l’art. 1, comma 87, lett. a), della Legge di Bilancio 2018, in vigore dal 1° gennaio 2018, ha modificato il dettato dell’art. 20, del TUR:
In ragione di tali modifiche, l’individuazione della natura intrinseca e degli effetti giuridici dell’atto, dovrebbe basarsi esclusivamente su elementi desumibili dal singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo sia da elementi extra-testuali, sia da ulteriori e differenti atti, ancorché ad esso collegati.
- sostituendo l’inciso «atti presentati» con «atto presentato»;
- aggiungendo dopo la parola «apparente» il seguente inciso «, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».
In ragione di tali modifiche, l’individuazione della natura intrinseca e degli effetti giuridici dell’atto, dovrebbe basarsi esclusivamente su elementi desumibili dal singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo sia da elementi extra-testuali, sia da ulteriori e differenti atti, ancorché ad esso collegati.
Commenta