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    http://www.iusinitinere.it/la-discip...companies-1480

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      La nuova imposta sul reddito d’impresa – cd. IRI – introdotta dalla legge di Bilancio per il 2017 ....(DIFFERITA POI AL 2018)

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        Attualmente il regime forfettario è l’unico regime contabile agevolato per i contribuenti che svolgono attività di ridotte dimensioni; considerando infatti che il regime dei minimi non può essere più innescato già dal 2015 (ma può essere solo utilizzato da coloro che già lo utilizzavano in precedenza, fino ad esaurimento), esso è l’unica alternativa ai regimi ordinari di determinazione del reddito (contabilità semplificata e contabilità ordinaria).

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          L'ART 66 DEL TUIR odificato a decorrere dal 1.1.2017 ad opera della Finanziaria 2017 disciplina le modalità di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata.

          Come noto, trattasi di un regime naturale a cui sono ammessi, a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:
          • persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’ART 55 DEL TUIR
          • imprese familiari e aziende coniugali;
          • società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
          • società di armamento e società di fatto;
          • enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;

          qualora i ricavi indicati agli ART 57 E 85 DEL TUIR “percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività” (articolo 18 DPR 600/1973).

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            Per ora mi ricordo questo...poi con calma vediamo...

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              Stacco, ciao

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                Stacco, ciao
                Ciao Rol! Grazie

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  Art. 83

                  Determinazione del reddito complessivo

                  1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’ articolo 4, comma 7ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili. (1)

                  1bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. (2)
                  (1) Da ultimo il presente comma è stato così modificato dall’ art. 13bis, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.
                  (2) Comma aggiunto dall’ art. 13bis, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

                  perchè in grassetto?

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio


                    perchè in grassetto?
                    Perché per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali valgono i criteri di qualificazione, imputazione e classificazione in bilancio previsti dai loro principi contabili (internazionali). Il comma 1 bis è meno chiaro ma ho capito che significa che per i soggetti diversi dalle microimprese che redigono il bilancio in conformità al codice civile si applicano le disposizioni relative ai loro principi contabili (nazionali)

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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                      Perché per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali valgono i criteri di qualificazione, imputazione e classificazione in bilancio previsti dai loro principi contabili (internazionali). Il comma 1 bis è meno chiaro ma ho capito che significa che per i soggetti diversi dalle microimprese che redigono il bilancio in conformità al codice civile si applicano le disposizioni relative ai loro principi contabili (nazionali)
                      brava, quindi....

                      la derivazione rafforzata (ias/oic) si riferisce solo alla qualificazione, classificazione e imputazione temporale ma non anche alle altre fattispecie previste dal tuir (deduzioni per cassa, deduzione limitata in funzione di determinati parametri ecc)

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