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L'angolo di ROL

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    ROL robe del genere non ne salvo, tra l'altro è riferito non a rimanenze

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      le rimanenze finali sono costi o ricavi?
      La rimanenza finale va a diminuire il costo rappresentato dalle materie prime e merci quindi posso considerarlo assimilato a un ricavo perchè è una rettifica di costi, così avevo risposto inizialmente. Però poi mi è venuto in mente che esistono sia rimanenze di materie prime e merci e sia rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, che sono classificati diversamente in bilancio
      Ultima modifica di strelizia; 08-05-2019, 16:57.

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        Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
        Si, le rimanenze finali sono rettifiche di costi e quindi sostanzialmente ricavi, però le variazioni di rimanenze di materie prime e merci vanno tra i costi, mentre quelle di semilavorati e prodotti finiti nel valore della produzione e qdi sono assimilati ai ricavi
        se RF>RI la differenza va con segno negativo: quindi vi saranno maggiori costi da sospendere e minori costi a carico dell'esercizio
        se RF<RI la differenza sarà indicata con segno positivo: quindi vi saranno minori costi da sospendere e maggiori costi a carico dell'esercizio.

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          è l'evidenza a conto economico fatta in quel modo ma credo che il concetto sia quello....

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            è l'evidenza a conto economico fatta in quel modo ma credo che il concetto sia quello....
            Ok, qdi è quello che ti ho scritto su

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              Per il costo specifico, qdi dici che è utilizzato contabilmente per valutare i beni infungibili, ma dal punto di vista fiscale non è utilizzabile?

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                Ma l'immobile non è un'immobilizzazione materiale?
                La disciplina tributaria prevista in materia, così come riformata nell’ambito del Testo unico attualmente vigente, si pone dunque in rapporto di dipendenza dalla normativa civilistica nella misura in cui dà ingresso – ai fini della valutazione delle rimanenze – ai criteri adottati in bilancio, nel rispetto tuttavia di un valore minimo che la norma fiscale impone.

                ........

                Il mancato richiamo nell’ambito del comma 5 dell’articolo 92 ai beni valutati a costi specifici porta, dunque, a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Tale facoltà risulta, al contrario, preclusa in relazione ai beni valutati al costo, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale. Parimenti, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 92 sono valutati al costo i beni in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, salvo quanto previsto per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi secondo le modalità previste dal successivo articolo 93. Un’interpretazione difforme da quella appena riportata, che consentisse la deducibilità fiscale delle riduzioni di valore subite dai beni valutati al costo, non sarebbe in linea con la ratio della norma. Tale soluzione appare, peraltro, coerente con quanto previsto per i soggetti IAS adopter dall’articolo 3, comma 2, del decreto 8 giugno 2011, che esclude, tra l’altro, “(…) la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2 (…)”, i quali concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  La disciplina tributaria prevista in materia, così come riformata nell’ambito del Testo unico attualmente vigente, si pone dunque in rapporto di dipendenza dalla normativa civilistica nella misura in cui dà ingresso – ai fini della valutazione delle rimanenze – ai criteri adottati in bilancio, nel rispetto tuttavia di un valore minimo che la norma fiscale impone.

                  ........

                  Il mancato richiamo nell’ambito del comma 5 dell’articolo 92 ai beni valutati a costi specifici porta, dunque, a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Tale facoltà risulta, al contrario, preclusa in relazione ai beni valutati al costo, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale. Parimenti, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 92 sono valutati al costo i beni in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, salvo quanto previsto per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi secondo le modalità previste dal successivo articolo 93. Un’interpretazione difforme da quella appena riportata, che consentisse la deducibilità fiscale delle riduzioni di valore subite dai beni valutati al costo, non sarebbe in linea con la ratio della norma. Tale soluzione appare, peraltro, coerente con quanto previsto per i soggetti IAS adopter dall’articolo 3, comma 2, del decreto 8 giugno 2011, che esclude, tra l’altro, “(…) la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2 (…)”, i quali concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo.
                  Il legislatore fiscale nulla dice, almeno nel TUIR, riguardo ai beni infungibili che andrebbero valutati al costo specifico in base alla normativa contabile
                  Ultima modifica di strelizia; 08-05-2019, 17:08.

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                    quindi se in bilancio è stato utilizzato il metodo del costo medio ponderato, del fifo o del lifo il valore fiscalmente ammesso coincide con quello civilistico.

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                      se invece l'impresa utilizza un metodo diverso da quelli sopra indicati il valore fiscalmente ammissibile deve essere almeno uguale a quello del lifo a scatti

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