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L'angolo di ROL

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    L’articolo 73 co.3 del Tuir stabilisce che si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni (paesi non inclusi nella cosiddetta “white list” approvata con D.M. 4.9.1996 e successive modificazioni) quando almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

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      La presunzione di residenza in Italia è solo relativa, ben potendo il contribuente dimostrare l’effettiva residenza fiscale del trust all’estero. In questo caso bisognerà dimostrare, ad esempio, che il trustee estero opera effettivamente all’estero e che l’oggetto principale dell’attività del trust non è collocata in Italia.

      Si tratta di una presunzione che risulta particolarmente agevole se il trustee opera in una “isoletta sperduta” del Pacifico,

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        https://www.fiscoetasse.com/rassegna...obre-2020.html

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          Alcuni principali regimi di trasparenza previsti dal tuir….(art.5. art 115,art 116, art 73)

          ART 5

          Ø Nelle società di persone il socio ha per legge il diritto a percepire l’utile una volta che sia accertato (dopo l’approvazione del rendiconto)

          Ø I redditi imputabili ai soci sono tassati per competenza

          Ø I redditi imputati ai soci mantengono l’originaria natura di redditi d’impresa o, in alcuni casi, redditi di lavoro autonomo.


          ART 115 E 116
          Ø Regime opzionale a carattere agevolativo

          Ø L’ambito di applicazione è quello del reddito d’impresa

          Ø Tax applicabile a tutto il reddito

          Ø Il reddito imputabile ai soci è tax ad aliquote proporzionali nella 115 ( nella quale sono presenti solo soci di società di capitale), mentre nella 116 sono soggetti ad irpef (perché sono sono presenti solo soci persone fisiche e quindi non soggetti a ires)

          Ø I soci hanno la possibilità di stabilire (convenzionalmente, nel contratto di società) i criteri di distribuzione agli utili

          Ø Nelle società di capitali il socio non ha un diritto alla percezione agli utili, conseguente all’approvazione del bilancio, la decisione sulla distribuzione degli utili è di stretta competenza dell’assemblea che deciderà con le maggioranze di legge e statuto.

          Ø I redditi imputati ai soci sono tassati per competenza e mantengono l’originaria natura di redditi d’impresa


          ART 73 TRUST BENEFICIARI INDIVIDUATI

          Ø Il regime di trasparenza è naturale e obbligatorio


          Ø La tax per trasparenza si applica non a tutto il reddito ma solo alla parte di reddito attribuita ai beneficiari individuati, o meglio solo a quella parte di reddito per la quale i beneficiari possono vantare un diritto a percepirlo

          Ø Le rendite finanziarie percepite da trust ente non commerciale sono tassate alla fonte a titolo d’imposta e non concorrono alla formazione del reddito complessivo ne in capo al trust ne in capo ai beneficiari, in qualunque tempo si proceda alla relativa erogazione.

          Ø I redditi sono imputati ai beneficiari individuati per competenza indipendentemente dall’effettiva percezione. In altri termini i redditi imputati ai beneficiari non mantengono l’originaria natura in quanto vengono “trasformati” in redditi di capitale (con la particolarità di essere tassati per competenza e non per cassa, con tutti gli altri redditi di capitale)…i redditi conseguiti dal patrimonio segregato in trust, nell’ipotesi in cui vengono imputati ai beneficiari individuati, subiscono una riqualificazione in quanto comunque definiti redditi di capitale anche se hanno origine (ipotesi frequente nel trust ente non commerciale) da diverse categorie di reddito (il reddito complessivo del trust ente non commerciale è costituito dalla sommatoria delle singole categorie reddituali)

          Ø I redditi imputati ai beneficiari individuati (persone fisiche) sono tassati con le aliquote progressive, mentre il reddito che non può essere imputato ai beneficiari individuati (che non hanno diritto a pretendere) è tassato in capo al trust con aliquote proporzionali Ires . Il che quando poi il trust farà attribuzione di patrimonio…
          Ø I beneficiari, a differenza dei soci di società, non hanno la possibilità di stabilirne(convenzionalmente) i criteri di distribuzione dell’utile; per così dire subiscono le scelte fatte dal disponente e l’eventuale discrezionalità attribuita dal disponente fatta al trustee

          Ø I beneficiari non hanno alcun potere nella imputazione dei redditi, il potere di imputare i redditi ai beneficiari è del disponente.

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            Srl a base ristretta

            Una questione, sovente al centro del dibattito, attiene all’operatività della presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito definitivamente accertato in capo alla srl a ristretta compagine sociale.

            In virtù di tale presunzione l’Amministrazione finanziaria, in parallelo all’ emissione dell’atto di rettifica dell’imponibile nei confronti della srl, avvia un accertamento complementare nei confronti dei rispettivi soci, imputando a questi l’utile extrabilancio non dichiarato dalla società.


