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    Non si parla di cessioni totalitarie nel Tesauro...non ho ben capito come intendono tassare la cessione d'azienda nell'articolo postato da te

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

      Non si parla di cessioni totalitarie nel Tesauro...non ho ben capito come intendono tassare la cessione d'azienda nell'articolo postato da te
      abuso del diritto ----> se cedi il 100% mi stai piglian pu u cul....(è come se cedessi l'azienda!)

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        “Legge di Bilancio 2018” che è intervenuta modificando l’articolo 20, Tur, la cessione totalitaria di una partecipazione societaria non potrà più essere riqualificata ai fini dell’imposta di registro in una cessione d’azienda: resta tuttavia da comprendere se la nuova norma abbia o meno efficacia retroattiva.
        Rol, nei libri non ne parlano forse perchè molto soggetta a interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali

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          ora non più....

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

            abuso del diritto ----> se cedi il 100% mi stai piglian pu u cul....(è come se cedessi l'azienda!)
            Però nel testo c'è pure scritto che ai fini dell'imposta di registro la tassazione deve essere decisa qualificando l'atto giuridicamente, non badando alla sostanza economica. Aspetto che cerco conferma sul libro...

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              Però nel testo c'è pure scritto che ai fini dell'imposta di registro la tassazione deve essere decisa qualificando l'atto giuridicamente, non badando alla sostanza economica. Aspetto che cerco conferma sul libro...
              Si, dice che gli atti possono essere riqualificati ma con un preciso limite: la riqualificazione deve avvenire in termini di effetti giuridici, non in chiave economica. Fa proprio l'esempio della partecipazione totalitaria e dice che non può essere considerata cessione d'azienda dal punto di vista fiscale, perchè la valutazione fiscale deve restare ancorata all'effetto giuridico
              Ultima modifica di strelizia; 06-05-2019, 18:25.

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                Però nel testo c'è pure scritto che ai fini dell'imposta di registro la tassazione deve essere decisa qualificando l'atto giuridicamente, non badando alla sostanza economica. Aspetto che cerco conferma sul libro...
                Secondo la Cassazione, in base all’articolo 20 del Dpr 131/1986 (per il quale oggetto di imposizione devono essere l’intrinseca natura e gli effetti degli atti presentati alla registrazione) «l’amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti, attesa l’identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti a un altro gruppo o individuo».

                In base alla nuova normativa sull’abuso del diritto, invece, si ha abuso a danno dell’ordinamento tributario quando si compiono «operazioni prive di sostanza economica» che «realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti» (articolo 10-bis, comma 1, dello Statuto del contribuente) in quanto si tratta di atti «inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali» (articolo 10-bis, comma 2, lettera a). Non ricorre però l’abuso quando l’operazione è qualificabile come legittima ricerca di un risparmio fiscale (articolo 10-bis, comma 4) e quando si tratta di operazioni che (articolo 10-bis, comma 12) costituiscono «violazione di specifiche disposizioni tributarie» (in quest’ultimo caso si configura infatti una fattispecie di evasione e non di elusione).

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                  Per l’abuso vi devono essere:

                  il raggiungimento di un risultato giuridico (non vietato dall’ordinamento: in tal caso si ha evasione) cui si possa pervenire mediante una pluralità di percorsi;

                  la liceità (perché di nuovo, in caso contrario, si avrebbe evasione) e la maggior convenienza del percorso utilizzato rispetto agli altri possibili;

                  il percorso utilizzato non deve essere caratterizzato dal fatto di provocare «essenzialmente» (cioè: per lo più) «vantaggi fiscali indebiti».

                  In altre parole, intanto il percorso compiuto si giustifica (come lecito risparmio fiscale) in quanto esso non sia vietato e sia dotato di «sostanza economica» e, quindi, non sia unicamente o prevalentemente il frutto di una mera architettura fiscale.

                  Ora, al cospetto di questa nuova normativa, l’articolo 20 del Testo unico del registro (Tur), può finalmente tornare a rivestire quel suo ruolo originario di norma non tanto «antielusiva» (che gli è stato forzosamente attribuito negli ultimi 15 anni) ma di “norma cardine” nell’ambito di un’imposta preordinata alla tassazione del singolo atto presentato all’amministrazione finanziaria: e cioè una norma interpretativa, in base alla quale per la tassazione non ci si deve fermare alla apparenza esteriore dell’atto, ma occorre verificarne la sostanza: se un contratto è denominato «preliminare di compravendita», ma prevede l’intero pagamento del prezzo e la consegna del bene compravenduto (con accollo di spese e rischi in capo al «promissario acquirente») non dovrebbe essere sorprendente che ne venga pretesa la tassazione come un contratto definitivo e non come un contratto preliminare.

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                    l’art. 20 del TUR (nella versione vigente fino al 1° gennaio 2018) prevedeva che l’imposta di registro fosse applicata “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

                    La suddetta norma è stata spesso utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per assoggettare a tassazione con la più svantaggiosa aliquota proporzionale di registro (in luogo dell’imposta fissa di Euro 200)

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      l’art. 20 del TUR (nella versione vigente fino al 1° gennaio 2018) prevedeva che l’imposta di registro fosse applicata “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

                      La suddetta norma è stata spesso utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per assoggettare a tassazione con la più svantaggiosa aliquota proporzionale di registro (in luogo dell’imposta fissa di Euro 200)
                      Secondo la tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria, tali operazioni societarie potevano essere congiuntamente e complessivamente riqualificate come cessioni di azienda, ai fini fiscali (e solo per l’imposta di registro[1]) sulla base di un presunto collegamento negoziale esistente tra più atti sottoposti a registrazione. A tal fine gli Uffici invocavano, all’occorrenza: l’elusione, l’abuso del diritto, la reale volontà delle parti e/o la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti contraenti.

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