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    Come sono considerate le variazioni delle rimanenze di merci, ai fini della determinazione del reddito d'impresa?
    a) non rientrano nel calcolo del reddito d'impresa
    b) sono considerate componenti positive o negative di reddito
    c) sono considerate plusvalenze e minusvalenze imponibili

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      Nella determinazione del reddito d'impresa in termini fiscali come vengono considerati i proventi derivanti dalle cessioni di azioni di società per azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie?
      a) ricavi
      b) plusvalenza
      c) sopravvenienza

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        Per un azienda che produce e vende macchine per ufficio, i corrispettivi delle cessioni dei beni si considerano conseguiti ai fini fiscali:
        a) alla data della stipula del contratto di cessione
        b) alla data del pagamento del corrispettivo
        c) alla data della consegna del bene

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          Come si definiscono i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi?
          a) ricavi
          b) plusvalenze
          c) sopravvenienze attive

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            Ai fini della determinazione del reddito d'impresa in regime ordinario costituiscono costi:
            a) tutte le spese sostenute dall'impresa nel periodo d'imposta
            b) tutte le spese inerenti all'attività, sostenute nel periodo d'imposta, anche se pagate successivamente
            c) tutte le spese inerenti all'attività, sostenute e pagate nel periodo d'imposta precedente

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              https://www.ilfattoquotidiano.it/201...incia/4433959/

              Tra gli arrestati, ritenuto partecipe del clan Mercante-Diomede, fanno sapere i carabinieri, c’è “anche un imprenditore nel settore della sicurezza privata, da anni membro del consiglio direttivo della Fai”, l’associazione antiracket ed antiusura Puglia.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Art. 92

                Variazioni delle rimanenze

                1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

                2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'.

                3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente.

                4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

                5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

                6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvoquanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

                7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

                8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.


                quindi in deroga, alla REGOLA GENERALE, possono adottare tale metodo
                sono ad es i supermercati...---> si valuta a VALORI e non a quantità

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                  92 comma 5

                  .....

                  5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

                  la logica qual'è? evitare che non ci siano eccessive svalutazioni.....(civilisticamente valide svalutazioni sono ammesse....il fisco invece non si fida.....vuole un valore minimo da non sforare....)

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Art. 92

                    Variazioni delle rimanenze

                    1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

                    2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'.

                    3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente.

                    4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

                    5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

                    6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

                    7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

                    8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
                    art 92 comma 6------> fornitura opere e servizi INFRANNUALI (minore di 12 mesi)

                    6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Art. 93

                      Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

                      1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

                      2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta dastati di avanzamentola valutazione e' fatta in base ai corrispettivi liquidati.

                      [3.]

                      4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.

                      [5.]

                      6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato (non più), distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

                      [7.]
                      qui siamo a cavallo d'esercizio.....



                      non mi piace ...........sicuramente a cavallo d'esercizio ma non basta....

                      a cavallo+ superiore a 12 mesi!!!
                      2 criteri....

                      ---> corrispettivi pattuiti
                      ----> corrispettivi liquidati (quando c'è la copertura dei SAL)

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