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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    bussolotto contabilità

    La Permuta : rilevazione contabile
    poi ho 2 sottodomande annotate

    1) https://www.ecnews.it/permuta-di-ben...n-bene-futuro/
    2) plusvalenza latente

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      https://www.ecnews.it/la-rilevazione...i-strumentali/

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        opzione di che? del regime o della scelta di fatturazione elettronica?
        Ricordo scelta di fatturazione

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

          Ricordo scelta di fatturazione
          mi sembra strano...non credo.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            mi sembra strano...non credo.
            È bene ricordare che il decreto emanato per la previgente disposizione (DM 4 agosto 2016), ai fini della riduzione dei termini di accertamento, conteneva ulteriori prescrizioni quali:

            La limitazione del beneficio ai soli redditi di impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;

            L’obbligo di comunicare, per ciascun periodo d’imposta, nella dichiarazione dei redditi annuale l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza. Nel quadro RS, per il modello Redditi, con conseguente inefficacia della riduzione dei termini in caso di mancata comunicazione;

            L’esclusione dall’agevolazione, per ciascun periodo d’imposta, nei confronti dei soggetti passivi che abbiano effettuato o ricevuto anche un solo pagamento. Questo mediante strumenti diversi da quelli individuati dal decreto stesso. Mi riferisco a bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              È bene ricordare che il decreto emanato per la previgente disposizione (DM 4 agosto 2016), ai fini della riduzione dei termini di accertamento, conteneva ulteriori prescrizioni quali:

              La limitazione del beneficio ai soli redditi di impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi;

              L’obbligo di comunicare, per ciascun periodo d’imposta, nella dichiarazione dei redditi annuale l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza. Nel quadro RS, per il modello Redditi, con conseguente inefficacia della riduzione dei termini in caso di mancata comunicazione;

              L’esclusione dall’agevolazione, per ciascun periodo d’imposta, nei confronti dei soggetti passivi che abbiano effettuato o ricevuto anche un solo pagamento. Questo mediante strumenti diversi da quelli individuati dal decreto stesso. Mi riferisco a bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.
              si ok...

              ma la mia domanda non era questa.....

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                i forfettari non sono obbligati alla fatturazione elettronica (eccezion fatta se operano con la p.a....)
                alcuni fornitori , non si capisce perchè.....rintracciavano l'indirizzo pec del forfettario ed inserivano la pec quando comunicavano allo sdi.--->...l'agenzia allora sostenne che queste fatture richiedevano la conservazione delle fatture telematiche.....----> tutti a frignare e scrivere ai fonrnitori non mettete la pec ma mettete i 7 zeri......

                poi l'agenzia visto u burdell disse che se i fornitori avessero indicato la pec del forfettario quest'ultimi non sarebbero stati obbligati alla conservazione digitale delle fatture...

                e qui si sono fermati con la faq e circolari varie
                Ultima modifica di ROL; 05-02-2020, 18:36.

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                  bene, rol allora chiese....

                  ma se il forfettario (che non è obbligato naturale) della fatturazione elettronica verso i non p.a decidesse invece di utilizzare il codice univoco/pec? doveva seguire la procedura ordinaria di iscrizione allo sdi.....o doveva comunicare a qualcuno sta cosa?

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                    mi risposi da solo.....procedura normale

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                      la riduzione dei termini di accertamento sono di 2 tipi

                      1 anno per i forfettari ( quello che hai scritto)
                      addirittura 2 anni per gli ordinari....(che vanno sui 500 € tutto tracciato......ma manca il decreto attuativo) per mè è una follia...

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                      Sto operando...
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