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    ricapitolando......la novità

    la detrazione oggi è collegata alla ricezione della fattura. Da quando la ricevi puoi fare la detrazione ma devi prima annotarla nel registro acquisiti. Poi a seconda di quando annoti la fattura gli adempimenti cambiano..Supponiamo che la ricevi nel 2018

    se la annoti nel 2018 parteciperà alla liquidazione relativa al mese dell'annotazione.
    se la la annoti entro il 30 Aprile del 2019 puoi fare solo in sede di dichiarzione con apposita annotazione nel registro acquisiti

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      vi ho postato anche la circolare che spiega bene....

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        vi ho postato anche la circolare che spiega bene....
        hanno iniziato l'anno proprio con questa.... (vuoi che non ve la mettano sul questionario su....ahahahaha)

        https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...-2018-U.pdf%20

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          il requisito pincopallo è obbligatorio ai fini della validità della fattura?

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            il requisito pincopallo è obbligatorio ai fini della validità della fattura?
            art 21

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              Liquidazioni periodiche Iva - Che cos'è

              I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

              Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

              L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

              Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322). Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

              La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

              Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

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                Dichiarazione Iva 2018 - Che cos'è

                Il modello di dichiarazione annuale Iva/2018 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva concernente l’anno d’imposta 2017. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. La presentazione del modello deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018.

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                  Richiesta crediti trimestrali Iva - Che cos'è

                  I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.

                  Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):
                  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
                  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
                  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
                  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
                  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011

                  Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Come e quando

                  Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

                  Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

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                    Il D.L. 50/2017 ha apportato una restrizione significativa in merito all’importo del credito IVA utilizzabile in compensazione. Infatti, lo stesso potrà essere compensato senza la necessità di apporre alcun visto di conformità nel limite di Euro 5.000. Da quest’anno, inoltre, la compensazione potrà avvenire a partire dai 10 giorni successivi alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o del Modello IVA TR.

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                      Expo, archiviata l’accusa di turbativa d’asta per il sindaco Giuseppe Sala

                      https://www.ilfattoquotidiano.it/201...-sala/4671889/

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