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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

    Perchè le plusvalenze che concorrono a formare il reddito vanno nella loro apposita voce
    non ho capito

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

      Perchè le plusvalenze che concorrono a formare il reddito vanno nella loro apposita voce
      l costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e),
      non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte,ad esclusione
      di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito

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        Vai avanti Rol

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          Rol, ho da fare

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            l costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e),
            non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte,ad esclusione
            di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito
            Non imponibilità plusvalenze tranne quelle contemplate all' Art. 86 TUIR. Proseguiamo domani, immagino

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              Rol, ho da fare
              e che vuoi da me?

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                mi vuoi dare il tempo di trovarti una cosa scritta in italiano corretto?

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  e che vuoi da me?
                  Intendevo di sbrigarti se intendevi farlo oggi, perchè non posso perder tempo

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                    l costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e),
                    non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte,ad esclusione
                    di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito
                    In vigenza dell’art.54 del vecchio Tuir, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n.449 del 1997, le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale concorrevano alla formazione del reddito. Con l’art.21, comma 3, della citata legge n.449, tale disposizione è stata abrogata. La ratio delle modifiche effettuate è diretta a contrastare il fenomeno delle cosiddette rivalutazioni di comodo. In sostanza si è voluto impedire al contribuente di iscrivere una plusvalenza sulla quale se è in perdita non deve pagare imposte, ma che consente di commisurare quote di ammortamento, per gli esercizi successivi, in misura superiore oltre a determinare un valore residuo del bene superiore, con evidenti benefici fiscali in sede di successiva vendita.

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                      io parlo solo in dialetto......

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                      Sto operando...
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