Originariamente inviato da ROLVisualizza il messaggio
invece il tuo intervento mi da lo spunto per dire sta cosa.....(importante ....potrebbe essere oggetto di quiz..)...GLI EFFETTI PENALI.....art 13 comma 1 Dlgs 74/2000
i delitti di omesso versamento iva, di ritenute fiscali e di indebita compensazione di crediti non spettanti NON SONO PUNIBILI SE.....l'integrale pagamento degli importi, ivi compresi interessi e sanzioni, avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
poi avevo aggiunto in post separato....
Per gli altri reati invece, la sanatoria ha effetto solo di circostanza attenuante e la pena può essere diminuita sino alla metà.
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