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le rimanenze finali sono costi o ricavi?Ultima modifica di strelizia; 08-05-2019, 16:57.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioSi, le rimanenze finali sono rettifiche di costi e quindi sostanzialmente ricavi, però le variazioni di rimanenze di materie prime e merci vanno tra i costi, mentre quelle di semilavorati e prodotti finiti nel valore della produzione e qdi sono assimilati ai ricavi
se RF<RI la differenza sarà indicata con segno positivo: quindi vi saranno minori costi da sospendere e maggiori costi a carico dell'esercizio.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioè l'evidenza a conto economico fatta in quel modo ma credo che il concetto sia quello....
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Ma l'immobile non è un'immobilizzazione materiale?
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Il mancato richiamo nell’ambito del comma 5 dell’articolo 92 ai beni valutati a costi specifici porta, dunque, a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Tale facoltà risulta, al contrario, preclusa in relazione ai beni valutati al costo, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale. Parimenti, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 92 sono valutati al costo i beni in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, salvo quanto previsto per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi secondo le modalità previste dal successivo articolo 93. Un’interpretazione difforme da quella appena riportata, che consentisse la deducibilità fiscale delle riduzioni di valore subite dai beni valutati al costo, non sarebbe in linea con la ratio della norma. Tale soluzione appare, peraltro, coerente con quanto previsto per i soggetti IAS adopter dall’articolo 3, comma 2, del decreto 8 giugno 2011, che esclude, tra l’altro, “(…) la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2 (…)”, i quali concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo.
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La disciplina tributaria prevista in materia, così come riformata nell’ambito del Testo unico attualmente vigente, si pone dunque in rapporto di dipendenza dalla normativa civilistica nella misura in cui dà ingresso – ai fini della valutazione delle rimanenze – ai criteri adottati in bilancio, nel rispetto tuttavia di un valore minimo che la norma fiscale impone.
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Il mancato richiamo nell’ambito del comma 5 dell’articolo 92 ai beni valutati a costi specifici porta, dunque, a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Tale facoltà risulta, al contrario, preclusa in relazione ai beni valutati al costo, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale. Parimenti, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 92 sono valutati al costo i beni in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, salvo quanto previsto per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi secondo le modalità previste dal successivo articolo 93. Un’interpretazione difforme da quella appena riportata, che consentisse la deducibilità fiscale delle riduzioni di valore subite dai beni valutati al costo, non sarebbe in linea con la ratio della norma. Tale soluzione appare, peraltro, coerente con quanto previsto per i soggetti IAS adopter dall’articolo 3, comma 2, del decreto 8 giugno 2011, che esclude, tra l’altro, “(…) la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2 (…)”, i quali concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo.Ultima modifica di strelizia; 08-05-2019, 17:08.
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