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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

    Ho letto dei libri a riguardo e visto un film di Ermanno Rea.
    https://www.amazon.it/Federico-Caff%.../dp/8876156739
    Il film è questo. Tratto da un libro di Rea
    https://it.m.wikipedia.org/wiki/L%27...one_(film_2001)

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      Bari, frode nel settore energia elettrica per 15 mln: tra indagati ex presidente Provincia Vernola

      Indagati dalla Guardia di Finanza 4 amministratori di due società baresi ed una elvetica

      https://www.lagazzettadelmezzogiorno...e-terreni.html

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Bari, frode nel settore energia elettrica per 15 mln: tra indagati ex presidente Provincia Vernola

        Indagati dalla Guardia di Finanza 4 amministratori di due società baresi ed una elvetica

        https://www.lagazzettadelmezzogiorno...e-terreni.html
        https://www.youtube.com/watch?v=yDIT_WwMXyw

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          In merito alla sua posizione all’interno dell’azienda, Vernola, intervistato telefonicamente da Telebari, ha voluto precisare che “non è stato legale rappresentate della Velga”, a differenza di quanto riportato inizialmente dalle agenzie di stampa. “Sono stato presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2014 al 2020 – sottolinea Vernola – ma non avevo deleghe operative. Inoltre, mi sono dimesso a gennaio dopo che l’assemblea dei soci ha messo in liquidazione la società della quale, ripeto, non sono il legale rappresentante”.

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            “E ancora – continua – non mi sono mai occupato di compravendita e fatturazione, di rapporti operativi o con i clienti. La gestione operativa esulava dai miei compiti. Non avevo cognizione di ciò che accadeva, in quanto non avevo potere di controllo in merito. Adesso i miei legali dovranno dimostrare la mia estraneità ai fatti”.

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              https://www.studiolegaledipalo.com/l...esta-di-legno/

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                https://www.youtube.com/watch?v=q17kxi-cRBQ

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                  In definitiva, la notifica al contribuente interessato può validamente ritenersi eseguita presso:
                  • l’indirizzo estero eventualmente comunicato nei termini sopra indicati all’Agenzia delle entrate;
                  • la residenza rilevata dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume II – parte III – capitolo 2, “Poteri esercitabili”, pag. 40).

                  Sempre in tema di notifica degli atti nei confronti di una società esterovestita, giova ricordare anche l’orientamento espresso dalla CTR Lazio, con la sentenza n. 6474 del 20.11.2019 che, nella particolare ipotesi di riqualificazione della residenza fiscale di una società con sede legale in Lussemburgo, ha sancito la regolarità della notifica effettuata presso la sede amministrativa in Italia della società di diritto estero (individuata a norma dell’articolo 73, comma 3, Tuir).

                  Il giudice di merito, richiamando l’orientamento espresso in sede di legittimità (ex multis cfr. Corte di Cassazione, sentenza SS.UU. n. 14917 del 20.07.2016), ha rilevato che la notifica di un atto è inesistente solo quando venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

                  Nel caso esaminato dal giudice del gravame la notifica dell’atto ha raggiunto il suo scopo, tenuto conto che il contribuente è stato posto in condizione di controdedurre e non ha indicato alcun pregiudizio conseguente all’asserita irregolare notifica.

                  https://www.ecnews.it/esterovestizio...-accertamento/

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                    Il fenomeno conosciuto tra gli addetti ai lavori come treaty shopping o abuso dei trattati internazionali, è un particolare meccanismo con il quale si vuole sfruttare, indebitamente, il regime fiscale agevolato previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni o dalle Direttive comunitarie.

                    L’intento elusivo viene conseguito tramite l’artificiosa localizzazione di una struttura societaria (c.d. “conduit company”) nel Paese che ha aderito al trattato internazionale, affinché tale soggetto economico diventi funzionale alla fruizione delle agevolazioni previste dal trattato, diversamente non accessibili.

                    https://www.ecnews.it/treaty-shoppin...rio-effettivo/

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      In definitiva, la notifica al contribuente interessato può validamente ritenersi eseguita presso:
                      • l’indirizzo estero eventualmente comunicato nei termini sopra indicati all’Agenzia delle entrate;
                      • la residenza rilevata dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume II – parte III – capitolo 2, “Poteri esercitabili”, pag. 40).

                      Sempre in tema di notifica degli atti nei confronti di una società esterovestita, giova ricordare anche l’orientamento espresso dalla CTR Lazio, con la sentenza n. 6474 del 20.11.2019 che, nella particolare ipotesi di riqualificazione della residenza fiscale di una società con sede legale in Lussemburgo, ha sancito la regolarità della notifica effettuata presso la sede amministrativa in Italia della società di diritto estero (individuata a norma dell’articolo 73, comma 3, Tuir).

                      Il giudice di merito, richiamando l’orientamento espresso in sede di legittimità (ex multis cfr. Corte di Cassazione, sentenza SS.UU. n. 14917 del 20.07.2016), ha rilevato che la notifica di un atto è inesistente solo quando venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

                      Nel caso esaminato dal giudice del gravame la notifica dell’atto ha raggiunto il suo scopo, tenuto conto che il contribuente è stato posto in condizione di controdedurre e non ha indicato alcun pregiudizio conseguente all’asserita irregolare notifica.

                      https://www.ecnews.it/esterovestizio...-accertamento/
                      https://www.ecnews.it/quali-sono-le-...ne-societaria/

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