            L’automatica attribuzione pro quota del maggior reddito rideterminato in capo alla srl, pur non trovando alcun supporto legislativo (a differenza di quanto avviene nelle società di persone e nelle srl che optano per la trasparenza fiscale ex articolo 116 Tuir) costituisce prassi diffusa e ammessa dalla Giurisprudenza che, in più occasioni, ha avuto modo di statuire la legittimità del ribaltamento dell’utile extracontabile (Cass. n. 27778/2017, n. 5925/2015, n. 17984/2012, n. 12576/2012), salva, tuttavia, la facoltà del contribuente di fornire la prova che il maggior utile occultato non sia stato effettivamente distribuito, ora per ragioni legate all’estraneità del socio alla gestione amministrativa della società (cfr. CTR Puglia n. 40/2011, CTR Toscana n. 396/2011), ora per ragioni legate all’assenza di una concreta provvista finanziaria trasferibile alla sfera patrimoniale di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 923/2016, n. 19013/2016, n. 20806/2013).
            Ultima modifica di ROL; 26-07-2020, 10:04.

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Srl a base ristretta

              Una questione, sovente al centro del dibattito, attiene all’operatività della presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito definitivamente accertato in capo alla srl a ristretta compagine sociale.

              In virtù di tale presunzione l’Amministrazione finanziaria, in parallelo all’ emissione dell’atto di rettifica dell’imponibile nei confronti della srl, avvia un accertamento complementare nei confronti dei rispettivi soci, imputando a questi l’utile extrabilancio non dichiarato dalla società.


              L’automatica attribuzione pro quota del maggior reddito rideterminato in capo alla srl, pur non trovando alcun supporto legislativo (a differenza di quanto avviene nelle società di persone e nelle srl che optano per la trasparenza fiscale ex articolo 116 Tuir) costituisce prassi diffusa e ammessa dalla Giurisprudenza che, in più occasioni, ha avuto modo di statuire la legittimità del ribaltamento dell’utile extracontabile (Cass. n. 27778/2017, n. 5925/2015, n. 17984/2012, n. 12576/2012), salva, tuttavia, la facoltà del contribuente di fornire la prova che il maggior utile occultato non sia stato effettivamente distribuito, ora per ragioni legate all’estraneità del socio alla gestione amministrativa della società (cfr. CTR Puglia n. 40/2011, CTR Toscana n. 396/2011), ora per ragioni legate all’assenza di una concreta provvista finanziaria trasferibile alla sfera patrimoniale di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 923/2016, n. 19013/2016, n. 20806/2013).
              a me...m par na strunzata.....

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                a me...m par na strunzata.....
                1) non è detto che la "complicità" non possa esserci anche nelle grandi società (gruppo di comando - quote maggioritarie- che nomina gli amministratori.....mica dividono quelli......) questo per dire che non si può fare chi figli e chi figliastri
                2) chi non ammnistra non può essere paragonato ad un amministratore
                ma soprattutto questo...---->

                Nello specifico, il Collegio adito, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento che vedeva coinvolto un socio di una srl a base familiare il cui reddito era stato rettificato in aumento a motivo di costi indeducibili, ha concluso che l’apodittica distribuzione può trovare applicazione nei soli casi in cui la rettifica dell’utile societario scaturisca da maggiori ricavi imponibili sottratti ad imposizione, “…non, certo dai minori costi deducibili che di per se non creano provvista finanziaria”.

                Dunque, soltanto nelle ipotesi, ad esempio, di accertamento di ricavi “in nero” la presunzione semplice assume de plano i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dalle norme di legge (articolo 2427 cod. civ.; articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973), potendo gli elementi positivi di reddito occultati tramutarsi in reddito di capitale rilevante ex articolo 47 Tuir.

                A ben vedere, il provvedimento ben si concilia con la posizione assunta dall’AIDC, la quale ha sostenuto che la presunzione possa trovare applicazione “solo e nei limiti in cui il maggior reddito accertato in capo alla società discenda da fattispecie che implicano una comprovata formazione di risorse finanziarie occulte, quindi da ricavi non dichiarati o da costi fittiziamente sostenuti” (Norma di comportamento n. 198 AIDC), circostanze che evidentemente non si verificano laddove la rettifica riguardi, ad esempio, costi effettivamente sostenuti ma ritenuti in tutto o in parte indeducibili.

                Appare chiaro che, mentre i maggiori ricavi accertati possono sottendere la formazione surrettizia di mezzi finanziari ripartibili tra i soci, di converso, il maggior utile fiscale derivante dal disconoscimento di costi deducibili comporta un accrescimento del reddito da un punto di vista prettamente tributario (nel senso di accrescere la capacità contributiva della società), non anche finanziario (nel senso di drenare liquidità verso i soci accrescendone il relativo patrimonio).


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                  qui bisogna avere la forza (e la volontà di dire) che le operazioni sono inesistenti......per questo è

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    qui bisogna avere la forza (e la volontà di dire) che le operazioni sono inesistenti......per questo è
                    e non contestazione di inerenza, certezza , congruità....e bla bla bla.....

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                      https://www.ecnews.it/fatture-generi...t-documentale/

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