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https://www.youtube.com/watch?v=9Fmju7fDtUAOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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A seguito della riscrittura dell’articolo 66 del T.U.I.R., operata dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23, Legge 232/2016), le imprese in contabilità semplificata sono tenute a determinare il reddito secondo il criterio di cassa. Conseguentemente, il valore delle rimanenze finali di magazzino al 31 dicembre 2018 diviene fiscalmente irrilevante, così come irrilevante è il valore delle rimanenze iniziali al 1° gennaio del medesimo anno, se il contribuente era in regime di contabilità semplificata già nell’anno 2017, posto che le nuove disposizioni sono entrate in vigore a far data dal 1° gennaio 2017. Cionondimeno, la variabile “magazzino” continua a rivestire la massima importanza per i riflessi che dalla stessa conseguono sia in termini di obblighi informativi in dichiarazione, sia per quanto riguarda gli Indici Sintetici di Affidabilità FiscaleOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiooggi una sottodomanda che mi aspetterei.....
come incidono le rimanenze in contabilità semplificata
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contabilità di magazzinoOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiourna contabilità
criteri di svalutazione del magazzino
distruzioni beni merci e problematiche amministrative
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