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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    comunque ...volevo evidenziarti la differenza tra la rilevanza della rivalutazione civilistica e quella fiscale......
    Fiscalmente bisogna sottrarre al valore rivalutato l'importo relativo alla plusvalenza

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      domani facciamo gli ACCANTONAMENTI
      Ma non dobbiamo proseguire con l'art. 110. Lo analizziamo solo parzialmente? O lo vediamo col Patrimonio Netto? Al punto d) parla delle azioni
      Ultima modifica di strelizia; 15-05-2019, 19:23.

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

        Ma non dobbiamo proseguire con l'art. 110. Lo analizziamo solo parzialmente?
        quando ci serve lo richiamiamo e proseguiamo....

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          non serve tirar giù tutto insieme....

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            domani facciamo gli ACCANTONAMENTI
            https://www.ecnews.it/accontamenti-n...assificazione/

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              La tassatività degli accantonamenti

              In tema di accantonamenti, l’articolo 107, comma 4, Tuir prevede il principio fiscale di tassatività degli accantonamenti: Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo”.

              Le situazioni in cui il Tuir ammette la deducibilità dell’accantonamento sono piuttosto limitate (es: TFM, svalutazione crediti), anche in considerazione del fatto che trattandosi di una posta dove è rilevante l’aspetto valutativo, lo stanziamento potrebbe non essere unicamente dettato da logiche civilistiche di prudenza, ma potrebbe essere viziato da intenti fiscali di elusione attuati tramite l’anticipazione della deduzione dell’onere.

              Proprio per tale motivo, il Legislatore pone sotto attenzione gli accantonamenti, ammettendone la rilevanza fiscale solo in alcuni specifici casi (peraltro con precise limitazioni).

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                a domani
                ciao.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  La tassatività degli accantonamenti

                  In tema di accantonamenti, l’articolo 107, comma 4, Tuir prevede il principio fiscale di tassatività degli accantonamenti: Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo”.

                  Le situazioni in cui il Tuir ammette la deducibilità dell’accantonamento sono piuttosto limitate (es: TFM, svalutazione crediti), anche in considerazione del fatto che trattandosi di una posta dove è rilevante l’aspetto valutativo, lo stanziamento potrebbe non essere unicamente dettato da logiche civilistiche di prudenza, ma potrebbe essere viziato da intenti fiscali di elusione attuati tramite l’anticipazione della deduzione dell’onere.

                  Proprio per tale motivo, il Legislatore pone sotto attenzione gli accantonamenti, ammettendone la rilevanza fiscale solo in alcuni specifici casi (peraltro con precise limitazioni).
                  TFM? TFR immagino....trattamento fine mandato?
                  Ultima modifica di strelizia; 15-05-2019, 19:43.

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                    https://www.ecnews.it/derivazione-ra...lammortamento/

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      La tassatività degli accantonamenti

                      In tema di accantonamenti, l’articolo 107, comma 4, Tuir prevede il principio fiscale di tassatività degli accantonamenti: Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo”.

                      Le situazioni in cui il Tuir ammette la deducibilità dell’accantonamento sono piuttosto limitate (es: TFM, svalutazione crediti), anche in considerazione del fatto che trattandosi di una posta dove è rilevante l’aspetto valutativo, lo stanziamento potrebbe non essere unicamente dettato da logiche civilistiche di prudenza, ma potrebbe essere viziato da intenti fiscali di elusione attuati tramite l’anticipazione della deduzione dell’onere.

                      Proprio per tale motivo, il Legislatore pone sotto attenzione gli accantonamenti, ammettendone la rilevanza fiscale solo in alcuni specifici casi (peraltro con precise limitazioni).
                      NB: gli accantonamenti non imputati a c.e (in quanto non giustificabili civilisticamente) non possono essere dedotti fiscalmente.

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