetti IVA di effettuare la liquidazione di gruppo Iva, ma senza che gli stessi configurino un soggetto unitario ai fini Iva.

          https://www.ipsoa.it/wkpedia/gruppo-iva

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            https://www.milanotoday.it/cronaca/n...o-finanza.html

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              https://www.dirittobancario.it/news/...-al-gruppo-iva

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                Il gruppo IVA è diverso dall’istituto dell’IVA di gruppo in cui si consente a più soggetti IVA di effettuare la liquidazione di gruppo Iva, ma senza che gli stessi configurino un soggetto unitario ai fini Iva.

                https://www.ipsoa.it/wkpedia/gruppo-iva
                Il modello fiscale di nuova introduzione si aggiunge, senza sopprimerla, alla procedura di liquidazione d’IVA di gruppo, forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta, disciplinata dall’articolo 73 del D.P.R. n. 633 (di recente modificato dall'articolo 1, comma 27, lettera b), della legge n. 232 del 2016) e dal DM 13 dicembre 1979, come da ultimo novellato dal DM 13 febbraio 2017.

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                  Il modello fiscale di nuova introduzione si aggiunge, senza sopprimerla, alla procedura di liquidazione d’IVA di gruppo, forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta, disciplinata dall’articolo 73 del D.P.R. n. 633 (di recente modificato dall'articolo 1, comma 27, lettera b), della legge n. 232 del 2016) e dal DM 13 dicembre 1979, come da ultimo novellato dal DM 13 febbraio 2017.
                  a seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA

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                    a seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA
                    Le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita IVA del Gruppo.

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                      Le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita IVA del Gruppo.
                      le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che intercorrono tra i soggetti che partecipano al medesimo Gruppo sono irrilevanti ai fini IVA, attesa la natura unitaria del Gruppo, soggetto passivo unico. Ciò comporta che in relazione alle operazioni infragruppo non assuma alcuna rilevanza, agli effetti dell’IVA, la determinazione della base imponibile delle anzidette operazioni, e che, per le operazioni medesime, non debba essere osservato alcun obbligo di fatturazione, annotazione nei registri IVA e inserimento nella dichiarazione annuale IVA

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