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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    poi il prezzolato (se il giudice non paga direttamente a lui) deve fatturare a chi ha dato incarico....


    può essere pagato da un conto di altro? secondo me si....ma devi fare attenzione che non siano soldi provenienti da illecito...
    secondo il cc volevo dire...ahahahaha

    pagamento di un debito altrui.....

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      Una società per azioni può emettere azioni a voto plurimo? No, lo vieta espressamente l'art. 2351 del c.c.

      attenzione è vecchio....

      Spiegazione dell'art. 2351 Codice civile

      Fermo restando che ogni azione attribuisce il diritto di voto, lo statutopuò prevedere la creazione di azioni con particolari diritti di voto.
      a) azioni senza diritto di voto: tali azioni non devono necessariamente godere di privilegi patrimoniali. Inoltre essendo prive di voto, non spetta neanche il diritto di intervento in assemblea.
      b) azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti: il voto può essere limitato per argomenti, a prescindere dalla tipologia (ordinaria o straordinaria) dell'assemblea.
      c) azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni: tali condizioni possono inerire all'azione; alla persona del socio titolare dell'azione; alla società; alle situazioni del mercato finanziario.
      Il legislatore prevede il limite in base al quale il valore delle suddette azioni non possa complessivamente superare la metà del capitale sociale, intendendosi quello sottoscritto.
      Il limite del divieto delle azioni a voto plurimo è stato superato dal legislatore con la legge n. 116 dell'11 agosto 2014 che ha modificato il 4° comma della norma. Si prevede un limite massimo di 3 voti per evitare che la minoranza possa imporre il proprio potere decisionale.
      La norma prevede, poi, il voto limitato a una misura massima, ad esempio fino a una certa percentuale del capitale posseduto ogni azione attribuisce un voto, mentre per l'eccedenza non è riconosciuto diritto di voto. E il voto scalare, ovvero il voto previsto per scaglionamenti.

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        https://www.lanuovaproceduracivile.c...TOSESTESSI.pdf

        ci sono modifiche a qst?
        e per chi è in regime forfettario?
        niente autofattura...ma permangano gli obblighi cpa
        ma in tal caso come si procede?

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

          secondo il cc volevo dire...ahahahaha

          pagamento di un debito altrui.....
          ROL non hai capito quello che volevo sapere...o forse sono stata poco chiara ;-P

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            x limavy

            quindi siamo passati da una prestazione professionale a obbligato principale con incasso della parcella con denari provenienti da c/c di un terzo che nel pomeriggio si è trasformata in una autofatturazione di servizi.......tu ti droghi ahhahahahaha


            vai in a.e, .qualche tuo collega ci è già andato.....(non condivido la risposta che hanno dato )


            Gentile avvocato,in riferimento alle indicazioni richieste Le espongo la disciplina della materia contenuta nella Circolare 6 dicembre 1994, n. 203/E.
            La suddetta Circolare ha chiarito che il professionista deve addebitare l’IVA al cliente.
            La stessa infatti specifica che l’avvocato non può addebitare l’IVA, né, quindi rilasciare la fattura, al soccombente in giudizio, in quanto è terzo rispetto al rapporto “professionista/cliente”, soggetto che deve emettere la fattura e soggetto nei cui confronti essa deve essere rilasciata.
            Nel caso dell’avvocato che difende se stesso le due figure del professionista e del cliente sono riunite nella stessa persona, per cui l’avvocato dovrebbe emettere la fattura verso se stesso, ma la prestazione a se stessi è per sua natura gratuita.
            Dal combinato disposto di cui agli articoli 3 e 18 del DPR 633/72 si evince che la prestazione svolta dall’avvocato a favore di se stesso, essendo per sua natura gratuita, non costituisce prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, con la conseguenza che il compenso per la stessa, liquidato dal giudice, non rientra nella base imponibile dell’IVA, né deve essere fatturato (non esiste una prestazione di servizi “gratuita”, a differenza delle cessioni di beni, che, seppure gratuita, sarebbe soggetta ad IVA).
            Lo stesso compenso, peraltro, non è imponibile IRPEF perché costituisce un mero rimborso di spese processuali dovute dalla parte vincente al proprio legale (ma la parte vincente e il proprio legale sono nel caso in questione la stessa persona e quindi non c’è alcun compenso di carattere professionale).
            Cordialmente
            (......)
            -------------------------------------------------------

            DR Sardegna – Ufficio Risorse Materiali




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              oltretutto (se il quesito è l'autoconsumo) bisognerebbe sapere se l'avvocato ha segnalato al giudice di volersi avvalersi dell'autodifesa.....

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                http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1159/LINEE_GUIDA_SPESE_SOCCOMBENZA_con_moduli_AGGIORNAT E.pdf

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                  https://www.ordineavvocatimilano.it/...%2F045_064.pdf

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                    pag 4-5-6

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                      https://www.ilfattoquotidiano.it/201...rugia/5243847/

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