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qualche domandina su alcuni argomenti che non mi sono molto chiari.
il conferimento del socio d'opera in una s.s. va capitalizzato?
anche la sua partecipazione può essere ceduta?
non credo ci possano essere domande di questo tipo......(neppure all'orale....troppo dottrinario)
comunque il problema c'è e non è certo di lana caprina soprattutto per determinare quanto deve essere la parte che bisogna liquidare al socio d'opera che esca dalla società....
mentre per il trasferimento non capisco come possa accadere...
Se il socio cessato era socio d'opera la quota va liquidata in base al patrimonio netto con riguardo alla partecipazione agli utili.
Il socio d'opera non ha pertanto diritto a ricevere alcuna quota del capitale sociale.
L'utile e l'incremento patrimoniale conseguiti dalla società sono infatti l'unico compenso al suo lavoro.
La stessa legge ammette espressamente la possibilità per i soci di conferire opere e servizi, in particolare:
· obbligo di indicare separatamente nell'atto costitutivo le prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera (cfr. art. 2295 n. 7 codice civile);
· è previsto che la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera se non è determinata dal contratto, è fissata dal Giudice secondo equità (cfr. art. 2263 comma 2 codice civile);
· ripartizione dell'attivo a seguito della liquidazione sociale (cfr. art. 2282 codice civile);
· esclusione per sopravvenuta inidoneità ad eseguire la prestazione (cfr. art. 2286 comma 2 codice civile).
E' discusso in Dottrina la natura di questi conferimenti: se di capitale o di patrimonio, vale a dire se imputabili o meno a capitale.
qualche domandina su alcuni argomenti che non mi sono molto chiari.
il conferimento del socio d'opera in una s.s. va capitalizzato?
anche la sua partecipazione può essere ceduta?
non credo ci possano essere domande di questo tipo......(neppure all'orale....troppo dottrinario)
comunque il problema c'è e non è certo di lana caprina soprattutto per determinare quanto deve essere la parte che bisogna liquidare al socio d'opera che esca dalla società....
mentre per il trasferimento non capisco come possa accadere...
Se il socio cessato era socio d'opera la quota va liquidata in base al patrimonio netto con riguardo alla partecipazione agli utili.
Il socio d'opera non ha pertanto diritto a ricevere alcuna quota del capitale sociale.
L'utile e l'incremento patrimoniale conseguiti dalla società sono infatti l'unico compenso al suo lavoro.
La stessa legge ammette espressamente la possibilità per i soci di conferire opere e servizi, in particolare:
· obbligo di indicare separatamente nell'atto costitutivo le prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera (cfr. art. 2295 n. 7 codice civile);
· è previsto che la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera se non è determinata dal contratto, è fissata dal Giudice secondo equità (cfr. art. 2263 comma 2 codice civile);
· ripartizione dell'attivo a seguito della liquidazione sociale (cfr. art. 2282 codice civile);
· esclusione per sopravvenuta inidoneità ad eseguire la prestazione (cfr. art. 2286 comma 2 codice civile).
E' discusso in Dottrina la natura di questi conferimenti: se di capitale o di patrimonio, vale a dire se imputabili o meno a capitale.
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