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L'angolo di ROL

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    figuriamoci.ahhahaha nel 2002 si aveva la punizione corporale

    nisba nessuna domanda

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      ora direi di scrivere a parte le "novità"......(probabili domande)
      RECLAMO E MEDIAZIONE
      - procedura estesa a tutti gli atti, compresi quelli relativi agli agenti della riscossione e a quelli catastali di valore indeterminato
      - sanzioni applicabili nella misura del 35% del minimo
      - ricorso improcedibile prima del decorso di 90 gg dalla notifica del reclamo
      - assenza di un organo terzo

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        CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
        - disciplina specifica per conciliazione fuori udienza e quella in udienza
        - possibile conciliare anche in appello (esclusa la conciliazione in Cassazione)
        - sanzioni applicabili nella misura del 40% del minimo, se l'accordo interviene nel primo grado ( 50% nel secondo)
        - spese del processo addebitate interamente alla parte che ha rifiutato la proposta, se il riconoscimento della pretesa risulta inferiore alla stessa proposta

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          Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

          in che senso forum generico?
          nel senso che all'ultimo concorso decidemmo di studiare insieme (ognuno faceva un pezzo di lavoro e lo condivideva) li non si accettavo malattie e impegni vari, il lavoro andava consegnato alle scadenze prestabilite. Era una specie di pagina facebooke.....ora non esiste più questa possibilità.

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            forum generico significa che non si è obbligati a fare nulla.....questo volevo dire

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              domani se non ho rotture di ball....

              facciamo...

              autotutela tributaria
              reclamo e mediazione
              accertamento con adesione
              la conciliazione giudiziale
              ovviamente del RAVVEDIMENTO ...abbiamo già detto (mi pare)

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                ora direi di scrivere a parte le "novità"......(probabili domande)
                RECLAMO E MEDIAZIONE
                - procedura estesa a tutti gli atti, compresi quelli relativi agli agenti della riscossione e a quelli catastali di valore indeterminato
                - sanzioni applicabili nella misura del 35% del minimo
                - ricorso improcedibile prima del decorso di 90 gg dalla notifica del reclamo
                - assenza di un organo terzo
                NB.
                La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impositivo oggetto di reclamo sono sospesi per 90 gg dalla data di notifica del reclamo stesso. La sospensione non si applica nel caso di IMPROCEDIBILITA' del ricorso

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  NB.
                  La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impositivo oggetto di reclamo sono sospesi per 90 gg dalla data di notifica del reclamo stesso. La sospensione non si applica nel caso di IMPROCEDIBILITA' del ricorso
                  ps: l'a,e in una sua circolare sostiene che la sospensione non si applica nemmeno al caso in cui il ricorso venga depositato prima dei 90 gg

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    ora direi di scrivere a parte le "novità"......(probabili domande)
                    RECLAMO E MEDIAZIONE
                    - procedura estesa a tutti gli atti, compresi quelli relativi agli agenti della riscossione e a quelli catastali di valore indeterminato
                    - sanzioni applicabili nella misura del 35% del minimo
                    - ricorso improcedibile prima del decorso di 90 gg dalla notifica del reclamo
                    - assenza di un organo terzo
                    sono esclusi:
                    - gli aiuti di stato dichiarati incompatibili
                    - gli atti a valore indeterminabile ( ad eccezione di quelli in materia catastale)

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                      altra cosa importante.......effetto della mediazione sulle spese processuali
                      ---> la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese processuali, una somma pari al 50% delle spese di giudizio e, fuori dai casi di soccombenza reciproca , la compensazione delle spese è concessa solo in presenza di GRAVI MOTIVI

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