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    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

    Rol, io sto consultando il codice tributario 2016 e per questa parte va bene
    Finito di stampare nel mese di novembre 2016

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      il ricorso genera anche gli effetti di un reclamo E PUO' accogliere una proposta DI MEDIAZIONE (che preveda la rideterminazione della quantificazione della pretesa)
      La mediazione è il momento perfezionativo, l'accordo. La proposta con rideterminazione dell'importo in contestazione può essere avanzata dal contribuente o dall'Amministrazione Finanziaria, se non accoglie la proposta del contribuente
      Ultima modifica di strelizia; 08-11-2018, 11:42.

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Momento perfezionativo del reclamo/mediazione
        momento perfezionativo della conciliazione giudiziale
        La mediazione viene definita mediante il versamento nel termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.....( nelle controversie avente per oggetto la restituzione di somme ...dalla sottoscrizione dell'accordo)

        La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ( in udienza), con la redazione del processo verbale ( fuori udienza)

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          così per parlare..

          Su tutte segnaliamo la Sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 3 del 2012, che ha accolto parzialmente le doglianze del ricorrente e ha evidenziato che l’amministrazione finanziaria, a fronte dell’istanza del contribuente, non può rimanere indifferente e tergiversare, in ragione di una supposta potestà discrezionale del potere di autotutela, poiché tale condotta configura un “abuso di diritto”, principio, che ben può essere ritenuto suscettibile di applicazione nei confronti della pubblica amministrazione allorché essa stessa utilizzi impropriamente un istituto giuridico per finalità contrarie al preminente interesse pubblico di cui è portatrice.

          https://www.ecnews.it/la-mancata-aut...o-del-diritto/

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            art 13 Statuto del contribuente Legge, 27/07/2000 n° 212, G.U. 31/07/2000 attivazione autotutela del Garante....

            6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

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              L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:
              • il giudizio è ancora pendente;
              • l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
              • il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

              L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

              Poiché l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

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                http://www.fiscooggi.it/giurispruden...ratime-ricorso

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                  ACCERTAMENTO CON ADESIONE ( art. 5, 6 e 12 D.lgs 218/97)

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                    Con l’'istanza proposta ai sensi dell’art. 17bis , il contribuente, oltre a sottoporre in via preventiva alla competente struttura i motivi per i quali intende chiedere al Giudice tributario l’annullamento, totale o parziale, dell’atto, può anche formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Se poi l'ufficio decide di non annullare l'atto, analizza la proposta del contribuente se esiste oppure formula una proposta di mediazione se non accoglie la proposta del contribuente

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      ACCERTAMENTO CON ADESIONE ( art. 5, 6 e 12 D.lgs 218/97)
                      rideterminazione della pretesa che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo. (sempre che il contribuente non presenti ricorso)

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                      Sto operando...
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