(socità di persona)
amministrazione---> compiere gli atti volti a perseguire l'oggetto sociale
rappresentanza--> agire in nome della società (esprimere la volontà all'esterno)
la norma generale sull'amministrazione....spetta solo a chi riveste la qualifica di socio e opera in modo disgiunto (ognuno per conto senza neppure interpellare gli altri...(particolarità per le sas)
la norma generale sulla rappresentanza.....spetta a tutti i soci ( nelle snc a quelli che risultano dall'atto costitutivo o quello successivo, nelle sas solo agli accomandatari)
e se nell'atto costitutivo non è indicato nulla?
La stessa legge ammette espressamente la possibilità per i soci di conferire opere e servizi, in particolare:
· obbligo di indicare separatamente nell'atto costitutivo le prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera (cfr. art. 2295 n. 7 codice civile);
· è previsto che la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera se non è determinata dal contratto, è fissata dal Giudice secondo equità (cfr. art. 2263 comma 2 codice civile);
· ripartizione dell'attivo a seguito della liquidazione sociale (cfr. art. 2282 codice civile);
· esclusione per sopravvenuta inidoneità ad eseguire la prestazione (cfr. art. 2286 comma 2 codice civile).
E' discusso in Dottrina la natura di questi conferimenti: se di capitale o di patrimonio, vale a dire se imputabili o meno a capitale.
amministrazione---> compiere gli atti volti a perseguire l'oggetto sociale
rappresentanza--> agire in nome della società (esprimere la volontà all'esterno)
la norma generale sull'amministrazione....spetta solo a chi riveste la qualifica di socio e opera in modo disgiunto (ognuno per conto senza neppure interpellare gli altri...(particolarità per le sas)
la norma generale sulla rappresentanza.....spetta a tutti i soci ( nelle snc a quelli che risultano dall'atto costitutivo o quello successivo, nelle sas solo agli accomandatari)
e se nell'atto costitutivo non è indicato nulla?
La stessa legge ammette espressamente la possibilità per i soci di conferire opere e servizi, in particolare:
· obbligo di indicare separatamente nell'atto costitutivo le prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera (cfr. art. 2295 n. 7 codice civile);
· è previsto che la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera se non è determinata dal contratto, è fissata dal Giudice secondo equità (cfr. art. 2263 comma 2 codice civile);
· ripartizione dell'attivo a seguito della liquidazione sociale (cfr. art. 2282 codice civile);
· esclusione per sopravvenuta inidoneità ad eseguire la prestazione (cfr. art. 2286 comma 2 codice civile).
E' discusso in Dottrina la natura di questi conferimenti: se di capitale o di patrimonio, vale a dire se imputabili o meno a capitale.
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