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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCiò, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare Ace, pagina 17), al fine di: “evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell’ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all’interno delle società del gruppo”. In particolare nelle disposizioni antielusive specifiche sono ricomprese “quelle operazioni che potrebbero prestarsi al raggiungimento di fini elusivi nel presupposto che la direzione unitaria e la pluralità soggettiva presente all’interno del gruppo favoriscono capitalizzazioni di comodo” (cfr. Relazione).
per i più ruspanti....
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Ricapitolando....
In tema di ACE ci sono disposizioni antielusive specifiche previste dal Decreto ACE (e qui si gioca poco…) e poi la disposizione generica dell’abuso del diritto (art 10 bis statuto del contribuente…e con questo si fanno i papocchi)
Alcuni esempi di possibili papocchi individuati dall’A.E. sono schematizzati nella circolare 21 del 2015
Ps: ai fini dell’esame è sufficiente la definizione e i soggetti a cui è possibile applicarla
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Piras si è quindi rivolto a Strasburgo lamentando sostanzialmente la sproporzione della somma sequestrata, la violazione del diritto di proprietà e la durata del sequestro, oltre alla ritenuta mancanza di prove in ordine al reato presupposto.
http://www.libertas.sm/notizie/2017/...reventivo.html
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Con sentenza n. 181 del 13 luglio 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2-quater, comma 1, D.L. n. 564/1994 "nella parte in cui non prevede né l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull’istanza di autotutela proposta dal contribuente né l’impugnabilità – da parte di questi – del silenzio tacito su tale istanza", e dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 "nella parte in cui non prevede l’impugnabilità, da parte del contribuente, del rifiuto tacito dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di autotutela proposta dal medesimo".
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