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    Redditi di capitale e capital gain su partecipazioni qualificate

    Si assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.
    Le nuove norme si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

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      Tu nel frattempo inizia a fare quello che volevi fare...

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        Stabile organizzazione

        Si modifica l’articolo 162 del TUIR per ridefinire la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.
        Con le modifiche in esame, viene stabilito che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
        Inoltre, viene sostituita l’attuale lett. f) dell’art. 162 TUIR: ora rientra nel concetto di stabile organizzazione “ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere” (in precedenza era scritto “altro luogo di estrazione di risorse naturali”).
        Inoltre, si prevede che la “stabile organizzazione” non comprende:
        a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
        b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
        c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
        d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
        e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
        f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Redditi di capitale e capital gain su partecipazioni qualificate

          Si assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.
          Le nuove norme si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.
          Ok, poi sono stati modificati alcuni articoli del TUIR, se non sbaglio

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            Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
            Tu nel frattempo inizia a fare quello che volevi fare...
            https://www.pwc.com/it/it/publicatio...o-bilancio.pdf

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              Questo dovrei averlo già salvato

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                per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra l’1.01.2018 e il 31.12.2022, si applica il seguente regime di tassazione:
                • per le partecipazioni non qualificate, il dividendo è tassato integralmente con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%;
                • per le partecipazioni qualificate, il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa percentuale, a seconda di quando l’utile è maturato, nelle seguenti misure:
                  • Utili formati fino al 31.12.2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%;
                  • Utili formati dall’1.01.2008 al 31.12.2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
                  • Utili formati dall’1.01.2017 al 31.12.2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra l’1.01.2018 e il 31.12.2022, si applica il seguente regime di tassazione:
                  • per le partecipazioni non qualificate, il dividendo è tassato integralmente con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%;
                  • per le partecipazioni qualificate, il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa percentuale, a seconda di quando l’utile è maturato, nelle seguenti misure:
                    • Utili formati fino al 31.12.2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%;
                    • Utili formati dall’1.01.2008 al 31.12.2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
                    • Utili formati dall’1.01.2017 al 31.12.2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.
                  Ok

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                    La dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali, modello Redditi ENC 2018 è stata approvata con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2018.

                    Tra le diverse novità spicca, nel quadro RL, la modifica della percentuale di imponibilità dei dividendi, che è passata dal 77,74% al 100% con riferimento alle somme percepite formate con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

                    In sostanza, quindi, gli utili percepiti dagli enti non commerciali risultano ora tassati interamente, senza usufruire più, come in passato, di alcuna esclusione.

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                      Con il D.L. n. 50/2017 - Manovra correttiva, sono state introdotte rilevanti modifiche nella disciplina del transfer pricing prevista dal comma 7 dell’art. 110 TUIR.
                      La nuova disposizione stabilisce che la determinazione dei prezzi di trasferimento deve avvenire “sulla base delle condizioni e dei prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili”, in luogo del riferimento al principio del “valore normale” previsto dalla precedente formulazione.
                      Si tratta di un intervento di significativa importanza atteso che, attraverso il richiamo al principio di libera concorrenza (“arm’s length principle”), l’ordinamento giuridico nazionale si conforma a quanto previsto in ambito internazionale dall’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE il quale riguarda l’imposizione degli utili delle imprese associate ed applica il principio di libera concorrenza.

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