Alla fine c'è un trattino, non c'è nulla in quella riga?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioAlla fine c'è un trattino, non c'è nulla in quella riga?
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In questo contesto si insinua la previsione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 228/2001 ai sensi del quale “L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art.2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha efficacia di cui all’art.2193 del codice civile”, introducendo di fatto una novità quasi epocale, poiché viene riconosciuta all’iscrizione al registro una valenza di pubblicità dichiarativa con conseguente azionamento della classica tutela bifronteprevista per le imprese commerciali: protezione da un lato dell’imprenditore tramite la possibilità concessa allo stesso di opporre nei confronti dei terzi tutti gli atti iscritti senza doverne dimostrare l’effettiva conoscenza e, dall’altro, dei terzi a cui non sono opponibili fatti non pubblicizzati.
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In questo contesto si insinua la previsione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 228/2001 ai sensi del quale “L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art.2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha efficacia di cui all’art.2193 del codice civile”, introducendo di fatto una novità quasi epocale, poiché viene riconosciuta all’iscrizione al registro una valenza di pubblicità dichiarativa con conseguente azionamento della classica tutela bifronteprevista per le imprese commerciali: protezione da un lato dell’imprenditore tramite la possibilità concessa allo stesso di opporre nei confronti dei terzi tutti gli atti iscritti senza doverne dimostrare l’effettiva conoscenza e, dall’altro, dei terzi a cui non sono opponibili fatti non pubblicizzati.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Ok, poi mancano le domande sulla rappresentanza e amministrazione, hai detto che sono delle prove ufficiali
a) sono in ogni caso opponibili ai terzi , anche se non iscritte nel registro delle imprese
b) non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza
c) non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel registro delle imprese anche se si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza
Il socio accomandante di una sas che contravviene al divieto di compiere atti di amministrazione:
a) assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per le obbligazioni sociali
b) è tenuto soltanto al risarcimento dei danni verso la società
c) assume responsabilità limitata verso i terzi per le obbligazioni sociali
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Io avevo studiato solo la discriminante tra attività di manipolazione ecc. che viene fatta rientrare se si superano determinate soglie attività commerciale
---> soggetti obbligati all'iscrizione
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
non basta.....devi fare bene il registro delle imprese...
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