Originariamente inviato da strelizia
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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
perchè con il 36bis viene effettuata in maniera automatizzata la liquidazione della dichiarazione in base a quanto dichiarato e appunto eventuali errori tra quello che risulta al fisco e quanto dichiarato dal contribuente (e anche mancati versamenti) vengono comunicati mediante avviso di irregolarità
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioUn atto che non è un atto impositivo non può essere impugnato e quindi non può neanche essere oggetto di accertamento con adesione...quindi mi sembra assurdo indicarli come deroga rispetto all'accertamento con adesione
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Commentavo queste deroghe indicate da Rol,
NB: sono esclusi---> gli atti espressivi di SOLE sanzioni---> gli avvisi di liquidazione delle imposte---> gli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni
confrontandole anche con le deroghe indicate in un libro che sto consultando
Nel mio libro sono elencati:atti di accertamento ex art. 36 bis 36 ter d.pr. 600/73avvisi di irrogazione di sole sanzioni tributarieatti impositivi verso i quali il contribuente ha già proposto ricorso
e ho commentato dicendo che non si tratta di avvisi di accertamento, ma si chiamano in realtà in altro modo. gli atti di accertamento ex art. 36 bis e 36 ter d.pr. 600/73 per me non esistono, non è così? C'è la comunicazione di irregolarità alla quale il contribuente può aderire o meno versando l'importo indicato altrimenti si passa direttamente all'iscrizione a ruolo...
poi riflettendo su questo ho pensato che l'accertamento con adesione è uno strumento deflativo del contenzioso, ma quegli atti indicati come deroghe (ovvie) non sono neppure impugnabili ad una prima analisi...ma approfondisco con una ricerca sugli atti impugnabili...
Ultima modifica di strelizia; 08-11-2018, 15:48.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggionel 2008... due domande
Cosa s'intende per autotutela amministrativa riconosciuta dalla legge alla PA
a) la potestà di risolvere conflitti di giurisdizione
b) la potestà di risolvere conflitti di competenza fra organi giurisdizionali
c) la possibilità di risolvere i conflitti relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese con i mezzi amministrativi a sua disposizione
all'orale vi fanno la domanda : differenza tra autotutela amministrativa e quella tributaria
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