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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Ci sono territori che attirano cmq di più, ma non hai certo torto Rol...
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
se non vogliono pagare le imposte in italia come gli altri che se ne vadano.....gli spazi si riempiono, sempre.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioil conumatore deve capire che il risparmio ottenuto sul momento lo pagherà in finanziaria alla fine dell'anno, ma mi rendo conto che sono concetti difficili da far comprendereUltima modifica di strelizia; 27-12-2019, 09:58.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioE' inutile approfondire troppo se non si ricordano i fondamenti
NON TROVA APPLICAZIONE LA DISCIPLINA CIVILISTICA
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non ho linea....comunque sono riuscito a leggere il quesito per un attimo...
se la domanda si riferisce alla pendenza di giudizio innanzi alla CTP la risposta è quella già data nei post precedenti; se poi alludevi ad altro..ci sono altre situazioni..es sospensione legale della riscossione, )
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oppure questo....
A prescindere dalla fondatezza della pretesa, il contribuente, salvo richieda ed ottenga la sospensiva giudiziale, deve corrispondere 1/3 di imposta e interessi. Nulla invece risulta dovuto per le sanzioni.
Per quanto concerne le somme dovute dopo la pronuncia delle commissioni, il comma 1 dell’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, debbano essere pagato nella seguente misura:- i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso (lettera a), al netto di quanto già versato;
- per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso (lettera b), sempre al netto di quanto già versato;
- per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale (lettera c);
- per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione (lettera c-bis).
Per le somme eccedenti, il comma 2 dell’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce infatti che, se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
In caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
Anche per la restituzione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, sono applicabili le medesime conclusioni.
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NB: la riscossione soggiace al principio di TIPICITA', in quanto gli obblighi di versamento in capo ai contribuenti ed i poteri di riscossione da parte dell'a.e, seguono procdure precise, stabilite dalla legge. Ciò si correla all'INDISPONIBILITA'' DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA, che per tanto non può estinguersi, ad es per novazione o per remissione del debito, mentre l'estinzione per compensazione è contemplata dalla legge solo in fattispecie di carattere eccezionale
La fonte normativa principale è il DPR 29 settembre n 602.
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